Affidamento in prova ai servizi sociali
Affidamento in prova al Servizio Sociale (art. 47 O.P.)
A seguito dell’emissione dell’Ordine di esecuzione per la carcerazione, se può essere richiesta una misura alternativa alla detenzione, il Pubblico Ministero ne ordina la sospensione e concede al condannato ed al suo avvocato penale difensore un termine di 30 giorni per poter inoltrare istanza di concessione di misura alternativa.
L’affidamento in prova al servizio sociale intende evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà, è regolamentata dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario, così come modificato dall’art. 2 della Legge n. 165 del 27 maggio 1998 (Legge Simeone – Saraceni): consiste nell’affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall’istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
A seguito della “svuotacarceri” 2014 i presupposti e le modalità dell’affidamento in prova sono mutati, in calce maggiori informazioni.
Requisiti per l’ammissione
- Condanna a pena detentiva, o anche residuo pena, non superiore a tre anni;
- Per chi è detenuto: relazione “di sintesi” che preveda che la misura alternativa, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
- Per il condannato in libertà: aver tenuto un comportamento tale, dopo la condanna, da consentire lo stesso giudizio di cui sopra, anche senza procedere all’osservazione in istituto.
Con la Legge n. 231 del 12.07.99, che ha introdotto l’art. 47 quater O.P., per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l’affidamento in prova al servizio sociale possa essere concesso anche oltre i limiti di pena previsti.
Limiti all’ammissione
I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1).
I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso all’affidamento ai servizi sociali per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).
Istanza di affidamento
L’istanza per poter usufruire della misura dell’affidamento deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:
- se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, come previsto dall’art. 656 c.p.p. Il Pubblico Ministero trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l’udienza;
- se il condannato è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione, il quale può sospendere l’esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa l’esistenza dei presupposti necessari per l’ammissione all’affidamento; l’esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione; l’assenza di un pericolo di fuga.
Se il condannato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, l’istanza deve essere corredata dalla certificazione sul suo stato di salute, come previsto nell’art. 5 comma 2 della legge 231/99.
Se l’istanza non è accolta, riprende, o ha inizio, l’esecuzione della pena. Non può essere accordata altra sospensione dell’esecuzione per la medesima pena, anche se vengono presentate altre istanze, per diverse misure alternative.
Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell’ammissione
Il Centro di Servizio Sociale:
- se il condannato è in libertà, svolge l’inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza;
- se il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all’Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un’ipotesi di intervento e di inserimento.
Provvedimento e inizio affidamento
L’affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza:
- se il condannato è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell’esecuzione;
- se il condannato è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui è ristretto l’interessato al momento della presentazione della domanda.
L’affidamento ha inizio dal momento in cui al condannato, previa notifica da parte degli organi competenti dell’ordinanza, sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l’impegno a rispettarle.
Il verbale delle prescrizioni viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza con l’ordinanza di ammissione della misura e detta le prescrizioni che il condannato in affidamento dovrà seguire.
Prescrizioni indispensabili sono quelle relative ai seguenti aspetti:
- rapporti con il Centro di Servizio Sociale;
- dimora;
- libertà di movimento;
- divieto di frequentare determinati locali;
- lavoro;
- divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di Servizio Sociale, che comunque nel corso dell’esecuzione della misura ha sempre l’obbligo di aiutare il condannato a superare le difficoltà d’adattamento alla vita sociale, al fine di favorire il suo reinserimento, controllare la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni e fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del condannato e sull’andamento della misura.
Conclusione della misura
L’affidamento si conclude:
- con l’esito positivo del periodo di prova, che estingue la pena ed ogni altro effetto penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l’ordinanza di estinzione della pena;
- con la revoca della misura, che può avvenire nel caso il condannato si comporti contrariamente alla legge o alle prescrizioni dettate, oppure in caso di sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva, che determini un residuo pena superiore a tre anni. In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l’affidato ha la residenza o il domicilio, emette l’ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare (nel primo caso, anche valutando quanta parte del periodo trascorso in affidamento possa essere computato come pena scontata).
Svuotacarceri 2014
Una modifica introdotta dal DL Svuotacarceri prevede che l’affidamento in prova possa essere concesso al condannato che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, a condizione che – almeno nell’anno precedente la presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà – questi abbia tenuto un comportamento tale da consentire l’avvio della nuova procedura per l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.
In particolare
1) all’art. 47, dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3 bis secondo cui: “L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. “
2) viene sostituito il comma 4 dell’art. 47 per cui “L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni”
Le modifiche introdotte comportano dunque l’estensione dell’applicazione della misura, con innalzamento del limite di pena per l’accesso da 3 a 4 anni ma, con previsione di un più ampio periodo di osservazione (1 anno); il trasferimento della competenza a ricevere l’istanza al Tribunale di Sorveglianza, salvo l’ipotesi di grave pregiudizio dalla protrazione dello stato di detenzione, nel qual caso “l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza” (che potrà applicare provvisoriamente la misura con ordinanza efficace fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza -cui trasmetterà gli atti- che dovrà intervenire entro 60 gg, ove prima 451).