Avvocato per lesioni colpose stradali

Avvocato per lesioni colpose stradali

Se sei indagato o imputato per lesioni colpose stradali e cerchi un avvocato esperto in reati stradali e lesioni stradali, in questa pagina ti daremo maggiori informazioni e potrai contattarci per un primo appuntamento senza impegno.

1. Le lesioni a seguito di incidente stradale

Le lesioni (fratture ossee, traumi, ferite e così via…) causate per colpa dal conducente di un veicolo in ragione di un incidente stradale, sotto il profilo penalistico, rientrano nell’ambito delle c.d. lesioni colpose stradali, sanzionate dagli artt. 590 e 590 bis c.p.

Il reato di lesioni stradali colpose è commesso da chi, per colpa, cagiona ad altri una lesione personale violando la disciplina della circolazione stradale, ossia violando norme specifiche poste dal codice della strada (per esempio, l’obbligo di dare la precedenza o di non passare col rosso all’intersezione semaforica), oppure chi violi generali regole di prudenza.

 

2. Lesioni lievi, gravi e gravissime

Le lesioni stradali possono essere di diversi gradi: lievi, gravi, gravissime.

2.1 LESIONI LIEVI

le lesioni lievi sono procedibili a seguito di querela da parte della persona offesa e si integrano quando le lesioni hanno una durata non superiore ai venti giorni; il delitto è punibile a querela della persona offesa.

2.2. LESIONI GRAVI

ai sensi dell’articolo 853 c.p sono considerate quelle che provocano:

  • malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa
  • malattia o incapacità di attendere alle occupazioni ordinarie per più di 40 giorni,
  • causano l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

2.3 LESIONI GRAVISSIME

sono tali le lesioni che provocano:

  • malattia certamente o probabilmente destinata a durare tutta la vita,
  • perdita di un senso, di un arto o mutilazione
  • perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare
  • permanente e grave difficoltà di parlare

Le lesioni gravi e gravissime sono procedibili d’ufficio.

2.4. La disciplina

Nell’ambito della circolazione stradale, le lesioni lievi sono punite ai sensi dell’art. 590 c.p., mentre le lesioni gravi o gravissime integrano una fattispecie di reato autonoma per la quale è previsto un trattamento sanzionatorio specifico (e più rigido), previste dall’art. 590bis c.p.

 

3. La pena prevista per le lesioni stradali dall’art. 590 bis

La pena base consiste nella reclusione da tre mesi a un anno, se si tratta di lesioni gravi, e da uno a tre anni, se si tratta di lesioni gravissime.

La determinazione della pena in concreto avviene con riguardo ai criteri dettati dall’art 133 c.p. che tengono conto:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità di delinquere del colpevole.

Incidono inoltre nella determinazione finale della pena la scelta dei riti (patteggiamento, rito abbreviato) e la concessione delle attenuanti, fra cui quelle generiche..

3.1. Le aggravanti per le lesioni stradali

3.1.1. Guida pericolosa e stato di ebbrezza

La legge dispone la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni se si tratta di lesioni gravi, o da due a quattro anni, se si tratta di lesioni gravissime, nei casi in cui il conducente:

  • si trovava alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l.
  • procedeva su una strada di centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h
  • procedeva su una strada extraurbana a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita
  • aveva attraversato un incrocio con il semaforo rosso,
  • circolava contromano
  • aveva eseguito un’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi
  • aveva sorpassato un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

3.1.2. Stato di ebbrezza superiore ad 1,5 o sostanze stupefacenti

La pena è ulteriormente aggravata e la legge dispone la reclusione da tre a cinque anni, se si tratta di lesioni gravi, o da quattro a sette anni, se si tratta di lesioni gravissime nei casi il cui il conducente:

  • era alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti
  • il conducente era alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l ed esercitava in maniera professionale l’attività di trasporto di persone o cose o conduceva un autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, un autobus, un autoarticolato o un autosnodato

3.1.3. Conducente senza titolo di guida

Se il colpevole è un soggetto senza patente di guida o con patente sequestrata o revocata, o il veicolo sia  di sua proprietà e sia sprovvisto di assicurazione, le pene sono aumentate ulteriormente.

3.1.4. Concorso di colpa della vittima

La pena è diminuita fino alla metà, se la lesione grave o gravissima non sia considerata conseguenza esclusiva della condotta del conducente. Infatti, negli incidenti stradali, si ha concorso di colpa quando un sinistro è cagionato non per responsabilità esclusiva di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, ma per colpa di entrambi.

3.1.5. Lesioni a soggetti multipli

Se i soggetti lesionati da uno stesso conducente sono in numero maggiore a uno, la pena che si applica è quella prevista per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata sino al triplo ma mai superiore a sette anni di reclusione.

 

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