Diritto del Consumatore e del Turismo

Diritto del Consumatore e del Turismo

Il d.lgs. 206/2005 denominato Codice del Consumo fornisce una definizione unitaria di Consumatore ed utente come  la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

Viceversa, viene qualificato come professionista sia la persona fisica, sia la persona giuridica, che agisce nell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale svolta.

I contratti del consumatore sono disciplinati dagli artt. 33-38 del Codice del Consumo e si caratterizzano per un nuovo “formalismo negoziale”, espressione che sta ad indicare la rilevanza che il legislatore accorda a determinati atti giuridici solo se realizzati nelle forme previste dalla legge.

Ulteriore peculiarità dei contratti coi consumatori è quella del controllo giudiziale della vessatorietà delle clausole che si estrinseca attraverso una valutazione del significativo squilibrio e della contrarietà alla buona fede, e che si risolve nella nullità della clausola ritenuta vessatoria.

Ulteriori previsioni quale il diritto di recesso dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la previsione del Foro esclusivo del Consumatore, la tutela collettiva in caso di pubblicità ingannevole violazione della normativa antitrust sono tutte salvaguardie rafforzate poste dal Codice a tutela dei consumatori.

E’ pertanto utile tanto per il professionista che per il consumatore, anche nell’ambito di contratti di viaggio, rivolgersi ad avvocati competenti che possano tutelare i rispettivi diritti alla luce del diritto vigente e delle evoluzioni giurisprudenziali delle norme.

 

Il danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata può essere richiesto nei contratti professionista-consumatore a “pacchetto” in cui il professionista si sia impegnato a fornire un soggiorno turistico corrispondente a uno standard non rispettato.

Con la riforma della normativa in materia turistica il danno da vacanza rovinata è stato finalmente preso in considerazione dal nostro legislatore, ex art. 47 Codice del Turismo. Così, il turista vittima di inadempimento può oggi richiedere anche un risarcimento del danno “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta” (art. 47). In altre parole, oltre agli eventuali danni patrimoniali sofferti dal turista, questi potrà richiedere anche il risarcimento di quelli non patrimoniali, che si sostanziano nel disagio subito per non aver potuto godere pienamente  della vacanza come occasione di svago e riposo. In particolare, infatti, il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o del venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi, identificabili come optional.

Il danno da vacanza rovinata è inquadrabile nell’ambito del danno non patrimoniale e come tale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. (Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009).

 

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