Affidamento dei figli minori
L’affidamento dei figli quale istituto giuridico attiene al tutte le questioni relative alle decisioni da prendersi per i figli e nel loro interesse, sia di natura ordinaria che straordinaria, nonché al loro collocamento.
L’affidamento è disciplinato dagli artt. 337 bis c.c. e seguenti, che disciplinano non solo i criteri di scelta a cui dovrà attenersi il giudice in caso di separazione o divorzio, ma anche in caso di figli naturali, ossia quelli nati fuori dal matrimonio – la cui situazione è stata equiparata in forza del D. Lgs. 154/2003.
L’affidamento condiviso come scelta preferenziale
L’articolo 337 ter c.c. individua i principi in base ai quali viene operata la scelta, il primo dei quali è quello dell’affidamento condiviso.
In caso di affidamento condiviso dei figli, la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente. I genitori dovranno concordemente prendere le scelte di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle tendenze e dell’interesse del figlio.
Per quanto attiene all’ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale può essere esercitata anche separatamente quando sia stabilito dal giudice.
Sul principio di bigenitorialità la Corte di Cassazione Sezione I, ordinanza 10 dicembre 2018 n. 31902 si è così recentemente espressa: “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione.”
L’assegno di mantenimento del figlio
Fatti salvi gli accordi presi dai genitori, che non possono essere in contrasto con l’interesse del figlio, la scelta preferenziale è quella del mantenimento diretto. Ove accordi in tal senso non siano possibili, il giudice potrà disporre a carico di uno od entrambi i genitori un assegno di mantenimento a favore del figlio tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita, del tempo di permanenza del figlio con ciascun genitore.
L’affidamento esclusivo del figlio come criterio residuale
L’articolo 337-quater del codice civile disciplina l’affidamento esclusivo del figlio che può essere disposto quando l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore.
La giurisprudenza di legittimità è chiara nell’affermare che “in tema di affidamento dei figli minori, il Giudice dovrà effettuare un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo e, in particolare, alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione, educazione, disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 19/07/2016, n. 14728 -Cass. Civ. Sez. VI n. 18817/15).