Infortuni sul Lavoro
L’infortunio è l’evento occorso al lavoratore per causa violenta (ossia, un fattore che opera dall’esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo, Cassazione n. 221 del 14.01.1987) in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2, D.P.R. 1124/65).
I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste all’art. 1 del D.P.R. 1124/65. Dal 16/03/2000 l’obbligo è stato esteso da specifiche norme di legge ai collaboratori coordinati e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.
L’assicurazione è affidata all’INAIL, allo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, la necessaria tutela fisica, giuridica, sanitaria ed economica.
Cosa fare in caso di infortunio?
Quali sono gli obblighi gravanti sul lavoratore infortunato?
Anzitutto questi ha l’obbligo di segnalare l’infortunio (art. 52, D.P.R. 1124/65) al proprio dirigente o preposto, anche se di lieve entità. In mancanza, il lavoratore perderà il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza. Il lavoratore è altresì tenuto a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio.
Nel corso dell’infortunio il lavoratore ha altresì l’obbligo di rendersi disponibile per le visite di controllo, secondo quanto previsto dal decreto legge 463/1983 (conv. l. 638/1983) oppure dai contratti collettivi.
Gli obblighi del datore di lavoro riguardano invece, la richiesta di visita medica di infortunio e l’accompagnamento (con spese a proprio carico) l’infortunato presso il più vicino ambulatorio INAIL, oppure al più vicino al pronto soccorso.
Se l’infortunio è prognosticato non guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’evento sia all’INAIL (datore di lavoro soggetto all’assicurazione infortuni) sia all’autorità di pubblica sicurezza (tutti i datori di lavoro).
Infortunio in Itinere
L’infortunio in itinere è un evento accidentale che può colpire il lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro (rischio generico collegato all’attività lavorativa). L’assicurazione INAIL copre il lavoratore anche durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Responsabilità Penale
L’infortunio sul lavoro comporta una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore, che come tale può rientrare nelle ipotesi penalmente previste delle lesioni (colpose o dolose) e dell’omicidio (colposo o doloso) a carico del datore di lavoro. La qualificazione del reato dipende dal grado di colpa del datore di lavoro, nella mancata adozione di efficaci misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro, ovvero dalla sua consapevolezza di non aver adottato le misure necessarie a preservare la salute del lavoratore.
Infatti, il decreto legislativo 81/2008 impone all’impresa di adottare tutte le misure di sicurezza per evitare rischi per la salute dei lavoratori mentre sono impegnati sul luogo di lavoro. Il sistema di prevenzione prevede una fase di valutazione dei rischi ai quali sono esposti i dipendenti, una fase nella quale vengono individuati e installati i sistemi di sicurezza necessari ed una fase nella quale i lavoratori vengono informati e formati ad un corretto utilizzo di questi strumenti.
Indennizzo e danno risarcibile
Il lavoratore coperto da assicurazione INAIL è indennizzato per il danno biologico subito. Tale copertura di indennizzo però non è integrale: si parla, infatti, di danno differenziale con riferimento alla differenza fra il risarcimento che spetterebbe al lavoratore secondo i “normali” criteri di liquidazione del danno nell’ambito della responsabilità civile (che pertanto comprendono anche i danni diversi da quello biologico), e l’indennità INAIL.
La giurisprudenza ha ammesso il riconoscimento del danno differenziale, pertanto il datore di lavoro responsabile dell’infortunio dovrà accordare al lavoratore il ristoro totale del danno subito dal lavoratore ove non integralmente coperto dall’INAIL.