Responsabilità medica civile e penale

Responsabilità medica civile e penale

La responsabilità medica è la responsabilità di chi esercita un’attività medico-sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa.

Responsabilità medica: civile o penale?

La responsabilità medica inerisce tanto al diritto civile, quanto al diritto penale, ovviamente in termini diversi a seconda delle specificità di ciascun settore del diritto. Facciamo chiarezza.

Responsabilità medica civile

Il diritto civile si occupa di regolare i rapporti fra privati e nell’ambito della responsabilità medica, in particolare, ha rilevanza in tema di risarcimento del danno.

La parte che infatti abbia subito un danno dall’attività medico sanitaria posta in essere con errori, omissioni, o in violazione degli obblighi, può chiedere di essere risarcita.

Responsabilità medica penale

Il diritto penale, invece, ha una funzione diversa e – a tratti – opposta. Infatti, il diritto penale, si occupa di reprimere gli illeciti che hanno rilevanza penale, e riveste una funzione pubblicistica. L’attenzione non è posta più sulla vittima del reato (che potrà comunque agire anche in sede penale per il risarcimento del danno, con la costituzione di parte civile), quanto sulla necessità di accertare se la condotta posta in essere dal sanitario abbia rilevanza penale, e pertanto debba essere punita.

 

I reati di responsabilità medica

La responsabilità penale del medico

La responsabilità medica penale è la responsabilità tipica delle professioni medico-sanitarie nel caso in cui in conseguenza del proprio comportamento (commissivo o omissivo) derivino lesioni, anche letali, al paziente.

Per lo più nella pratica si parla di responsabilità colposa, ovverosia quella responsabilità che deriva da azioni od omissioni collegate alla negligenza, imprudenza o imperizia del medico. Si parla per lo più di lesioni colpose, o omicidio colposo.

Meno di frequente, ma è comunque un terreno battuto dalla giurisprudenza, di parla di responsabilità dolosa, ossia volontaria, del medico.

 

Lesioni colpose

Il sanitario risponderà di lesioni colpose qualora abbia causato una lesione al paziente.

Ciò può avvenire attraverso una attività positiva (azione), per esempio somministrando una cura errata, una cura che non doveva essere somministrata, o in dosi sbagliate.

Oppure attraverso una omissione – vale a dire non facendo una attività (una cura, un approfondimento, una terapia) che era invece necessaria per curare il paziente.

Ogni qualvolta l’azione o l’omissione sia causata da colpa del sanitario (vale a dire imprudenza, imperizia o negligenza) ed abbia causato un danno al paziente (lesioni), si potrà configurare il reato di lesioni colpose.

La gravità del reato varia a seconda del tempo impiegato dal paziente per guarire (lesioni lievi, gravi, gravissime  o permanenti).

Omicidio colposo

Ogni qualvolta l’azione o l’omissione del medico o del sanitario causi la morte del paziente, non si parlerà più di lesioni colpose, bensì di omicidio colposo.

Reato colposo e reato doloso

Quando il danno (lesioni, o morte) sono causate da colpa del medico, si parlerà di reato colposo.

Il sanitario invece risponderà del reato doloso (lesioni dolose o omicidio doloso) quando abbia volontariamente (con coscienza e volontà) causato il danno al paziente.

 

Il nesso fra la colpa del medico e le lesioni

Per poter affermare la responsabilità penale del medico è necessario che sia il suo comportamento (colposo o doloso) a causare l’evento dannoso.

La colpa può essere generica, ossia derivante dalla disattenzione o dalla superficialità del sanitario; ancora quando il medico agisca in modo imprudente e senza valutare con attenzione i rischi della propria azione; o infine quando il medico svolga la propria attività senza adeguata preparazione. Questo può essere riassunto in tre manifestazioni: negligenza, imprudenza, imperizia.

Inoltre, si può parlare di colpa specifica quando il professionista agisca in violazione di norme specifiche che era tenuto ad osservare.

 

Qualora questi comportamenti sfocino in un danno rilevante per il paziente, si potrà configurare la responsabilità penale del medico.

danno subito dal paziente. Il legame causa-effetto tra condotta ed evento non è, però, sempre facilmente identificabile poiché, spesso, i diversi fenomeni clinici si sovrappongono. Sarà allora compito del consulente medico-forense valutare la presenza di un nesso di causalità fra la condotta del medico e la lesione o il decesso del paziente.

 

Il risarcimento del danno

Ogni qualvolta a seguito di una azione od omissione il paziente accusi un danno, sarà possibile per lui chiedere un risarcimento, sia nell’ambito di un procedimento civile, che di un procedimento penale.

E’ necessario che sia l’avvocato esperto di responsabilità medica a valutare se sia opportuno agire in sede civile o in sede penale, o entrambe.

Sarà onere della parte lesa provare: la condotta negligente del medico, il danno, il nesso di causalità fra la condotta ed il danno.

 

La legge Gelli-Bianco e il nuovo articolo 590 sexies c.p.

La Legge Gelli-Bianco del 2017 ha introdotto un nuovo articolo nel codice penale, l’art. 590 sexies c.p., che introduce la presunzione in base alla quale, pur  in presenza di lesioni o decesso del paziente, questi non risponderà qualora abbia agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali, delle raccomandazioni e delle linee guida pubblicate dalla comunità scientifica.

 

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