La Messa alla Prova

La Messa alla Prova

La messa alla prova si annovera tra i procedimenti speciali al rito ordinario e dunque permette di definire il procedimento senza arrivare fino al processo.  

Rientra quindi tra le scelte difensive da concordare col proprio avvocato, sulla base degli obiettivi dell’assistito, della tipologia di reato contestato, e della presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. 

 

In cosa consiste la messa alla prova: La sospensione del procedimento con messa alla prova è un procedimento speciale rispetto al rito ordinario.  

Nel corso dell’esecuzione della messa alla prova, il richiedente è assegnato ad un assistente sociale di UEPE e dovrà svolgere attività di volontariato o comunque lavorativa non retribuita di pubblica utilità, per un periodo non inferiore a 10 giorni (e tenendo conto della compatibilità con caratteristiche professionali e lavorative dell’interessato), compatibilmente con le esigenze lavorative, familiari e di studio, risarcire il danno, non commettere altri reati. 

Il vantaggio:il buon esito della messa alla prova comporta l’estinzione del reato per cui si è a processo. 

 

Va comunque ricordato che nell’arco di tempo della messa alla prova il processo è sospeso, e parimenti i termini di prescrizione.  

 

Dal punto di vista procedimentale, l’impulso per accedere alla messa alla prova deve arrivare dalla difesa, e secondo una recente Ordinanza del Tribunale di Torino (diversamente da quanto la giurisprudenza ammette in tema di “patteggiamento”) la richiesta di ammissione può essere anche parziale, ossia non essere richiesta per tutti i reati contestati nelle imputazioni. 

 

Quali sono le condizioni soggettive per poter accedere alla messa alla prova? 

Le condizioni soggettive per accedere al rito sono tre: 

  1. si può richiedere una sola volta; 
  2. il soggetto non deve essere stato dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza; 
  3. può essere recidivo, ma solo ai sensi dell’art. 99 co. 1. 

 

La richiesta di messa alla prova deve essere depositata al giudice procedente, corredata da un progetto redatto dall’UEPE: il GIP nella fase delle indagini, il Giudice Ordinario nella fase processuale, e non oltre i termini di cui all’art. 491 co. 1 c.p.p.. 

In entrambi i casi il Pubblico Ministero dovrà esprimere il proprio parere sulla richiesta della difesa, ma solo nella fase delle indagini preliminari l’eventuale dissenso del PM sarà vincolante. 

 

Quali sono le condizioni oggettive? 

  1. Deve trattarsi di un reato punito con sola pena edittale pecuniaria o edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero uno dei reati di cui al comma 2 dell’art. 550 c.p.p., 
  2. Deve essere risarcito il danno; 
  3. Alla domanda deve essere allegato un programma trattamentale. 

 

Quali sono gli altri riti speciali? 

Fra procedimenti alternativi al rito ordinario ci sono: 

a) il rito abbreviato,b) la messa alla prova, c) il patteggiamento. 

 

Quando e perché nasce la messa la prova? 

La messa alla prova (artt. 168-bis, 168-ter, 168-quater c.p.) è un rito premiale, già presente nel procedimento penale innanzi al Tribunale per i Minorenni, introdotto dal nostro legislatore con la legge 67 del 2014. L’introduzione del nuovo rito (e degli altri istituti deflativi parimenti innovati con la citata legge) prende le mosse dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013 (ric. Torreggiani) con la quale l’Italia veniva condannata in ragione delle detrimenti condizioni carcerarie dei detenuti e veniva fissato il termine di un anno per porre in essere dei rimedi strutturali a favore dei detenuti. 

In particolare, sette detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza lamentavano  di essere stati posti in celle di 9 mq, ciascuno assieme ad altri due detenuti e di avere potuto usufruire in quantità insufficiente di acqua calda ed illuminazione.  

La Corte accertava così la violazione dell’art. 3 CEDU rispetto ai sette ricorrenti, condannando lo Stato italiano a corrispondere, a titolo di equa soddisfazione per il danno morale subito, somme di entità variabile da 10.600 a 23.500 euro. 

Il profilo di maggior interesse della sentenza era però costituito dalla misura generale disposta a carico del nostro Paese, che si sarebbe dovuto dotare entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, di un rimedio idoneo contro le violazioni dell’art. 3 CEDU conseguenti al sovraffollamento carcerario, orientando le pene verso modelli diversi da quello carcerario. 

Questo è avvenuto attraverso il varo di due leggi di delega: 

1) con l’introduzione del principio di esclusione della punibilità della tenuità del fatto e dell’occasionalità (principio già presente nel giudizio innanzi al Giudice di Pace e Tribunale dei Minori), 

 

2) con l’introduzione di nuovi tipi di pene principali (reclusione domiciliare e detenzione domiciliare), una forte depenalizzazione di talune fattispecie di reato minori, e l’introduzione della messa alla prova come rito premiale e causa di estinzione del reato. 

Le differenze del procedimento di messa alla prova innanzi al Tribunale Ordinario rispetto a quello dei minorenni sono una maggiore strutturazione del procedimento e limiti (quantitativi e qualitativi) del reato contestato che permettono di accedere al rito. Si richiamano infatti i reati previsti dal comma n. 2 dell’art. 550 c.p.p. (che di per sé disciplina i casi in cui si deve procedere a citazione diretta), i casi in cui i reati contestati siano punti con la sola pena pecuniaria, ed i casi in cui la pena edittale non superi i quattro anni. 

 

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