La Detenzione Domiciliare

La Detenzione Domiciliare

In che cosa consiste: La detenzione domiciliare è una misura alternativa   alla detenzione in carcere (in esecuzione di sanzione detentiva irrogata con una sentenza definitiva di condanna), che consente di espiare la pena della reclusione nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. L’esecuzione della misura domiciliare è a carico degli Uffici di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.)  

La finalità dell’istituto consiste nel favorire il reinserimento sociale del condannato. 

Le 4 ipotesi di detenzione domiciliare previste dal nostro ordinamento sono1) detenzione domiciliare ordinaria2) per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria3) speciale e 4) per pene non superiori a diciotto mesi (L.199/2010 c.d. “Svuota carceri”).  

 

1) Detenzione domiciliare ordinaria 

Chi può richiedere la detenzione domiciliare ordinaria? 

L’art. 47-ter O.p. disciplina 4 figure di detenzione domiciliare ordinaria: 

  • ANAGRAFICA: per persone ultrasettantenni condannate per qualunque reato ad eccezione dei reati sessuali, di riduzione in schiavitù, associativi e purché non siano state dichiarate delinquenti abituali, professionali o per tendenza  sia mai stata applicata l’aggravante della recidiva (co. 01), ovvero ultrasessantenni se parzialmente inabili; 
  • UMANITARIAper i condannati ad una pena (anche residua) inferiore a quattro anni qualora trattasi di donna incinta, di madre o padre di prole di età inferiore ad anni dieci, di persone in condizioni di salute particolarmente gravi, ultrasessantenne inabile, minore di anni 21 per esigenze di salute, studio, lavoro o famiglia (co. 1); 
  • INFRA-BIENNALE: per l’espiazione di pena detentiva in misura non superiore a due anni (anche residua) può essere concessa la detenzione domiciliare, indipendentemente dalle condizioni di cui al co.1, quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale purché la misura sia idonea ad evitare il pericolo di reiterazione del reato (co. 1 bis); 
  • A DURATA PRESTABILITA: il Tribunale di Sorveglianza può infatti applicare la misura in esame, indipendentemente dalle condizioni di cui al co.1, stabilendo un termine di durata di tale applicazione (termine prorogabile) quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. (co. 1 ter). In tal caso l’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare (mentre se viene concesso il rinvio ai sensi degli artt.146-147 la pena viene sospesa). La detenzione domiciliare è tuttavia revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appare incompatibile con la prosecuzione della misura o se vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 

 

2) Detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria 

La detenzione domiciliare può essere applicata ai sensi dell’art. 47-quater O.p. anche oltre i limiti di pena previsti dall’art. 47-ter O.p., nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ex art. 286-bis co. 1 c.p.p. e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura. Ai fini della concessione, l’istanza deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico o penitenziario, che attesti le condizioni di salute e la concreta attuabilità del programma di assistenza. 

 

3) Detenzione domiciliare speciale 

A chi si rivolge la detenzione domiciliare speciale? 

Quando non ricorrono le condizioni di cui all’art. 47ter O.p. dalle condannate madri di prole di età non superiore ad anni 10 che possono quindi espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo di cura al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli.
Può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto qualora la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre. 

Quando può essere richiesta?  

Dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo. 

Presupposti per la richiesta della detenzione domiciliare speciale: 1) insussistenza di concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti; 2) possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. 

 

4) Detenzione domiciliare per pene non superiori a diciotto mesi 

Può essere concessa in caso di pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggiore pena. Tale misura è tuttavia esclusa per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza nonché negli altri casi previsti dall’art. 1, comma 2, L. 199/2010. 

Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990. 

Con la L. 199/2010 (nota come Svuota carceri) è stata introdotta una nuova figura di detenzione domiciliare per far fronte allo stato di emergenza nazionale conseguente al sovraffollamento carcerario. Originariamente prevista come misura temporanea, destinata ad operare sino alla attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione, è stata resa definitiva con D.L. 146/2013 conv. in L. 10/2014. 

Nata come misura eccezionale, ispirata ad una logica umanitaria, la detenzione domiciliare si è trasformata nel tempo, mutandosi in strumento di deflazione della popolazione carceraria più che istituto atto alla rieducazione del condannato. 

Se hai ricevuto un ordine di esecuzione e vuoi chiedere una misura alternativa, compila la form a lato e contattaci!

Contattaci




    Selezionando questa voce accetti le condizioni esposte nella privacy policy *

    Selezionando questa voce presti il tuo consenso per l'invio di email con materiale informativo, news e promozioni commerciali inerenti i nostri prodotti e servizi (Leggi la nostra privacy policy completa). [Non ti manderemo più di una Newsletter al mese e potrai disiscriverti in ogni momento grazie al link presente in ciascuna Newsletter che ti invieremo.]*