Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Cos’è la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e come affrontare un processo per ridurre al minimo i rischi? Facciamo chiarezza.

Guida sotto l’effetto di droga e alcool

Il nostro codice della strada disciplina e sanziona la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza agli articoli 186 e seguenti.

Per avere maggiori informazioni sulla guida in stato d’ebbrezza, ti rimandiamo alla pagina dedicata, o alla pagina dei contatti. Chiamaci e risponderemo ai tuoi dubbi.

 

Per la guida sotto l’effetto di droga, invece, continua a leggere. Ecco cosa troverai in questo articolo:

1. Cos’è lo “stato di alterazione psicofisica”?

2. La guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

3. Quando e’ reato la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti?

4. Come si accerta lo stato di alterazione psicofisica?

5. Posso rifiutarmi di sottopormi agli accertamenti?

6. Quali sono le sanzioni per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti?

 

1. Cos’è lo “stato di alterazione psicofisica”?

Con stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze, si intende quella condizione per cui il conducente non è nel pieno delle proprie capacità a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche o di droga.

Questo comporta la perdita di lucidità e la diminuzione delle capacità psicofisiche del soggetto a diversi livelli (difficoltà nell’eloquio, carenza di concentrazione, sonnolenza, eccitamento, allucinazioni e così via…)

 

2. La guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Quando si parla di “guida” in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze, si fa riferimento alla guida di un veicolo.

2.1 Essere in stato d’ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica all’interno di un’autovettura ferma è un reato?

Secondo la Corte di Cassazione la “fermata” è una fase della circolazione, con la conseguenza che essa non si sottrae alle regole generali previste dal nostro codice della strada e quindi la guida sotto l’effetto di droga è sanzionabile come se il veicolo fosse in moto.

La Cassazione ha però anche precisato che “ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico” (Cass. n. 10476/10).

E’ quindi necessaria, ai fini sanzionatori, una precedente deliberata movimentazione del mezzo.

 

3. Quando e’ reato la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti?

La guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è il reato punito dall’art. 187 Codice della Strada, che sanziona chi si mette alla guida in stato di alterazione psico-fisica in seguito all’assunzione di sostanze classificate come stupefacenti, o psicotrope.

L’articolo 187 punisce però non solo la condotta del conducente in stato di alterazione psico-fisica, ma anche il rifiuto del conducente a sottoporsi all’esame volto ad accertare il suo eventuale stato di alterazione psico-fisica derivante tanto dall’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti (ossia quelle indicate nella tabella allegata al DPR 309/1990), quanto dall’assunzione di alcool.

Non è necessario che dalla circolazione derivi un incidente. La norma punisce chiunque, sotto l’effetto delle sostanze indicate nella tabella allegata al DPR n 309/1990, il Testo Unico sulla droga, si metta alla guida di un qualsiasi veicolo (automobile, bicicletta, ciclomotore), anche senza che da questo comportamento derivi un sinistro stradale.

 

 

4. Come si accerta lo stato di alterazione psicofisica?

Lo stato di alterazione dovuto ad assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope o di alcool si accerta attraverso gli esami ematochimici (sangue, urine, capello), ma anche attraverso elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguenti all’uso di droghe o di alcool (occhi rossi, alito vinoso, incapacità di camminare, difficoltà nell’eloquio, allucinazioni, euforia e così via).

Leggi anche: gli esami ematochimici in pronto soccorso

Non è assolutamente consentito che lo stato di alterazione sia “presunto” analizzando il solo comportamento del conducente, però è concesso all’agente accertatore di valutare le circostanze che possono consigliare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie per l’esecuzione degli esami di accertamento dello stato di alterazione.

 

5. Posso rifiutarmi di sottopormi agli accertamenti?

Sì, nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari che egli non voglia, quindi non si potrà essere costretti ad un prelievo se non vi sia un consenso. Tuttavia il rifiuto costituisce reato ed è punito con la pena di cui alla lettera c) dell’art. 186 co. 2 CdS:

  • Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000
  • Arresto da sei mesi a un anno
  • Sospensione della patente da sei mesi a due anni
  • Confisca del veicolo, se di sua proprietà

6. Quali sono le sanzioni per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti?

Le sanzioni previste dall’articolo menzionato sono le medesime che si applicano per l’ipotesi più grave della guida in stato di ebbrezza, con l’aggiunta che vi è sempre confisca del veicolo:

  • ammenda da € 1.500 a 6.000
  • arresto da sei mesi ad un anno
  • sospensione della patente da uno a due anni con ritiro immediato
  • confisca del veicolo

A meno che non si sia provocato un sinistro stradale, è possibile sostituire l’arresto con i lavori di pubblica utilità. Leggi anche: MAP o LPU?

Nel caso in cui sia provocato un sinistro stradale, le sanzioni sono raddoppiate.

 

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