Appello

Appello

L’atto di appello è un mezzo di impugnazione col quale la decisione del giudice di primo grado viene portata alla cognizione del giudice superiore.

Per definizione le decisioni del Tribunale vengono sottoposte alla Corte d’Appello, quelle del Giudice di Pace al Tribunale, e quelle della Corte d’Assise alla Corte d’Assise d’Appello.

I motivi di doglianza, ossia i motivi che sostengono l’impugnazione, possono attenere sia a questioni di fatto che a questioni di diritto, e devono essere presentati contestualmente all’atto di appello entro termini perentori e piuttosto brevi delineati dal codice di procedura penale.

Per tale ragione, specie se si intende cambiare avvocato dopo la conclusione del processo di primo grado, è importante attivarsi tempestivamente per  sfruttare al meglio il tempo concesso dal codice.

Una volta letta la motivazione della sentenza resa dal giudice di primo grado, sarà possibile decidere se e come appellare la decisione, innanzi al Giudice superiore.

Questi, fissata un’udienza di discussione, riesaminerà i fatti portati a conoscenza del giudice che ha reso la decisione per verificarne la correttezza.

A seguito dell’udienza il Giudice di secondo grado deciderà in merito all’impugnazione proposta ed eventualmente potrà procedere alla modifica della decisione del giudice precedente.

E’ importante sottolineare che salvo taluni casi tassativamente indicati nell’art. 603 c.p.p., il Giudice d’Appello non procederà nuovamente ad istruire il processo: ossia, non sentirà nuovamente i testimoni e non acquisirà nuove prove. La sua decisione si baserà unicamente sulle prove che sono state portate nel processo di primo grado.

Per questo motivo, già nel processo di primo grado, è essenziale prestare grande attenzione alla formulazione della lista testi, alla raccolta delle prove ed eventualmente alle indagini difensive e collaborare col proprio avvocato per decidere di concerto la migliore strategia difensiva.

In ogni caso, proprio perché nessun giudice è infallibile, il legislatore accorda all’imputato la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di condanna, così permettendogli una “revisione” della situazione.

 

Il Giudicato e le Impugnazioni

Con “giudicato” si suole intendere quella situazione che determina l’insorgere la definitività di un provvedimento (in genere, una sentenza), che non potrà quindi più essere revocata o modificata (salvo in ipotesi eccezionali, come per esempio l’errore giudiziario attraverso la revisione).

Una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dal legislatore (riesame, appello, ricorso per cassazione, opposizione, ecc.), oppure, decorsi inutilmente i termini senza che gli stessi siano stati proposti, il provvedimento passerà quindi in giudicato e sarà insuscettibile di essere modificato ulteriormente.

Per questo motivo, è importante che nonappena l’imputato o l’indagato vengano a conoscenza di un provvedimento emesso a loro carico, contattino tempestivamente un professionista qualificato per assisterli, così da evitare l’inutile spirare dei termini ed il passaggio in giudicato del provvedimento.

E’ peraltro da segnalare che l’istituto della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. sorregge l’imputato nel caso in cui un provvedimento a suo carico sia stato emesso, senza però che gliene fosse data contezza nelle forme previste dalla legge. Ovviamente, dovrà trattarsi di un’ignoranza incolpevole.

In tal caso, sarà  possibile avanzare istanza di restituzione nel termine, con la quale si ricomincerà il calcolo dei termini per l’impugnazione o comunque per l’esercizio del diritto dal quale ormai si è decaduti. Anche in questo caso, i termini delineati dal legislatore sono comunque assai brevi. E’ pertanto importante muoversi tempestivamente.

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