Sospensione dell’Esecuzione Penale per gravi motivi di salute

Sospensione dell’Esecuzione Penale per gravi motivi di salute

Sulla base dei principi costituzionali possiamo dire che vi sono delle “agevolazioni giuridiche” riservate ai condannati in precarie condizioni di salute (come per es. un condannato che scopre di avere un tumore ed è in fin di vita e che quindi è incompatibile con il fargli espiare la pena in carcere, in quanto sarebbe una violazione del suo diritto alla salute).

La sottoposizione di persone malate ad una pena detentiva comporta la ricerca di un punto di equilibrio tra il diritto alla salute del condannato e il diritto-dovere dello Stato a fargli espiare la pena.

Infatti, se da un lato  abbiamo i principi costituzionali sanciti dagli artt. 27 e 32  per i quali la pena non può riguardare trattamenti contrari al senso di umanità  e devono tendere alla rieducazione del condannato e sempre la Costituzione tutela e prevede la salute come un diritto fondamentale dell’individuo. Dall’altro lato, sempre il principio costituzionale all’art. 3 prevede che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge, e quindi chi subisce una condanna deve scontarla.

 

In quali casi di gravi condizioni di salute si ricevono “agevolazioni giuridiche” ?

Nel Codice penale possiamo trovare due “agevolazioni giuridiche”:

L’art. 146 c.p. che prevede qualora la pena non fosse pecuniaria (ossia quando bisogna pagare), l’esecuzione di una pena è differita OBBLIGATORIAMENTE se:

  1. deve avere luogo nei confronti di una donna incinta;
  2. deve avere luogo nei confronti di una madre di infante di età inferiore ad anni uno;
  3. se deve avere luogo nei confronti di una persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art. 286 bis c.2 c.p.p.);
  4. se deve avere luogo nei confronti di una persona affetta da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione;
  5. quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Inoltre per l’art. 147 c.p. ossia l’esecuzione di una pena deve essere differita in via FACOLTATIVA se

6.il condannato si trovi in una situazione di grave infermità fisica.

 

2. Quali “Agevolazioni giuridiche” si ricevono in caso di gravi condizioni di salute?

In entrambi i casi si ha un RINVIO dell’esecuzione (art. 684 c.p.p.) per cui il Tribunale di Sorveglianza provvede al differimento dell’esecuzione  delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata.

Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché il Tribunale disponga del rinvio, il Magistrato di Sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione, o, se la protrazione della detenzione potrebbe cagionare un grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. 

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