Esecuzione Penale a carico di Minorenni

Esecuzione Penale a carico di Minorenni

1. Cos’è l’Esecuzione Penale?

2. L’esecuzione penale dei minorenni: riguarda solo i minorenni? 

3. L’esecuzione penale nel procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni: la legge applicabile 

4. L’esecuzione penale nel procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni: i principi ispiratori  

5. Le Misure Alternative alla detenzione per i Minorenni, ossia le misure penali di comunità 

6. Chi decide sull‘adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità per il Minorenne?

7. Ci sono reati c.d. ostativi per i Minorenni?

 

1. Cos’è l’Esecuzione Penale?

In che cosa consiste: L’Esecuzione Penale è quella fase del procedimento in cui la sentenza determinata dal Tribunale deve essere eseguita. Le sentenze, anche emesse dal Tribunale per i Minorenni, diventano esecutive quando sono passate in giudicato.

Che cosa significa “passato in giudicato”?  Si definisce come “passato in giudicato” il provvedimento del giudice non più modificabile salvo che con revisione o rescissione del giudicato ex art. 648 c.p.p.. Questo avviene per due diverse ragioni 1) si sono già esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti (si è arrivati alla Sentenza della Cassazione e quindi all’ultimo grado di giudizio); oppure 2) ogni sentenza ha un tempo limite in cui è possibile impugnarla – scaduto questo – il provvedimento diventa definitivo.  

Il condannato a questo punto dovrà scontare la pena, detentiva o pecuniaria, che è inflitta.

 

2. L’esecuzione penale dei minorenni: riguarda solo i minorenni? 

Le norme di esecuzione penale minorile si applicano ai condannati minorenni nonchè dei condannati infraventicinquenni per reati commessi da minorenne  (c.d. giovani adulti)

 

3. L’esecuzione penale nel procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni: la legge applicabile 

Nell’anno 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 121/2018 riguardante la Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, al fine di colmare le gravi lacune derivanti dalla precedente legge risalente al 1988. 

Questo intervento introduce una normativa particolare per l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, tenendo conto della specificità delle loro esigenze rispetto ai maggiorennie cercando di favorirne la responsabilizzazione e la preparazione alla vita libera, nonché a prevenire la commissione di ulteriori reati.  

Detti principi ispiratori permeano già il procedimento penale a carico dei minori, la cui finalità è quella di una educazione rafforzata, mentre per quanto specificatamente attiene all’esecuzione, mancava sino al d.l gs. 121/2018 l’adozione di un sistema penitenziario specifico (in altre parole: la legge penitenziaria applicabile ai minorenni era la legge di Ordinamento Penitenziario n. 354/1975 prevista per gli adulti)

 

4. L’esecuzione penale nel procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni: i principi ispiratori  

La finalità del sistema penale minorile è quello di rappresentare uno strumento di educazione rafforzata (il minore infatti, è un soggetto che ha tutta una vita davanti, per questo motivo si cercherà sempre di non pregiudicare definitivamente il resto della sua vita per un “errore”), si pone quindi il concetto di “trattamento” come vero e proprio scopo della fase esecutiva della pena, ancor più che per gli adulti. 

Già si è detto che l’approccio al processo minorile muove da una comprovata esigenza di intervento sulla personalità e sull’identità non ancora formata del minore. In quanto non si considera ancora totalmente “sviluppato” dal punto di vista psico – fisico, l’obiettivo è il suo recupero. 

L’esecuzione della pena a carico dei minorenni è ricollegata ai principi sanciti dal d.P.R. 488/1988, ossia l’educazione del minore, finalizzata ad una idonea risposta alla condotta deviante tenendo conto sia della sua personalità che del suo contesto di provenienza, l’assistenza affettiva dei parenti, e l’assistenza psicologica dei Servizi che lo hanno in carico. 

Inoltre, grazie all’intervento legislativo specifico in materia di esecuzione il legislatore ha voluto individuare i seguenti principi: 

  • La pena deve tendere alla responsabilizzazione, educazione e sviluppo psico-fisico del minorenne per prepararlo alla vita libera; 
  • La pena deve prevenire la commissione di ulteriore reati, attraverso percorsi di istruzione e formazione professionale, attività sociali, culturali e di tempo libero; 
  • L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato.

 

5. Le Misure Alternative alla detenzione per i Minorenni, ossia le misure penali di comunità 

Le norme, sulla base dei principi ispiratori, elencate qui sopra, disciplinano le misure alternative (c.d. misure penali di comunità)  che devono prevedere un programma di intervento educativo coinvolgente anche il nucleo familiare del minore. E sono: 

  • l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 4), anche con detenzione domiciliare (art. 5), applicabile quando la pena detentiva non supera i 4 anni;  
  • la detenzione domiciliare (art. 6), applicabile quando non ricorrono le condizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale e per l’affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare e la pena non supera i tre anni; 
  • la semilibertà (art. 7);  

 

6. Chi decide sull‘adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità per il Minorenne? 

Analogamente che per i maggiorenni, la decisione spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. L’adozione è richiedibile dall’interessato, se maggiorenne, o dal suo difensore. Ma sono previste anche ulteriori ipotesi che propongono profili di grande innovazione: la domanda può essere proposta anche dall’esercente la responsabilità genitoriale, se minorenne, dal pubblico ministero o dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni (art. 8). 

E’ prevista anche una competenza del magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione in via provvisoria  quando lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale ovvero la sospensione nei casi in cui la misura può essere sostituita o revocata: in caso di revoca, il periodo trascorso in detenzione domiciliare o in semilibertà è scomputato dalla pena o misura ancora da espiare.

7. Ci sono reati c.d. ostativi per i Minorenni? 

Sì, all’art. 2 comma 3 sono state introdotte le stesse limitazioni previste dall’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario anche ai condannati minorenni in relazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure penali di comunità. 

 

 

 

 

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