Bullismo e Cyberbullismo: quando è reato?
a cura di Arianna Lerose
Il più delle volte l’atto di bullismo o cyberbullismo è reato e viola anche la legge civile, quindi può dar vita a due illeciti, uno penale e uno civile.
Bullismo e cyberbullismo sono due fenomeni particolarmente allarmanti entrati nella quotidianità di genitori ed adolescenti. Non sempre bullismo e cyberbullismo sono reato, ma esistono comunque delle tutele, sia risarcitorie che alla persona.
In questo articolo affrontiamo giuridicamente l’argomento, per scorprire quando la legge considera bullismo e cyberbullismo come reato.
Cosa troverai in questo articolo sul bullismo:
3. LA DIFFERENZA FRA BULLISMO E CYBERBULLISMO
5. COSA FARE SE SEI VITTIMA DI CYBERBULLISMO?
Il Bullismo
Per bullismo si intendono quei comportamenti di prevaricazione e sopraffazione che sono posti in essere da parte di una persona nei confronti di un’altra, individuata come bersaglio, attraverso violenze verbali e/o fisiche. Tipicamente si sviluppa in contesti scolastici.
Cyberbullismo
Il cyberbullismo comporta l’utilizzo di mezzi elettronici, grazie anche alla garanzia di anonimato che le tecnologie digitali forniscono.
L’utilizzo delle moderne tecnologie e la rilevanza dei social anche fra i minorenni, hanno permesso il diffondersi del fenomeno del cyberbullismo.
In particolare, fra i giovani sprovvisti di una educazione all’utilizzo della rete, spesso sottovalutata dalle figure genitoriali o scolastiche.
La differenza fra bullismo e cyberbullismo
Mentre il bullismo “tradizionale” è un crescendo di comportamenti vessatori che sfociano in costante oppressione, e si realizza da una persona o un gruppo di persone nei confronti di un soggetto più “debole”, il cyberbullismo è una forma di sopraffazione virtuale che si realizza mediante lo strumento di internet.
Entrambi i fenomeni hanno una cosa in comune: comportano ripercussioni significative sul piano psicologico e sofferenze intense nella vita della vittima, con possibili problemi di autostima, autoefficacia e identità personale.
Le vittime di bullismo e cyberbullismo e la tutela legale
Il più delle volte l’atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi.
Bullismo e diritto penale: quando è reato?
E, sebbene ad oggi non esista un reato specifico di “bullismo”, le condotte poste in essere dal bullo o dal cyberbullo possono essere sussunte nei reati di:
- – Percosse (art. 581 c.p.);
- – Lesioni (art. 582 e ss c.p.);
- – Danni alle cose, danneggiamento (art. 635 c.p.);
- – Diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.);
- – Minacce (art. 612 c.p.);
- – Molestia o disturbo alla persona (art. 660 c.p.);
- – Violenza privata (art. 610 c.p.)
- – Stalking (612 bis c.p.)
E così via.
Per attivare la tutela penale delle vittime da reato, e correlativamente affinché si instauri un procedimento penale a carico del bullo o del cyberbullo per un reato, sarà necessario contattare un avvocato che potrà consigliarvi e seguirvi per tutto il procedimento, oppure sporgere una denuncia o una querela ad un organo di Polizia o ad un’Autorità Giudiziaria.
Potrà essere perseguito penalmente il bullo che:
- Abbia raggiunto i 14 anni di età,
- Abbia posto in essere una condotta che, singolarmente valutata, possa essere ricondotta ad una delle fattispecie tipiche di reato già elencate.
Al bullo condannato in sede penale potrà essere irrogata una pena detentiva, una pena pecuniaria ovvero altre sanzioni come i lavori socialmente utili, ma dipende anche dall’età dell’autore del reato.
>> Clicca qui per saperne di più sul processo a carico dei minorenni
Bullismo e Stalking: il caso
Con la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 28623/17 per la prima volta in concreto si è ritenuto applicabile l’art. 612 bis c.p. che prevede il reato di atti persecutori in ambito di bullismo scolastico. Col predetto arresto, la Corte di Cassazione confermava le condanne inflitte a quattro minorenni che per due anni avevano preso di mira un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo, fino ad indurlo a trasferirsi in altra regione. La Corte considerava prova attendibile la sola deposizione della persona offesa, nonostante nessuno (sia insegnanti che compagni di classe) si fosse accorto della sofferenza e delle percosse che subiva la vittima.
Bullismo e responsabilità civile
In ogni caso, atti illeciti di bullismo o cyberbullismo anche non penalmente rilevanti possono dare origine al diritto della vittima ad ottenere un risarcimento del danno, giusto il disposto di cui all’ art. 2043 c.c. per cui qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Un dato importante da evidenziare è che, mentre in diritto penale la responsabilità per gli atti di bullismo e cyberbullismo è sempre dell’autore del reato, in sede civile non è sempre così. O meglio, non è solo così.
Le conseguenze dei fatti illeciti commessi da persona minorenne ricadono anche sui genitori, i quali hanno il compito di vigilare ed educare il figlio che tiene comportamenti anomali. Si parla di c.d. “culpa in educando”: secondo l’art. 2048 c.c. il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
Qualora poi gli atti siano stati commessi in un contesto scolastico, anche gli insegnanti o l’istituto scolastico che abbiano omesso di vigilare sugli studenti potrebbero essere tenuti ad un risarcimento del danno, specie alla luce del disposto della legge contro il cyberbullismo entrata in vigore nel 2017, di cui si dirà piu avanti.
Esistono due categorie di danni risarcibili:
- 1. DANNO MORALE ossia le sofferenze fisiche e morali, i turbamenti dello stato d’animo della vittima, da potersi richiedere ogni qualvolta sia stato violato un diritto della persona garantito da una norma di legge o dall’ordinamento giuridico (es: la libertà personale, l’integrità fisica, la libertà di espressione e così via);
- 2. DANNO BIOLOGICO ossia una lesione nel fisico o nella psiche quantificabile a seguito di una perizia medica;
Come si agisce per il risarcimento del danno?
Si potrà agire in via stragiudiziale o giudiziale per richiedere un risarcimento pecuniario per i fatti di bullismo o cyberbullismo.
Qualora la richiesta stragiudiziale non sortisse effetti, si potrà tentare un tentativo di risoluzione alternativa delle controversie, oppure instaurare un procedimento giudiziale davanti al Tribunale.
Cyberbullismo: altre tutele previste dalla legge
Oscuramento dei contenuti
Ciascun minore ultraquattordicenne che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
Ammonimento
L’ammonimento ad opera del Questore è uno strumento importante per le vittime di cyberbullismo, introdotto grazie alla legge del 2017. Questa procedura, dapprima prevista esclusivamente per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.), dal 2017 è estesa al cyberbullismo
Pertanto, in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento, che può culminare con un invito del Questore ad interrompere le condotte persecutorie.
L’ammonimento è un procedimento esclusivamente amministrativo, non penale. Clicca qui per saperne di più.
Va comunque evidenziato come sarebbe stato auspicabile, in caso di minori, sostituire l’applicazione della procedura di ammonimento e promuovere invece la responsabilizzazione degli autori di atti di bullismo e cyberbullismo, anche se costituiscono reato, attraverso il ricorso a procedure che ne prevedano l’ascolto e la partecipazione, verosimilmente anche in sede di mediazione.
La legge per il contrasto del Cyberbullismo
Con la legge n. 71/2017 entrata in vigore il 18 giugno 2017 il Parlamento italiano ha approvato una legge a favore dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, prevedendo delle misure a carattere fortemente preventivo e rieducativo e non solo di repressione del reato.
1. La definizione di cyberbullismo: non sempre un reato
All’art. 1 c. 2 della suddetta legge per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico si dà una definizione a questo fenomeno, intendendosi per cyberbullismo «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
2. Il ruolo della scuola?
La legge indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell’episodio) da attuare in ambito scolastico, in particolare nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L’insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di reato.
Cosa fare se sei vittima di cyberbullismo?
E’ necessario che tu ti apra, con un genitore, un familiare o gli amici e che chieda di contattare un avvocato per decidere come tutelarti. E che soprattutto non provi alcun tipo di vergogna: non sei tu ad esserti comportato male.
Ecco alcuni consigli ulteriori:
Può essere utile dal punto di vista pratico, cambiare indirizzo di posta elettronica e non navigare nei siti o chat in cui si è stati attaccati dal cyberbullo.
Non è sufficiente dire al bullo di cessare i comportamenti persecutori, cercando di rispondere “a tono”, poiché ciò incrementerà solo l’interesse del persecutore.
Sarà invece possibile ricorrere allo strumento dell’oscuramento, di cui si è detto sopra, comunicare al al cyberbullo che i genitori sono a conoscenza delle persecuzioni, e che è stata sporta denuncia (se i fatti sono di grave entità) o richiesto l’ammonimento.
Viceversa, i genitori che scoprono che il proprio figlio è vittima di un reato o di bullismo o cyberbullismo dovranno segnalare tale comportamento alle autorità competenti, meglio se per il tramite di un avvocato che possa seguirli lungo tutto il percorso. Potranno eventualmente anche rivolgersi ad una associazione a tutela di vittime di bullismo per intraprendere un percorso risolutivo anche dal lato psicologico..