Responsabilità medica civile e penale: facciamo chiarezza
La responsabilità medica è la responsabilità di chi esercita un’attività medico-sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa.
Responsabilità medica: civile o penale?
La responsabilità medica inerisce tanto al diritto civile, quanto al diritto penale, ovviamente in termini diversi a seconda delle specificità di ciascun settore del diritto. Facciamo chiarezza.
Responsabilità medica civile
Il diritto civile si occupa di regolare i rapporti fra privati e nell’ambito della responsabilità medica, in particolare, ha rilevanza in tema di risarcimento del danno.
La parte che infatti abbia subito un danno dall’attività medico sanitaria posta in essere con errori, omissioni, o in violazione degli obblighi, può chiedere di essere risarcita.
Responsabilità medica penale
Il diritto penale, invece, ha una funzione diversa e – a tratti – opposta. Infatti, il diritto penale, si occupa di reprimere gli illeciti che hanno rilevanza penale, e riveste una funzione pubblicistica. L’attenzione non è posta più sulla vittima del reato (che potrà comunque agire anche in sede penale per il risarcimento del danno, con la costituzione di parte civile), quanto sulla necessità di accertare se la condotta posta in essere dal sanitario abbia rilevanza penale, e pertanto debba essere punita.
I reati di responsabilità medica
L’illecito medico assume rilevanza in diritto penale per lo più in due frangenti: quello delle lesioni colpose, e quello dell’omicidio colposo.
Lesioni colpose
Il sanitario risponderà di lesioni colpose qualora abbia causato una lesione al paziente.
Ciò può avvenire attraverso una attività positiva (azione), per esempio somministrando una cura errata, una cura che non doveva essere somministrata, o in dosi sbagliate.
Oppure attraverso una omissione – vale a dire non facendo una attività (una cura, un approfondimento, una terapia) che era invece necessaria per curare il paziente.
Ogni qualvolta l’azione o l’omissione sia causata da colpa del sanitario (vale a dire imprudenza, imperizia o negligenza) ed abbia causato un danno al paziente (lesioni), si potrà configurare il reato di lesioni colpose.
La gravità del reato varia a seconda del tempo impiegato dal paziente per guarire (lesioni lievi, gravi, gravissime o permanenti).
Omicidio colposo
Ogni qualvolta l’azione o l’omissione del medico o del sanitario causi la morte del paziente, non si parlerà più di lesioni colpose, bensì di omicidio colposo.
Reato colposo e reato doloso
Quando il danno (lesioni, o morte) sono causate da colpa del medico, si parlerà di reato colposo.
Il sanitario invece risponderà del reato doloso (lesioni dolose o omicidio doloso) quando abbia volontariamente (con coscienza e volontà) causato il danno al paziente.
Il risarcimento del danno
Ogni qualvolta a seguito di una azione od omissione il paziente accusi un danno, sarà possibile per lui chiedere un risarcimento, sia nell’ambito di un procedimento civile, che di un procedimento penale.
E’ necessario che sia l’avvocato esperto di responsabilità medica a valutare se sia opportuno agire in sede civile o in sede penale, o entrambe.
Sarà onere della parte lesa provare: la condotta negligente del medico, il danno, il nesso di causalità fra la condotta ed il danno.