Pena e Misure Alternative

Pena e Misure Alternative

Se hai ricevuto un ordine di esecuzione per la carcerazione e devi fare istanza di concessione di una misura alternativa, contattaci subito per un primo appuntamento. 

1. Che cosa si intende per Esecuzione Penale? 
2. Cos’è il decreto di carcerazione e in che casi viene sospeso? 
3. La Sospensione del Decreto di Carcerazione e le Misure Alternative
4. Quando viene sospeso l’ordine di Carcerazione?
5. Chi emette l’ordine di Esecuzione penale? 
6. Competenza del Giudice dell’Esecuzione 

 

1. Che cosa si intende per Esecuzione Penale?  

In che cosa consiste: L’esecuzione penale è quella fase del procedimento in cui la sentenza di condanna o patteggiamento diventano esecutiveossia il momento in cui si deve eseguire la pena determinata dal Giudice nel processo di merito. Le sentenze in questione diventano esecutive in quanto sono passate in giudicato.  

Che cosa significa “passato in giudicato”?  Si definisce come “passato in giudicato” il provvedimento del giudice non più modificabile salvo che con revisione o rescissione del giudicato ex art. 648 c.p.p.. Questo avviene per due diverse ragioni 1) si sono già esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti (si è arrivati alla Sentenza della Cassazione e quindi all’ultimo grado di giudizio); oppure 2) ogni sentenza ha un tempo limite in cui è possibile impugnarla – scaduto questo – il provvedimento diventa definitivo.  

Il condannato a questo punto dovrà scontare la pena, detentiva o pecuniaria, che è inflitta. 

La fase successiva a quella del merito, quindi è proprio quella dell’esecuzione, in cui la Procura emette il c.d. decreto di Carcerazione. Detto decreto può essere sospeso, oppure no.

Come si comporta le legge nei confronti dei Minorenni?
Informati su >>> Esecuzione Penale a Carico di Minorenni 

2. Cos’è il decreto di carcerazione e in che casi viene sospeso?

L’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione 

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico Ministero quindi emette l’ordine di esecuzione con cui, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. 

Se hai ricevuto un ordine di esecuzione per la carcerazione e devi fare istanza di concessione di una misura alternativa, contattaci subito per un primo appuntamento. 

L’ordine contiene le generalità del condannato, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie per l’esecuzione. Copia del provvedimento viene consegnata all’interessato e notificata al suo avvocato penalista. 

Il difensore legittimato a ricevere la notifica è quello che ha assistito il condannato nel giudizio di merito (va escluso, pertanto, il difensore nominato per la sola fase di legittimità, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza della Sez. 6 n. 36544 del 23.09.2003). Va fatta salva l’ipotesi in cui sia stato nominato un difensore per la fase della esecuzione. Ne consegue che il termine entro cui possono essere presentate eventuali istanze di sospensione dell’esecuzione decorreranno in modo differenziato dalla consegna dell’ordine al condannato ovvero dalla notifica al proprio difensore. In difetto di difensore di fiducia, il P.M. dovrà procedere alla nomina di difensore d’ufficio.

 

Ma quindi, quando viene emesso il decreto di carcerazione, devo andare in carcere?

L’obiettivo del mio lavoro è proprio di evitarlo, attraverso la sospensione del decreto di carcerazione e la richiesta di misure alterative! 

Se hai ricevuto un ordine di esecuzione per la carcerazione e devi fare istanza di concessione di una misura alternativa, contattaci subito per un primo appuntamento. 

3. La Sospensione del Decreto di Carcerazione e le Misure Alternative

misure alternative detenzione

 

Quando il decreto di carcerazione viene sospeso, la pena diventa immediatamente esecutiva. 

In che cosa consiste la sospensione del decreto di carcerazione: quando il Pubblico Ministero emette decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione, sta ordinando l’esecuzione penale, ma il condannato ha la possibilità di richiedere entro 30 giorni dalla notifica le Misure Alternative  alla detenzione, quindi la possibilità di non dover scontare la pena detentiva in carcere. Accogliere o rigettare la richiesta di misura alternativa spetta unicamente al Tribunale di Sorveglianza. 

ATTENZIONE: scaduti i 30 giorni non sarà più possibile richiedere le Misure Alternative da “liberi”. É quindi importante rivolgersi subito ad un avvocato appena ricevuta la notifica del decreto. 

Decorsi i 30 giorni senza che sia presentata istanza l’ordine di carcerazione sarà eseguito, ma sarà poi ancora possibile chiedere misure alternative dal Carcere

processo penale misure alternative schema

4. Quando viene sospeso l’ordine di Carcerazione? 

Il Pubblico Ministero emette decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione nei casi in cui: 1) la pena detentiva non superi i quattro anni2) la pena detentiva non superi i sei anni in presenza di tossicodipendenti o alcol-dipendenti. 3) Non si sia in presenza di c.d. “reati ostativi” oppure le condizioni del comma 9 dell’art. 656 c.p.p.. 

In particolare stabilisce l’art. 656 comma 5 c.p.p. che, qualora la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superi i tre (quattro a seguito della modifica dell’art. 47 ord. pen.) – o sei anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del DPR 309/90, riguardanti i benefici previsti per l’accesso a programmi di recupero dei tossicodipendenti ed alcol-dipendenti – salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, il P.M. ne sospende l’esecuzione. 

In tal caso, l’ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione sono notificati al condannato ed al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o in mancanza a quello che lo ha assistito nella fase del giudizio, il quale viene contestualmente avvisato che entro trenta giorni può presentare istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47 (affidamento in prova al servizio sociale), 47 ter (detenzione domiciliare), 50 comma primo (semilibertà) della L. 26.7.1975 nr. 354, 94 del D.P.R. nr. 309/1990 (affidamento terapeutico), ovvero la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 90 del D.P.R. medesimo. La sospensione dell’esecuzione da parte del P.M. prevista dal comma quinto dell’art. 656 c.p.p. non si applica in presenza delle ipotesi previste dal comma nono.

Inoltre avviene la Sospensione dell’Esecuzione Penale per Gravi motivi di salute, in quali casi?
>>> Quando e come avviene la sospensione dell’Esecuzione Penale per Gravi motivi di salute

 

5. Chi emette l’ordine di Esecuzione penale? 

L’ordine di Esecuzione Penale viene emesso dal Pubblico Ministero (ai sensi del principio generale stabilito dall’art. 655 c.p.p.). La Procura ha quindi il compito di dare attuazione al contenuto del provvedimento di condanna 

Come avviene questo? 

Il disposto di cui all’art. 28 del D.M. 30.09.1989 n. 334 pone a carico della cancelleria che ha a proprie mani il provvedimento definitivo l’onere di trasmettere senza ritardo al P.M. competente per l’esecuzione l’estratto dei provvedimenti divenuti esecutivi. Ricevuto l’estratto, il P.M deve procedere all’esecuzione. Il Pm quindi calcola la pena da eseguire in concreto, ai sensi dell’art. 657 c.p.p., detraendo presofferto, liberazioni anticipate, o periodi di fungibilità. 

Concluso il calcolo il P.M. emetterà l’ordine di esecuzione per la singola sentenza di condanna, ovvero ricorrendone i presupposti, per l’esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui nei confronti dell’interessato siano state emesse più sentenze di condanna che devono essere eseguite. Si tratta del c.d. cumulo.

 

6. Competenza del Giudice dell’Esecuzione 

Competente sull’esecuzione, salvo che per la concessione di misure alternative per cui è ferma la competenza del Tribunale di Sorveglianza, è il giudice di cui all’art. 665 c.p.p. ossia quello che ha deliberato il provvedimento da eseguire. Se l’esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza va attribuita a quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. 

In ipotesi di provvedimento di cumulo la competenza a provvedere in sede esecutiva nei confronti di persona condannata con diversi e separati provvedimenti, che siano già stati oggetto di cumulo o che debbano esserlo, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, come dispone l’art. 665, comma quarto, c.p.p. 

Il procedimento di esecuzione è disciplinato dall’art. 666 c.p.p. Esso è attivato dal P.M., dall’interessato o dal difensore e si svolge normalmente in camera di consiglio. 

Fra i compiti principali del giudice vi è quello di disporre in ordine alla disciplina del concorso formale o del reato continuato.  

In particolare, l’art. 671 c.p.p. stabilisce che, in ipotesi di più sentenze irrevocabili di condanna pronunziate in distinti procedimenti contro la stessa persona, il pubblico ministero possa chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la sussistenza della unicità del disegno criminoso non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. In pratica, il giudice dell’esecuzione può incidere in tal modo, in deroga al principio del giudicato, sull’entità della pena, che sarà ricalcolata in osservanza dei principi stabiliti dall’art. 81 c.p. 

Cerchi un Avvocato Penalista a Milano? Contattaci per un primo appuntamento.

Contattaci




    Selezionando questa voce accetti le condizioni esposte nella privacy policy *

    Selezionando questa voce presti il tuo consenso per l'invio di email con materiale informativo, news e promozioni commerciali inerenti i nostri prodotti e servizi (Leggi la nostra privacy policy completa). [Non ti manderemo più di una Newsletter al mese e potrai disiscriverti in ogni momento grazie al link presente in ciascuna Newsletter che ti invieremo.]*