Guida in stato d’ebbrezza e LPU

Guida in stato d’ebbrezza e LPU

Siamo esperti nei procedimenti per guida in stato d’ebbrezza, che affrontiamo da anni con celerità e attenzione alle esigenze del cliente. Contattateci per maggiori informazioni.

1. Quali sono le sanzioni per la Guida in Stato di Ebbrezza?
2. Guida in ebbrezza alcolica: l’assicurazione paga in caso di incidente?
3. Chi guida in stato di ebbrezza alcolica rischia l’arresto?
4. Lo stato di ebbrezza in bicicletta è sanzionabile?
5. I Lavori di Pubblica Utilità
6. Guida in stato d’ebbrezza e patente
7. Dopo quanto comincia il processo per guida in stato di ebbrezza?

 

Premessa: Cos’è la guida in stato d’ebbrezza e come si determina

La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dal Codice della Strada (artt. 186 CdS), che punisce la condotta di chi guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

Nel corso degli anni la disposizione in oggetto ha subito profondi mutamenti, e le pene in essa previste si sono fortemente inasprite, ritenendo che così facendo si sarebbe attuata una importante campagna di prevenzione rispetto agli incidenti stradali.

Attualmente la disciplina si presenta piuttosto complessa, con importanti distinzioni in termini di sanzioni, collegate al “grado di ebbrezza alcolica” rilevato mediante il c.d. etilometro o gli esami del sangue.

La prova dell’ebbrezza alcolica, peraltro, non deve necessariamente essere raggiunta con uno di questi mezzi, ma è ammessa anche in “via sintomatica”. Infatti, la Corte di Cassazione ha a più riprese affermato che il reato può dirsi sussistente quando il soggetto alla guida presenti una serie di sintomi quali alito vinoso, occhi rossi, andamento non lineare.

Ad ogni buon conto, nella gran parte dei casi vengono sempre esperiti dei mezzi di misurazione del grado di ebbrezza alcolica.

 

1. Quali sono le sanzioni stabilite per Guida in Stato di Ebbrezza?

L’ipotesi prevista dall’art. 186 comma II lett. distingue tre ipotesi di violazione.

FASCIA A) Per il soggetto nei confronti del quale sia stato accertato un valore superiore a 0,5 grammi/litro (g/l) e non superiore a 0,8 g/l è prevista:

1) Sanzione amministrativa, non è un reato e quindi avviene unicamente una sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro.
2)
Sospensione della patente da tre a sei mesi.

Nel caso in cui vi sia stato anche un incidente stradale: fermo amministrativo del veicolo (a condizione che il veicolo sia di proprietà del soggetto che ha commesso il fatto) ed il raddoppio della sanzione.

 

FASCIA B) Tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l. In questo caso, si tratterà di una contestazione rilevante ai fini penali (ossia, un reato, inquadrabile nella categoria delle c.d. contravvenzioni), punita con

1) l’ammenda da € 800 ad € 3.200,
2) l’arresto sino a sei mesi,
3) sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Le previste sanzioni sono raddoppiate per l’ipotesi di incidente stradale ed in questo caso viene disposto anche il fermo amministrativo del veicolo. Ai sensi dell’art. 2-sexies, inoltre, è prevista un’aggravante qualora il reato sia commesso dopo le 22 e prima delle ore 7.

 

FASCIA C) Punisce il reato commesso da colui che conduca in stato di ebbrezza un veicolo con tasso alcolemico superiore al valore di 1,5 g/l. Le sanzioni sono:

1) l’ammenda da € 1.500 a € 6.000,
2) l’arresto da sei mesi a un anno,
3) sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo utilizzato per commettere il reato appartiene a terzi la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
4) In caso di recidiva (ovvero aver commesso lo stesso fatto) entro due anni, vi è la revoca della patente.
5)
Particolarmente rilevante è la previsione della confisca del veicolo, qualora sia di proprietà del soggetto che ha commesso il reato: significa, in parole semplici, che il bene diverrà di proprietà dello Stato.
6) Aumento da un terzo alla metà dell’ammenda prevista, per il caso in cui il reato sia commesso dopo le 22 e prima delle 7.

 

1.2 Il rifiuto di sottoporsi al test alcolemico

L’articolo 186, infine, contiene un’ulteriore fattispecie di reato, ossia quella prevista al comma 7, laddove si precisa che sia punito con le pene della FASCIA C quando il soggetto rifiuti di sottoporsi all’alcool test senza giustificato motivo medico.

 

1.3 La guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

La guida sotto l’effetto di droga è un reato previsto dall’art. 187 CdS e le pene sono assimilate alla fascia c) del 186 co. 2 c.p.

Per maggiori informazioni ti rimandiamo alla pagina dedicata.

 

2. Guida in ebbrezza: l’assicurazione paga in caso di incidente?

L’assicurazione può liquidare il sinistro, ma sicuramente poi si rivarrà sul guidatore in stato di ebrezza per riavere indietro ciò che ha anticipato per risarcire il danno. (Attenzione perché in caso di incidente non si potrà convertire la pena in LPU!)

 

3. Chi guida in stato di ebbrezza alcolica rischia l’arresto?

Se il conducente non causa un sinistro con feriti e non ha precedenti penali significativi, è verosimile che la pena sia convertita, o sospesa, per cui di fatto non sarà “arrestato”. Si rischia comunque una condanna penale, il ritiro della patente di guida, e a volte del mezzo.

 

4. Lo stato di ebbrezza in bicicletta è sanzionabile?

La guida in stato di ebrezza condotta in bicicletta costituisce un reato anche se non è un mezzo espressamente richiamato dal codice della strada. Vi è una sentenza della Corte di Cassazione che interpreta la norma ritenendo configurabile il reato anche se la guida in stato di ebrezza si verifica in bicicletta, in quanto può ostacolare la normale circolazione stradale.

 

5. I Lavori di Pubblica Utilità

Il comma 9-bis dell’art. 186 del C.d.S. prevede la possibilità di richiedere di essere ammessi ai lavori di pubblica utilità, come sanzione sostitutiva della pena pecuniaria e di quella detentiva.

Si tratta della possibilità di svolgere, per un periodo determinato e presso un ente convenzionato col Tribunale nel cui distretto risiede l’imputato, “attività non retribuita a favore della collettività.

I benefici connessi al positivo espletamento dei lavori sono evidenti: l’estinzione del reato, la riduzione della metà della sospensione della patente e la restituzione del veicolo sequestrato.

E’ esclusa la possibilità di usufruire dei lavori di pubblica utilità per chi abbia causato, in ragione del proprio stato di ebbrezza alcolica, un incidente. Si dovrà quindi optare per un altro rito (come la messa alla prova).

 

6. Guida in stato d’ebbrezza e patente

All’esito dell’accertamento della guida in stato d’ebbrezza, oltre al procedimento penale si aprirà anche un procedimento amministrativo per la sospensione, revoca o revisione della patente.

I due procedimenti non sono estranei l’uno all’,ma vanno di pari passo. Ecco perché è importante che la linea difensiva prescelta nel procedimento penale tenga conto anche dei risvolti sul piano amministrativo.

Ritiro patente in stato di ebbrezza cosa fare e come riaverla

Dipende da caso a caso a caso, ma l’iter spesso è il seguente: la Prefettura notificherà un decreto di sospensione patente che può essere impugnato davanti al Giudice di Pace.

Ti hanno ritirato la patente? Contattaci, troveremo la soluzione su misura per te!

 

7. Dopo quanto avviene il processo per guida in stato di ebbrezza?

Le guide in stato di ebbrezza sono tantissime, per questa ragione le Procure hanno previsto dei canali di inscrizione del reato preferenziali rispetto agli altri (e dunque, un po’ più veloci!). Per questo è necessario contattare il prima possibile l’avvocato, già dal giorno successivo al fatto.

 

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Se ti hanno fermato per Guida in Stato d’Ebbrezza o sotto l’effetto di Sostanze Stupefacenti, scrivici per una prima valutazione del tuo caso. O chiama: 02.39430249

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