Avvocato per omicidio colposo stradale

Avvocato per omicidio colposo stradale

Se sei indagato o imputato per omicidio colposo stradale e cerchi un avvocato esperto in reati stradali e omicidio colposo, in questa pagina ti daremo maggiori informazioni e potrai contattarci per un primo appuntamento senza impegno.

Cos’è l’omicidio stradale?

L’omicidio stradale in passato rientrava nell’ipotesi generale di omicidio colposo, ma a seguito dell’entrata in vigore della Legge 41/2016 è nata la figura del c.d. omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, previsto dall’art. 589 bis c.p.

La legge prevede esplicitamente che l’omicidio stradale si configuri tutte le volte che qualcuno causi la morte di una persona a seguito di un incidente che si è verificato dalla violazione delle norme del Codice della Strada.

Se l’incidente è stato causato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, a causa di eccesso di velocità oltre determinati limiti, dall’inversione di marcia a rischio o dalla guida contromano, la pena è aumentata.

 

1. Quando si risponde di omicidio colposo stradale?

La morte causata per colpa dal conducente di un veicolo in ragione di un incidente stradale, sotto il profilo penalistico, rientra nell’ambito del c.d. omicidio colposo stradale, sanzionato dll’art. 589 bis c.p.

Il reato in questione è un reato comune, di danno, a natura colposa, posto a tutela della vita umana. Reato colposo significa che deve essere carente l’elemento della volontà (da parte del conducente) di causare la morte della vittima.

Vale a dire che il conducente che ha causato il sinistro stradale non aveva previsto la possibilità di cagionare la morte di taluno, tuttavia l’evento si è verificato in ragione della violazione di una norma di prudenza (per l’appunto, la colpa).

La norma di prudenza può essere, per esempio, rallentare in prossimità delle strisce pedonali, dare la precedenza, passare col semaforo rosso e così via.

 

2. Le fattispecie di omicidio stradale

Come si è già detto, esistono varie fattispecie di omicidio stradale.

2.1. IPOTESI BASE

  • la pena consiste nella reclusione da 2 a 7 anni. L’evento letale derivante da “chiunque” violi le norme sulla disciplina della circolazione stradale poste dal codice della strada e dalle relative disposizioni complementari. Di tale reato rispondono anche coloro che rivestono una posizione di garanzia volta a garantire la sicurezza della circolazione stradale, quali agenti di polizia, carabinieri e agenti di polizia locale. Il reato ricorre in tutti i casi di omicidio consumati sulle strade anche se il responsabile non è un conducente di veicolo”, ma per esempio un pedone che attraversando col rosso causa un incidente da cui deriva la morte di qualcuno.

2.2. SECONDA IPOTESI: guida pericolosa

  • la pena consiste nella reclusione da 5 a 10 anni, chiunque si metta alla guida di un veicolo a motore, con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. b) del codice della strada, cagioni per colpa la morte di una persona (omicidio stradale aggravato). La medesima pena si applica anche all’omicidio stradale posto in essere dal conducente di un veicolo a motore che abbia con una guida imprudentemente pericolosa integrato i reati di  eccesso di velocità, attraversamento di intersezioni con semaforo rosso e circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi.

 

2.3 TERZA IPOTESI: stato di ebbrezza e assunzione di droga

  • la pena consiste nella reclusione da 8 a 12 anni e integra i casi in cui la morte è stata causa dal conducente: in stato di ebbrezza gravecon un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di alterazione psico-fisica “conseguente all’assunzione” di sostanze stupefacenti o psicotrope, le quali rientrano tra le ipotesi di omicidio stradale aggravato. La stessa pena si applica, ai sensi del comma 3, anche all’omicidio commesso dal “conducente” che eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, che versi in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l.

2.4 AGGRAVANTE: il conducente senza patente e senza assicurazione

  • l’articolo 589bis c.p. comma 6 dispone un’aggravante a efficacia comune che consente cioè l’aumento di pena fino a un terzo se il fatto di è commesso da conducente non munito di patente o a cui sia stata sospesa o revocata, o il caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;

 

2.4 AGGRAVANTE: fuga del concucente

  • L’articolo 589- ter c.p.  dispone  un’aggravante a effetto speciale per la quale se a seguito dell’omicidio stradale il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può in ogni caso essere inferiore a 5 anni.

 

3. Concorso di colpa della vittima

Il comportamento colposo della vittima può escludere la responsabilità del reo quando costituisca  una causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento.

Quando, invece il comportamento della vittima concorra a causare l’evento, ai sensi del comma 7 dell’art 589bis del codice penale, comporta un’attenuante ad effetto speciale con la conseguente diminuzione della pena fino alla metà.

 

4. Omicidio colposo stradale in cui sono coinvolti più soggetti

Ai sensi dell’ultimo comma dell’artciolo 589bis c.p, nel caso di plurimi eventi mortali e/o lesivi, colposamente cagionati nello stesso contesto, si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo ma, comunque, entro la soglia massima di pena non superiore a 18 anni.

Se sei indagato o imputato per omicidio colposo stradale e cerchi assistenza legale, un avvocato esperto in reati stradali e omicidio colposo, contattaci per maggiori informazioni: 0239430249

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