Patteggiamento

Patteggiamento

Il patteggiamento si annovera tra i procedimenti alternativi al rito ordinarioAl momento della Prima Udienza o dell’Udienza Preliminare a seconda della gravità del caso – è possibile concordare, con il proprio avvocato, il modo migliore di agire. La strategia e le possibili soluzioni per evitare di affrontare un processo vanno valutate insieme all’avvocato e dipendono in larga parte dal tipo di reato commesso dall’imputato, ma non solo. 

 

Fra i procedimenti alternativi al rito ordinario troviamo:
a) il rito abbreviatob) la messa alla provac) il patteggiamento. 

 

Patteggiamento = Ammissione di colpa? 

 

Gli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale disciplinano il procedimento di “patteggiamento”, ovvero come definito dal codice di applicazione della pena su richiesta delle parti. 

Molto spesso i clienti che in studio sentono nominare il patteggiamento, scuotono la testa ritenendo che si tratti di una implicita ammissione di colpa. Un attento esame dei benefici e del carattere premiale di questo istituto è però molto spesso necessario per riuscire a prospettare tutti i pro ed i contro del giudizio penale e del rito di applicazione pena. 

In cosa consiste il patteggiamento:il patteggiamento è un rito deflativo, premialein cui le parti definiscono anticipatamente il processo sulla base di una pena determinata consensualmente nella specie e nella quantità. Ossia permette all’imputato di concordare la pena da scontare direttamente con il Pubblico Ministero. Durante il patteggiamento non basta che venga trovato un accordo tra Procura e imputato sulla pena, è necessario che il Giudice ritenga che l’intesa raggiunta sia adeguata e corretta al reato commesso, se l’esito finale risulta positivo il giudice emetterà sentenza riportando i termini dell’accordo. 

Il vantaggio: Questo rito viene altresì definito premiale, perché A) la pena stabilita dalle parti è diminuita fino ad un terzo proprio in forza della scelta del patteggiamento. B) Per le pene inferiori ai due anni il patteggiamento comporta importanti vantaggi per l’imputato: 1) la condanna non comparirà sul casellario giudizialea richiesta dei privati (la c.d. “fedina penale”e quindi non sarà visibile da possibili datori di lavoro, fermo restando che lo sarà per l’Autorità Giudiziaria2) Non dovrà sostenere le spese processuali e le pene accessorie, salvo esclusioni 3) le misure di sicurezza non saranno applicate (con poche esclusioni). 4) Inoltre, elemento non da poco, sempre per le pene inferiori a due anni, se nel termine di cinque anni (in caso di delitto) o due anni (per contravvenzioni) l’imputato non commette un altro delitto o una contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e cessa ogni effetto penale. 

 

Si potranno patteggiare anche pene superiori ai due anni, nel limite di cinque anni. Ma il vantaggio sarà solo eliminare il rischio di causa e ottenere una pena ridotta sino a un terzo. 

 

Fra i vantaggi del rito, per gli assistiti particolarmente ansiosi e sconquassati dalle vicende penali che li vedono coinvolti, c’è sicuramente la celerità del procedimento. 

 

Dal patteggiamento sono esclusi taluni reati suscettibili di determinare un particolare allarme sociale (criminalità organizzata, terrorismo, delitti di particolare gravità specificati dalla norma stessa) nonché talune categorie di soggetti (fra cui i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e così via). 

 

Quando è possibile richiedere il patteggiamento? 

Sotto il profilo processuale il rito si innesca con una richiesta dell’imputato (o dell’indagato) o del Pubblico Ministero (più raramente), che viene sottoposta all’altra parte per il consenso ed al Giudice per la decisione finale circa la congruità dell’accordo raggiunto.  

Le parti possono richiedere la definizione del procedimento con patteggiamento nel corso dell’udienza preliminare, non oltre la prima udienza in caso di reati per cui si proceda senza udienza preliminare, ovvero nel corso delle indagini preliminari. 

Alla decisione di patteggiamento conseguono taluni effetti specifici relativi all’azione civile inserita nel processo penale ed al giudicato in altri procedimenti.  

Anzitutto, in caso di costituzione di parte civile, il giudice non sarà chiamato a pronunciarsi sulla relativa domanda ma solo sulla rifusione delle spese legali.  

La sentenza di patteggiamento è poi equiparata alla sentenza di condanna, tuttavia non ha efficacia di giudicato a differenza che la sentenza di condanna vera e propria nei giudizi civili o amministrativi. 

 

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