Modifica delle condizioni

Modifica delle condizioni

Le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio

articolo della dott.ssa Ester Giudice

 

I presupposti per la revisione dell’assegno in favore dell’ex coniuge

La revisione dell’assegno di mantenimento presuppone la verifica circa la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti e l’idoneità della stessa a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (Cassazione n. 10133/07).

Nell’ambito di detta valutazione comparativa possono assumere rilievo anche l’incidenza della sopravvenuta svalutazione monetaria (Cassazione n. 12317/07) o la convivenza more uxorio intrapresa da uno dei coniugi, purché si tratti di un rapporto stabile e non meramente occasionale (Cassazione n. 17643/07).

Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca tout court dell’assegno divorzile, è necessario anche procedere all’accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l’esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi.

Pertanto, considerata la finalità assistenziale dell’assegno di divorzio, ossia quella di assicurare al coniuge più debole un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto durante il matrimonio, in sede di revisione il giudice non può procedere a una nuova e autonoma determinazione dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma nel rispetto delle valutazioni espresse al momento della determinazione dell’assegno deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano modificato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo alla nuova, sopravvenuta, condizione patrimoniale. La sussistenza dei giustificati motivi sopravvenuti, in presenza dei quali può essere disposta la revisione della misura dell’assegno o anche la revoca, deve essere accertata alla stregua del principio di natura assistenziale, avuto riguardo ai ‘mutamenti delle condizioni e dei redditi dell’obbligato, dell’avente diritto o di entrambi’, da valutare al fine di stabilire se tali presupposti abbiano determinato l’esigenza di un riequilibrio o di una sperequazione delle rispettive situazioni economiche.

L’articolo 9 della legge 898/1970, stabilisce che qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale su istanza di parte può disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. Per la revisione delle condizioni, si ritiene necessario quindi il presupposto della sopravvenienza di nuove circostanze di fatto quali ad esempio la modifica delle condizioni patrimoniali, o di diritto nel caso di introduzione di una nuova legge.

Gli eventi antecedenti alla pronuncia di divorzio non rilevano al fine di un accertamento e di una pronuncia di revisione dell’assegno.

Quali sono i motivi che legittimano la modifica?

Questi per lo più consistono in mutamenti delle condizioni patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi, valutati bilateralmente e comparativamente, o anche di uno solo, in quanto siano idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l’equilibrio economico dettato in sede di divorzio (Cass. 26 novembre 1998, n. 12010).

Il tenore di vita al quale deve farsi riferimento non è solo quello riconducibile ai mezzi economici che i coniugi avevano durante il matrimonio, ma anche alla sopravvenienza di miglioramenti di reddito che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio’ (Cass. 4 aprile 1997, n. 5720) e siano quindi rapportabili ‘all’attività all’epoca svolta, e/o al tipo di qualificazione professionale’ dell’onerato (Cass. 8 gennaio 1996, n. 2273), ovvero all’evoluzione economica prevedibile durante il matrimonio (Cass. 16 novembre 1993, n. 11326).

Il provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio può determinare un incremento, una diminuzione o la revoca dell’assegno divorzile in funzione del miglioramento delle condizioni del beneficiario e/o dell’onerato, o del peggioramento delle condizioni dell’onerato e/o dell’avente diritto.

Pertanto il giudice, al fine di riconoscere un giustificato motivo di revisione suscettibile di condurre alla revisione della misura dell’assegno o all’integrale soppressione del diritto all’assegno divorzile, deve non solo accertare l’effettività dei suddetti mutamenti, ma anche verificare l’instaurarsi di una nuova situazione, tale per cui l’ex coniuge, già titolare del diritto all’assegno, abbia acquistato la disponibilità di ‘mezzi adeguati’, ossia idonei a renderlo autonomamente capace senza necessità di integrazioni ad opera dell’obbligato di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Il giudice, ai fini della pronuncia di revisione dell’assegno non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza automaticamente estintiva della solidarietà post coniugale, ma – assumendo a parametro l’assetto di interessi che faceva da sfondo al precedente provvedimento sull’assegno divorzile – deve verificare se l’ex coniuge titolare del diritto all’assegno abbia acquistato la disponibilità di ‘mezzi adeguati’, ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell’obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Come si fa?

La domanda si propone con ricorso, che introduce un procedimento in cui le parti devono essere necessariamente sentite, ed è obbligatoria la partecipazione del p.m. ove si chieda la modifica di provvedimenti relativi alla prole.

Il ricorso si deposita presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l’obbligazione, oppure nel luogo in cui è residente il convenuto.

Al ricorso devono essere allegati lo stato di famiglia e di residenza dei coniugi e la copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata / copia autentica della sentenza di separazione o divorzio con passaggio in giudicato.

L’udienza camerale ha luogo dopo circa 3 – 4 mesi dal deposito del ricorso presso il Tribunale di Milano, tempistiche diverse in relazione ad altri Fori, ed è richiesto, ai fini della presentazione del ricorso,  il pagamento del contributo unificato pari ad euro 98,00

 

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