Il Processo davanti al Giudice di Pace
Il processo penale davanti al Giudice di Pace
Chi è il Giudice di Pace
I giudici di pace sono giudici onorari nominati nell’ordinamento a seguito di un concorso per titoli. Il Giudice di Pace ha competenze in ambito civile, amministrativo (sanzioni ed infrazioni al CdS, immigrazione, e così via) ed in ambito penalistico limitatamente al procedimento previsto dal d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Si tratta per lo più di reati di modesto disvalore sociale (minaccia e diffamazione non aggravate, percosse, lesioni colpose lievi e così via).
Il procedimento
È previsto dal citato decreto 274 un particolare procedimento, differente da quello innanzi al Tribunale – che è disciplinato dal codice di procedura penale.
Questo procedimento è volto in primis a cercare la conciliazione delle parti: ove il tentativo non riesca, il giudice dovrà procedere al dibattimento.
Il processo potrà concludersi con:
- una sentenza di non doversi procedere perché il fatto è di speciale tenuità,
- una pronuncia di estinzione del reato per avvenuta riparazione,
- l’assoluzione,
- la condanna a pena pecuniaria, alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilità.
La motivazione è redatta in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo.
Non sono applicabili al rito innanzi al Giudice di Pace i riti alternativi previsti dal codice di procedura penale, come patteggiamento, decreto penale, rito abbreviato, giudizio immediato.
Le peculiarità del procedimento investono anche le indagini preliminari, che sono compiute dalla PG che nel termine di 4 mesi deve darne relazione al Pubblico Ministero.
Non è prevista la figura del G.I.P., le cui attribuzioni sono affidate ad un giudice di pace “del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente”.
Anche in tema di notizia di reato e citazione a giudizio i reati di competenza del GdP differiscono dal procedimento ordinario: il D. lgs. 274/2000, infatti, prevede la possibilità per la persona offesa dal reato di chiedere direttamente con ricorso al Giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito, nei casi di reati perseguibili a querela. Si tratta comunque di ipotesi poco utilizzate nella prassi.
La disciplina del codice di procedura penale: il richiamo in via residuale
Va considerato infine che per tutto ciò che non è previsto dal D. lgs. 274/2000 si osservano, in quanto compatibili le norme contenute nel codice di procedura penale, fatta eccezione per l’incidente probatorio, l’arresto in flagranza, il fermo di indiziato di delitto, le misure cautelari personali, la proroga del termine per le indagini, l’udienza preliminare ed i riti speciali già menzionati. Per cui è importante, nel procedimento innanzi al GdP rivolgersi ad un professionista che sappia districarsi fra le previsioni del decreto 274 per ottenere il miglior risultato possibile.
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