Evoluzione Normativa dei Reati di Genere

Evoluzione Normativa dei Reati di Genere

COME NEGLI ANNI SI E’ MOSTRATO INTERESSE CRESCENTE PER LA TUTELA DELLE DONNE 

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L’interesse sociale per la violenza domestica si è manifestato solo dagli anni 90 in poi.  È solo con la Legge n. 66/1996 (“Norme contro la violenza sessuale”) che la violenza non viene più considerata come un fatto privato largamente accettato, ma come un problema sociale intollerabile. Da questo momento in poi, numerosi interventi legislativi hanno modificato significativamente la normativa penale e le tutele delle vittime di violenza di genere. 

Evoluzione normativa reati di genere poretti passalacqua

1. La Legge n. 66/1996, quali modifiche ha apportato?
2. Il contributo della Legge 154/2001 in materia di violenza nelle relazioni familiari
3. Il Decreto sicurezza del 2009, quali misure ha introdotto?
4. La convenzione di Istanbul, ratificata con la L. n. 77/2013
5. Le modifiche legislative del Pacchetto sicurezza del 2013
6. Il Jobs Act nella tutela delle vittime di violenza di genere
7. Il D.lgs n. 212/2015norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
8. La tutela economica delle vittime di crimine violenti e le disposizioni a favore degli orfani per crimini domestici
9. Il Codice Rosso
10. L’escalation di tutela del minore “vittima” di reato.

 

1. La Legge n. 66/1996, quali modifiche ha apportato?

  1. Introdotte le norme contro la violenza sessuale (dall’ art. 609 bis al 609-decies), abrogando contestualmente gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del Codice penale; 
  2. Inserita una forma di tutela della riservatezza – all’art. 734 bis (poi modificato dalla L. n. 269/1998) – che punisce chiunque divulghi le generalità o l’immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale senza il suo consenso, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione di massa; 
  3. Prevista la possibilità per la persona offesa di chiedere che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

 

2. Il contributo della Legge 154/2001 in materia di violenza nelle relazioni familiari 

  1. Introdotto l’art. 282-bis. (Allontanamento dalla casa familiare) 
  2. Modifiche al Codice civile e al Codice di procedura civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari

 

3. Il Decreto sicurezza del 2009, quali misure ha introdotto? 

  1. Introdotto l’art. 612 bis “Atti persecutori” – c.d. Stalking. 
  2. Riconosciuta la possibilità per la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,609-quater e 609-octies c.p. di essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito; 
  3. Introdotto l’istituto dell’ammonimento in relazione al delitto di stalking; 
  4. Previsto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter cpp) 

 

4. La convenzione di Istanbul, ratificata con la L. n. 77/2013 

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Istanbul dal Consiglio d’Europa l’11.5.2011, ha offerto una definizione di violenza di genere  

«con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini». Più dettagliato il 17° considerando della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.10.2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (in Gazz.Uff. U.E., 14.11.2012, L 315/57): «Per violenza di genere s’intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d’onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e protezione speciali a motivo dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza».

 

5. Le modifiche legislative del Pacchetto sicurezza del 2013

  1. Introdotto il concetto di “violenza assistita”: parallelamente all’abrogazione del comma 2 dell’art. 572 si è assistito all’introduzione dell’aggravante generica n. 11 quinquies all’art. 61 c.p., per approntare una speciale tutela del minore da tutte le conseguenze psicologiche e sociali che possa riscontrare crescendo in un ambiente familiare violento; 
  2.  Riconosciuta la possibilità di allontanamento dalla casa familiare (384 bis c.p.p. c.d. allontanamento d’urgenza) ad opera della polizia giudiziaria; 
  3. Aggiunto l’obbligo di notifica alla parte offesa della richiesta misura cautelare e di eventuali ulteriori richieste di modifica da parte della difesa, nonché dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari; 
  4. Introdotto l’obbligo di comunicare alla persona offesa l’avvenuta richiesta di archiviazione;  
  5. Garantita l’ammissione al gratuito patrocinio per la vittima dei reati di maltrattamenti e di stalking (a prescindere dal reddito); 
  6. Introdotta la facoltà di ammonimentoda parte del questore ex art. 3 l. 119/2013 per tutti i reati commessi in ambito familiare (c.d. violenza domestica).

 

6. Il Jobs Act nella tutela delle vittime di violenza di genere 

L’art. 24 del D.L. n. 80/2015 ha introdotto per la prima volta in Italia il congedo per le donne vittime di violenza, ufficializzato dalla circolare INPS n. 65/2016 

In concreto, si tratta della possibilità di ottenere una sospensione dal lavoro per un massimo di 3 mesi (che possono essere frazionati su base oraria o giornaliera). 

Il congedo per le donne vittime di violenza, a chi spetta?

Il congedo è riconosciuto a lavoratrici dipendenti, apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti, lavoratrici agricole, addette ai servizi domestici e familiari, dipendenti da amministrazioni pubbliche, lavoratrici autonome, lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS. 

Durante tale periodo la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione. Al fine di fruite del congedo, occorre presentare domanda all’INPS.

 

7. Il D.lgs n. 212/2015norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 

Il decreto ha integrato con specifiche e mirate disposizioni, il quadro di tutele che già l’ordinamento processuale penale assicurava alle vittime di reato. Nello specifico:  

  1. è stato previsto il diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale e l’eventuale scarcerazione; 
  2. istituite varie tutele per la persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità: ad es. la testimonianza deve essere eseguita con modalità tali da non danneggiare le vittime del reato.

 

8. La tutela economica delle vittime di crimine violenti e le disposizioni a favore degli orfani per crimini domestici 

La L. n. 122/2016 ha istituito il Fondo per le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone. L’indennizzo mira a rifondere le spese mediche e assistenziali documentate. Per i casi di violenza sessuale e di omicidio l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali. 

I presupposti per l’accesso al fondo sono: 

  • aver già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato, salvo sia ignoto o sia ammesso al gratuito patrocinio 
  • non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno 
  • non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto 
  • non aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati superiori a 5,000 euro. 

La L. n. 4/2018 ha rafforzato le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico.  

Il provvedimento riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: 

  • il coniuge, anche separato o divorziato; 
  • la parte dell’unione civile, anche se l’unione è cessata; 
  • una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.  

Il PM che procede per omicidio del coniuge, deve verificare quindi la presenza di figli della vittima e richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato, per garantire il diritto al risarcimento del danno dei figli della vittima.  

Anche per i figli delle vittime è consentito l’accesso al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito.

 

9. Il Codice Rosso

La legge n. 69/2019 – entrata in vigore il 9.8.2019 – ha introdotto il c.d. “Codice rosso di contrasto alla violenza di genere. Trattasi di una legge che si lascia apprezzare per le meritevoli aspirazioni di assicurare una maggiore tutela alla donna. Meno condivisibile, però, appare l’impostazione di considerare il grave fenomeno della violenza di genere una mera questione di sicurezza pubblica e di allarme sociale, laddove invece sussistono marcate implicazioni di natura socio-culturale che non possono essere risolte con il solo intervento penalistico. 

La legge ha apportato una serie di modifiche di diritto penale sostanziale, processuale, penitenziario e sul terreno delle misure di prevenzione.  

Per quanto concerne il diritto penale sostanziale, sono state introdotte quattro nuove fattispecie incriminatrici:  

  1. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis); 
  2. Costrizione o induzione al matrimonio (art 558-bis)
  3. Deformazione dell’aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso» (art 583-quinques)
  4. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. ‘Revenge porn’, art 612-ter

Inoltre, la violenza assistita è ritornata ad essere un reato autonomo, previsto dall’art. 572 co. 2 c.p.

 

10. L’escalation di tutela del minore “vittima” di reato. 

La l. n. 119 del 2013 aveva introdotto all’art. 61, n. 11-quinquies c.p. una circostanza aggravante applicabile quando il delitto di maltrattamenti fosse commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto.  

Intervenendo su questo assetto normativo, la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha modificato tanto la formulazione dell’aggravante prevista all’art. 61, n. 11-quinquies c.p. quanto quella dell’art. 572 c.p. 

Più nel dettaglio, dall’art. 61, n. 11-quinquies c.p. è stato “espunto” il riferimento all’art. 572 c.p., facendo transitare l’aggravante direttamente nel testo dello stesso articolo. L’attuale comma secondo dell’art. 572 c.p. prevede infatti che la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Il successivo comma quinto precisa poi che il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato. 

È stato inasprito il regime sanzionatorio del delitto di stalkingdi maltrattamenti contro familiari e conviventi, di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne.  

È stato ritoccato anche l’art. 165 cp nel senso di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 572, 609-bis, 609ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, co. 1 nn. 2, 5, e 5.1, e 577, co. 1 n. 1, e co. 2 

Il codice di rito è stato modificato con la previsione di strumenti funzionali a velocizzare l’instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere nonché l’adozione di rimedi a protezione delle vittime.  

In tema di misure cautelari è utile segnalare che l’art.16 della legge in commento, apporta modifiche anche  al comma 2-bis dell’art.275 c.p.p., stabilendo che per il reato previsto dall’art.612-ter c.p. non trova applicazione la regola generale del divieto di applicazione di misura cautelare in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che la pena, all’esito del giudizio, non sarà superiore a tre anni. 

Inoltre, in sede di applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamentoil relativo provvedimento va comunicato, oltreché ai servizi socio-assistenziali, anche alla persona offesa e al suo difensore (art. 282-quaterp.p., ultmodif.), con ciò realizzandosi un canale informativo importante che consente alla persona offesa anche di conoscere, in tempo reale, gli sviluppi cautelari della vicenda giudiziaria

Sull’apparato penitenziario incidono le modifiche apportate alla l. n. 354/1975 in particolare per la concessione dei benefici dell’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. Non solo, all’art. 13-bis (trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori) è stato aggiunto il n. 1-bis che stabilisce percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.  

Sul terreno della prevenzione risalta il divieto di cui all’art. 282-ter Cpp, in tema di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la possibilità di applicare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis c.p.p. (cd. braccialetto elettronico).  

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Quali sono le pene accessorie che il giudice può comminare per la tutela deminori 

  • Decadenza della responsabilità genitoriale 
  • Sospensione della responsabilità genitoriale 
  • Interdizione perpetua agli uffici attinenti tutela e curatela 

 

Come viene tutelata la vittima nella fase esecutiva della pena? 

  • La sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati.  
  • Il giudice dell’esecuzione dovrà controllare l’osservanza di tale obbligo. 
  • Le persone condannate possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento 
  • Quando il condannato deve essere scarcerato, evade, o termina la misura di sicurezza il P.M. deve darne comunicazione alla persona offesa e al suo difensore. 

 

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