Istanza di estinzione del reato
Se sei stato condannato e vuoi “ripulire la fedina penale” ci sono due modi per farlo: con l’istanza di estinzione del reato, oppure con la riabilitazione.
In questo articolo ti spiegheremo cos’è l’istanza di estinzione del reato e quando è opportuno (o necessario) preferirla alla riabilitazione.
L’istanza di estinzione del reato è prevista dall’art. 445 co. 1 c.p.p. e dall’art. 460 co. 5 c.p.p., ed opera nel caso in cui sia stata inflitta una condanna con patteggiamento o decreto penale di condanna.
L’istanza di estinzione del reato A SEGUITO DI SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO
Uno dei procedimenti speciali previsti nel nostro codice di procedura penale è il cosiddetto “patteggiamento”, disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p. A fronte di una specifica richiesta avanzata da una delle parti, il Giudice valuterà la sussistenza di alcuni requisiti (fondamentale è che vi sia il consenso della parte che non ha avanzato tale richiesta) e pronuncerà sentenza di patteggiamento. L’imputato sarà condannato ad una pena concordata fra le parti diminuita fino ad un terzo.
Questo, però, non è l’unico vantaggio conseguente alla pronuncia di tale sentenza.
L’art. 445 co.1 c.p.p. disciplina, infatti, l’estinzione del reato a seguito di sentenza di patteggiamento.
Questo istituto opera qualora sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, “se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.”
L’istanza di estinzione del reato A SEGUITO DI DECRETO PENALE
Si evidenzia che la medesima disposizione è prevista al co. 5 dell’art. 460 c.p.p. in tema di procedimento per decreto. Anche a seguito di emissione di decreto penale di condanna, l’interessato potrà chiedere che venga accertata e pronunciata l’estinzione del reato se nel termine di cinque anni (se il decreto concerne un delitto) o di due anni (se il decreto concerne una contravvenzione) non è stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
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Come si ottiene che sia pronunciata l’estinzione del reato?
L’estinzione non avviene in automatico, con il semplice decorso del tempo, ma consegue ad una pronuncia del Giudice dell’esecuzione competente. Su specifica istanza dell’interessato per il tramite del proprio avvocato penalista il Giudice emetterà un provvedimento con il quale verrà dichiarata l’avvenuta estinzione e verrà disposta l’annotazione di “reato estinto” nel casellario.
È importante sottolineare come il Giudice non debba accertare che l’interessato, successivamente alla condanna, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (come accade invece in caso di istanza di riabilitazione del condannato), ma debba solamente constatare che non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole nei termini previsti.
Cosa cambia rispetto alla riabilitazione?
La riabilitazione, deve essere chiesta al Tribunale di Sorveglianza decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, dando prove effettive e costanti di buona condotta e di aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (es. risarcimento del danno, pagamento delle spese processuali…), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. Ai fini dell’istanza di riabilitazione non è, pertanto, sufficiente dare prova di non aver commesso altri reati o di non avere altre pendenze.
Si precisa inoltre che la riabilitazione non estingue il reato, ma solo gli effetti penali della condanna. Vengono meno, cioè, l’impossibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena, l’impossibilità a partecipare a concorsi, le pene accessorie etc.