Penale dei Minorenni

Penale dei Minorenni

Il processo minorile è una procedura finalizzata alla punizione e repressione di reati, che si applica ai reati commessi da soggetti di età compresa tra i 14 anni ed i 18 anni (i minori infraquattordicenni non possono essere puniti dalla legge penale)

La principale finalità del procedimento è quella rieducativa, tanto che sono affiancati al rito processuale ordinario numerosi istituti volti alla correzione dei comportamenti devianti.

Tali finalità si esplicano già nella fase pre-processuale, con l’introduzione di misure precautelari e cautelari alternative a quelle previste dal codice di procedura per il procedimento ordinario. Infatti, oltre a fermo ed arresto in flagranza la Polizia Giudiziaria ha facoltà di esercitare l’accompagnamento, all’esito del quale potrà consegnare il minore ai genitori con l’ammonimento di tenerlo a disposizione del PM.

In relazione alle misure cautelari bisogna poi precisare che queste debbono essere guidate dall’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, ed il minore cui sia applicata una misura cautelare è affidato ai servizi minorili per le attività di sostegno e di controllo. Oltre alla custodia cautelare possono essere applicate al minore la misura della permanenza in casa, ed il collocamento in comunità, con specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio, di lavoro o educative.

Il processo minorile

Quanto al processo vero e proprio, va evidenziato per cominciare che nel procedimento minorile non è ammesso il procedimento per decreto né l’applicazione della pena su richiesta delle parti; saranno invece applicabili il rito abbreviato, il procedimento per direttissima, il giudizio immediato ed ovviamente il rito ordinario. Prima di giungere a processo, peraltro, il fascicolo del minore può anche subire una sorta di c.d. “definizione anticipata“. Sarà infatti possibile che il procedimento venga archiviato, ovvero che si emetta sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Tale ipotesi è praticabile quando il fatto sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità. In particolare la tenuità può essere tenuta se:

  • il fatto è oggettivamente modesto;
  • il fatto è posto in essere con modalità che lo rendono ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di giovane età, le quali non riflettono adeguatamente sulle conseguenze della loro condotta;
  • le specifiche modalità della condotta, le sue conseguenze e la finalità dell’azione contribuiscono a capire la effettiva capacità delinquenziale dell’autore del fatto;

Da ultimo, giova evidenziare che il processo minorile si caratterizza per la possibilità di sospendere il processo per messa alla prova, ossia una procedura basata sull’esame della personalità del minore, una condotta di reato di natura occasionale e non un sistema di vita improntato al crimine e volta al recupero del ragazzo.

Presupposti per la sospensione sono:

  1. il giudizio di responsabilità penale del soggetto;
  2. un progetto di intervento elaborato dai servizi sociali;
  3. un giudizio prognostico positivo circa la rieducazione del reo, avuto riguardo a il tipo di reato, le modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali, la personalità e il carattere del reo.

Infine, esiste anche l’istituto del perdono giudiziale, previsto e disciplinato dall’art. 19 L. min. (l. 835/1935).

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