Stupefacenti

Stupefacenti

La detenzione di sostanza stupefacente per uso personale non è reato, ma un illecito amministrativo. Ciononostante le conseguenze per colui il quale sia trovato in possesso di droga non sono da poco: sarà compromessa la patente di guida (saranno obbligatori esami tossicologici per valutare la persistenza della idoneità alla guida), il porto d’armi, il permesso di soggiorno, il passaporto e la carta di identità per l’espatrio.

Quello che invece la legge qualifica come reato è la detenzione ai fini di spaccio ossia la detenzione finalizzata alla cessione ad altra persona (anche a titolo gratuito) di una dose, anche minima, di sostanza stupefacente. In tal caso le forze di polizia accertato che il soggetto fermato stava cedendo o venendo della droga procederà alla denuncia ed eventualmente anche all’arresto.

L’accertamento del confine fra detenzione e spaccio, tuttavia, non è sempre agevole. Nella pratica, infatti, sono numerose le situazioni in cui lo “spacciatore” appronta una linea difensiva che suggerisca la mera cessione, e diversamente succede che il semplice detentore sia denunciato per spaccio.

La giurisprudenza di legittimità ha, in questi anni, tracciato una serie di indici tali da permettere la valutazione della reale situazione.

Dovrà, in particolare, essere valutato il principio attivo della sostanza (Cassazione penale sez. VI, 28 ottobre 2010 n. 41366), l’eventuale rinvenimento di strumenti per il confezionamento di singole dosi, quali bustine, coltelli o bilancini, o ancora la presenza di somme di denaro da cui desumere il compimento di attività illecite (Cassazione penale  sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 16834), ed agende o liste clienti.

In altre parole, secondo la Corte (Cassazione penale  sez. VI, 18 settembre 2008, n. 39017) l‘art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. n. 309/90 non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti indicati dalla medesima norma, ma dovranno essere valutati altri indici per un inquadramento della situazione.

A seguito delle recenti modifiche normative e della declaratoria di incostituzionalità della previgente disciplina il panorama legislativo inerente gli stupefacenti è cambiato ed a oggi l’art. 73 del DPR 309/90 prevede tre diverse fattispecie:

  • detenzione ai fini di spaccio di droghe “leggere”
  • detenzione ai fini di spaccio di droghe “pesanti”
  • detenzione nell’ipotesi c.d. “lieve” del comma 5.

Per le prime due fattispecie è prevista l’applicazione della custodia cautelare e pene assai severe, mentre per il comma 5 la disciplina prevede pene minori e l’impossibilità di applicare – proprio per il trattamento normativo – la custodia carceraria.

Tossicodipendenza ed esecuzione penale

La tossicodipendenza è una condizione di per sè particolarmente complessa in cui convergono problematiche di dipendenza fisica e complicazioni di natura spesso clinica dovuta al deterioramento organico. Lo stato di tossicodipendenza non può determinare di per sè la non imputabilità (anzi, solitamente la tossicodipendenza è un’aggravante), salvo che non si possa provare la cronica intossicazione da sostanze stupefacenti attraverso apposita perizia.

Ciò che però rileva ai fini processual-penalistici è lo stato di tossicodipendenza nel trattamento carcerario, per cui si è tentato con vari ed ormai datati interventi legislativi di favorire la decarcerizzazione dei tossicodipendenti nel caso in cui sia possibile sostituire il trattamento riabilitativo del carcere con quello riabilitativo sul piano psico-fisico: in altre parole si ritiene che il carcere non sia luogo idoneo per la cura e la riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti che dunque possono beneficiare di tre strade alternative:

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