Rito Abbreviato

Rito Abbreviato

Il rito abbreviato si annovera tra i procedimenti alternativi al rito ordinario e rientra fra le scelte difensive da concordare col proprio avvocato. 

 

Fra i procedimenti alternativi al rito ordinario ci sono:
a) il rito abbreviato, b) la messa alla provac) il patteggiamento. 

 

In cosa consiste il rito abbreviato: Il giudizio abbreviato è il primo dei procedimenti speciali previsti dal codice: il nome già fornisce un indizio – si tratta di un rito più corto rispetto al processo ordinario. Questo rito alternativo permette di arrivare a conclusione del giudizio nell’udienza preliminare e quindi di evitare all’imputato il processo (e le spese che ne conseguono). 

 

Il vantaggio: I vantaggi del rito abbreviato saltano subito agli occhi1) celerità del procedimento, soprattutto in caso di notevole pressione mediatica, 2) lapossibilità di pervenire ad una sentenza assolutoria qualora il fascicolo del PM sia carente di elementi a carico dell’imputato per l’incompletezza delle indagini preliminari. 3)La pena finale determinata dal giudice in caso di condanna è ridotta di un terzo. L’ergastolo è sostituito dalla pena di anni 30. Il vantaggio non è di poco conto. 

 

Nel giudizio abbreviato, in particolare, viene a mancare la fase dibattimentale tipica del processo penale tout court. La sentenza di assoluzione o condanna può essere anticipata ad una fase pre-dibattimentale: quella dell’udienza preliminare (sempre che non si stia procedendo per reati a c.d. “citazione diretta”, per cui allora sarà direttamente il giudice che sarebbe stato investito della fase dibattimentale a procedere al giudizio, purché si faccia richiesta di accedere al rito entro il termine di cui all’art. 468 co. 2). 

Ne consegue che la caratteristica tipica del rito non è che manca il giudice del dibattimento, bensì che manca il contraddittorio nella formazione della prova tipico del giudizio ordinario. Per diversi anni il rito abbreviato è stato definito come “giudizio allo stato degli atti”finchè la Consulta, non ha ravvisato la necessità che si prevedesse la possibilità di una integrazione probatoria (Corte Cost. 9. marzo 1992 n. 92) nel caso in cui tale integrazione fosse assolutamente necessaria e non contrastasse con la caratteristica deflativa del rito 

Con la c.d. “legge Carotti” del 1999 si è così introdotta la possibilità di richiedere una integrazione probatoria degli atti, sia su sollecitazione della difesa che d’ufficio a richiesta del giudice qualora tale integrazione sia necessaria per la decisione. Tale ultima possibilità si chiama rito abbreviato condizionato. 

 

Cosa si intende per “decidere allo stato degli atti”? 

Si è detto, quindi, che il rito abbreviato semplice si caratterizza per il fatto che l’imputato chiede che il giudice decida “allo stato degli atti” (salvo, come detto, si chieda una integrazione probatoria). 

Si tratta degli atti delle indagini preliminari, ossia il fascicolo del Pubblico Ministero, nonché eventuale documentazione che sia stata prodotta dalla difesa anche a titolo di indagini difensive prima dell’udienza preliminare (o della prima udienza a citazione diretta). 

 

In quali casi si ha utilità concreta nel fare ricorso a questa procedura? 

 

Sicuramente bisogna farsi aiutare dal proprio difensore nella scelta del rito. La valutazione dovrà comprendere le vostre esigenze processuali ed extra-processuali (celerità, pubblicità, gravità del titolo di reato per cui si procede). Ma non è tutto: si potrà trovare vantaggio concreto quando un dibattimento non avrebbe nessuna possibilità di apportare benefici alla vostra posizione processuale, per esempio quando non ci saranno testimoni a proprio favore, oppure quando i testimoni contrari potrebbero incidere molto negativamente sulla propria sfera processuale. 

Questo sarà solo il difensore che saprà dirvelo, aiutandovi, in assenza di spazi difensivi, a scegliere la linea processuale che vi arrecherà il danno minore. 

 

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