Mobbing

Mobbing

In questo articolo approfondiremo la tematica del “mobbing” lato penalistico: cos’è il mobbing, se costituisce una autonoma fattispecie di reato, come denunciarlo e a chi rivolgersi in caso di mobbing sul lavoro. La tutela penalistica, però, non è l’unica possibile. E sarà l’avvocato a consigliarti come procedere. Se non sai a chi rivolgerti, leggi qua.

Il mobbing in ambito penale

Col termine mobbing vengono indicati quei comportamenti perpetuati in modo continuo e sistematico, assunti tra colleghi o tra superiori e dipendenti, con i quali la vittima è posta in una costante posizione di debolezza psicologica, col fine di estrometterla o emarginarla dal luogo di lavoro e la correlativa creazione di un danno psicofisico.

Pacifico è, dunque, che le condotte del mobber singolarmente analizzate possano già di per sé costituire illecito (civile e penale) nella forma dell’ingiuria , della minaccia, della violenza privata, della diffamazione e così via, ma non esistendo precipuamente il reato di mobbing si è posta nella prassi la problematica di un trattamento sanzionatorio coerente con la gravità della condotta mobbizzante, anche qualora le condotte singolarmente poste in essere non abbiano, singolarmente analizzate, rilevanza penale.

Il mobbing, come sopra descritto, ha sempre rilevanza civilistica. Per quanto riguarda l’ambito penale, però, non è sempre così.

 

Denunciare il datore di lavoro per mobbing: è possibile?

La serialità delle condotte di mobbing

Al fine di dare tutela alle vittime di mobbing si è delineata la necessità di sussumere la condotta mobbizzante in un’unica fattispecie, che valorizzi la serialità, l’estromissione dal luogo di lavoro ed il danno conseguente quale elementi costitutivi del reato, come già accaduto in passato con lo stalking.

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La legislazione vigente, infatti, non prevede alcuna specifica ipotesi di reato a carico del datore di lavoro o del collega per condotte di vessazione morale, fisica, dequalificazione professionale, laddove tali condotte siano seriali, perpetrate nell’ambito di un rapporto di lavoro fra colleghi ovvero di subordinazione e comportino uno stress psico-fisico potenzialmente sfociante in un vero e proprio danno.

Di conseguenza, ad oggi, le condotte costituenti reato e pur poste in essere all’interno di una più ampia condotta di «mobbing», hanno dovuto trovare spazio ai margini delle più disparate figure incriminatrici, nonché ovviamente in ambito civilistico.

In aggiunta alla diffamazione, minaccia ed alle ingiurie, i cui ambiti applicativi sono autoevidenti, i casi in cui in cui dalla condotta vessatoria derivasse una malattia o la morte della vittima hanno assunto rilevanza per i delitti di lesioni personali dolose o colpose o nell’omicidio doloso o colposo. In altre circostanze ha trovato spazio la contestazione dell’art. 610 c.p., laddove la condotta vessatoria fosse finalizzata ad ottenere uno specifico comportamento da parte del mobbizzato (spesso le dimissioni o il trasferimento).

La norma di cui all’art. 610 c.p., però, non è parsa da sola idonea a punire la condotta di mobbing in contestazione, ed in generale non è perfettamente sovrapponibile alla condotta di mobbing, trattandosi di un reato d’evento in primis (dunque se alla condotta vessatoria non conseguisse l’evento, non sarebbe configurabile), nonché inadatta a reprimere il mobbing in quanto fenomeno caratterizzato da condotte reiterate nel tempo.

 

Mobbing, reato di maltrattamenti?

La giurisprudenza ha così risposto all’esigenza di una tutela penale del «mobbing» con il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.

Significative innovazioni giuridiche in materia, infatti, sono state introdotte con la sentenza della Corte di Cassazione n. 10090 del 12 marzo 01, con la quale si è sancita la possibilità di sussumere le condotte di mobbing nel reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p..

Il caso sottoposto alla cognizione della Suprema Corte proveniva dalla Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la condanna ad anni 5 di reclusione inflitta in primo grado ad un capogruppo responsabile di zona, dichiarato colpevole per i reati di maltrattamenti (572 c.p.) e violenza privata (610 c.p.) per avere maltrattato alcuni giovani collaboratori con atti di vessazione fisica e morale e costringendoli ad intensificare lo sforzo lavorativo oltre i limiti del tollerabile. Parimenti, il titolare della ditta, era stato condannato per il reato di violenza privata per aver omesso di vigilare sul capogruppo e così per non aver represso i suoi eccessi.

Dunque, sì, in alcuni casi è possibile denunciare il datore di lavoro, o per i reati sopra indicati – singolarmente intesi – o per maltrattamenti rilevanti ex art. 572 c.p., ma solo nella misura in cui sussista il carattere “familiare” dell’impresa. Si veda, infatti, la decisione della Corte di Cassazione, a seguire.

La Corte di Cassazione e il mobbing

La Corte di Cassazione, analizzando la questione, ha stabilito che fosse stato corretto da parte delle corti di merito ritenere la figura di reato più prossima al mobbing, in assenza di una figura incriminatrice ad hoc, quella di maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione (art. 572 c.p.). Sul punto, la sentenza citata, si assesta sulla configurabilità del mobbing nell’ambito della predetta fattispecie, in ragione di una serie di comportamenti abitudinari, caratterizzati da un intento anche solo moralmente violento, realizzate da una vasta serie di condotte guidate da un dolo unitario.

Secondo la Corte, “il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest’ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale testè richiamata, di “persona sottoposta alla sua autorità“, il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente”

Prendendo le mosse da tali premesse, le prime sentenze di merito in materia hanno ritenuto integrato il delitto di maltrattamenti tutte le volte in cui il superiore, a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione lavorativa, ponesse in essere in modo continuativo e sistematico condotte finalizzate a creare una sofferenza psicofisica a un subordinato, sia che la subordinazione al datore di lavoro fosse giuridica, sia che fosse di mero fatto.

 

Tutti i rapporti di lavoro coincidono col rapporto d’autorità?

Secondo un più recente orientamento, poi cristallizzatosi e divenuto il maggioritario, invece, non tutti i rapporti di lavoro potrebbero dirsi coincidenti col rapporto d’autorità per ragioni di professione cui fa riferimento l’art. 572 c.p..

Tale sussunzione potrebbe invero aversi solo laddove le dimensioni dell’impresa siano ridotte e le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore siano intense e abituali e caratterizzate da consuetudini di vita, dalla soggezione di un soggetto nei confronti dell’altra e dalla fiducia riposta dalla parte debole nei confronti della parte in posizione di supremazia, solo se cioè il rapporto tra lavoratore e superiore abbia natura para-familiare, la condotta del superiore potrebbe integrare il delitto di maltrattamenti (Ex multis, Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2012 n. 16094). Tale impostazione è stata avallata anche dalle ultime, più recenti, sentenze della Cassazione.

 

Concludendo: mobbing sul lavoro – a chi rivolgersi?

Se sei stato vittima di mobbing, puoi agire davanti al giudice civile e/o al giudice penale. Non vi è una regola: la scelta della strada difensiva migliore nel tuo caso, deve essere valutata dall’avvocato che sceglierai, a seguito di un attento studio della vicenda, per non vanificare le tue pretese.

Se non sai a chi rivolgerti, se sei vittima di mobbing, puoi contattare il nostro studio per chiedere un parere sulla tua vicenda. Dovrai portarci: foto, video, messaggi, o altre prove che documentino lo stato di maltrattamento in cui versi, ed un breve memo in cui descrivi i fatti.

Nota bene: se vuoi agire contro il datore di lavoro per mobbing, devi farlo avendo ben chiare quelle che sono le condotte mobbizzanti. Non devono essere sensazioni, ma comportamenti tangibili e provabili.

Normalmente proponiamo una prima chiamata conoscitiva di 10-15 minuti in cui ci si spiegano i fatti, e poi fissiamo – se riteniamo ci siano gli estremi per procedere alla denuncia dei fatti che ti vedono coinvolto – un appuntamento in studio.

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