Guida per Donne Vittime di Violenza

Guida per Donne Vittime di Violenza

Cosa devo fare se sono vittima di abuso o violenza

Anzitutto, non farti prendere dalla preoccupazione per il fatto di non poter pagare un avvocato, o di non avere abbastanza soldi o non sapere dove andare… Ti starai ponendo mille domande in questo momento, ma nessuna di queste preoccupazioni è fondata. Come superare gli ostacoli?

1. Non posso pagare un Avvocato, come faccio?

2. Sono Vittima di Violenza, dove posso andare?

3. Se vado via di casa dove vado?

4. Come posso mantenere i miei figli se non ho soldi?

5. Ha detto che se vado via di casa mi denuncia!

6. Se denuncio il padre, mi porteranno via i figli?

7. Non ho le prove, come faccio a denunciarlo?

8. Devo denunciarlo, da che parte comincio?

9. Non voglio rivivere tutto da capo durante il Processo. E se uscito di Prigione mi trovasse?

10. Strumenti di Tutela Prima, Durante e Dopo il Processo

 

1. Non posso pagare un Avvocato, come faccio?

Ai sensi del testo unico sulle spese di giustizia, hai diritto al patrocinio a spese dello stato. 

Non so a chi rivolgermi

UN AVVOCATO ESPERTO per fugare i tuoi dubbi, e il numero verde 1522 

Ricordati che la decisione di denunciare chi ti abusa è tua, deve essere presa in modo autonomo e consapevole. 

 Né l’avvocato, che è tenuto al segreto professionale, né il centro antiviolenza, che ti ascolta in forma completamente anonima, potranno far “partire” una denuncia senza che tu lo voglia, quindi puoi cominciare a prendere informazioni in piena tranquillità 

A cosa serve l’avvocato per chi è vittima di violenza

Il ruolo dell’avvocato è cruciale e delicato verso l’uscita da situazioni di violenza. L’avvocato potrà chiarirti i dubbi circa il procedimento giudiziario che ti aspetta, i tuoi diritti, gli strumenti di tutela giuridica che potranno essere attivati a tuo favore e dei tuoi figli. E soprattutto, l’avvocato potrà operare in stretto contatto con i servizi e gli altri operatori, condividendo informazioni e segnalazioni per individuare eventuali situazioni di rischio, monitorarle, ed attivare immediatamente gli aiuti… prima che sia troppo tardi. 

E’ importante però che tu ti rivolga ad un legale perché ti assisterà al meglio sia in sede penale che in sede civile, aiutandoti a ricostruire gli abusi subiti e il materiale che hai raccolto, ma soprattutto ti assisterà in tutte le fasi del processo, dalla denuncia, alla eventuale fase esecutiva.

 

2. Sono Vittima di Violenza, dove posso andare?

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A cosa serve il Centro Antiviolenza

Il centro antiviolenza offre quello che l’avvocato non può offrire: 

  • assistenza psicologica 
  • accoglienza 
  • ospitalità 
  • orientamento al lavoro 
  • mediazione linguistico-culturale 

I centri antiviolenza offrono servizi di primo ascolto telefonico, anonimo e gratuito. Dopo il primo contatto puoi decidere di avviare un percorso di uscita dalla violenza.
Tutti i servizi sono gratuiti. 

Come trovo un centro antiviolenza

oltre a chiamare il numero verde 1522, è oggi possibile anche scaricare delle applicazioni gratuite che permettono non solo di individuare i centri antiviolenza, fornire i numeri di telefono a supporto e informazioni sui servizi realizzati e offerti sul territorio, ma anche di inviare in caso di necessità messaggi predefiniti a tre numeri telefonici di emergenza predisposto dall’utente. 

Tra le Applicazioni troviamo:

1) NONSEIPIUSOLA
2) 1522
3) D.I.RE 
4) App-Elles link, che secondo il post è la migliore (https://www.ilpost.it/2019/09/21/app-contro-violenza-donne/)
5)WhereAreU
6) S.h.a.w.

 

3. Se vado via di casa dove vado?

1) In caso di emergenza o nel caso le operatrici del centro antiviolenza valutino che sussiste un pericolo reale e immediato per la tua incolumità possono garantire protezione a te e ai tuoi figli presso case rifugio e strutture di ospitalità. Queste strutture sono luoghi sicuri e protetti dove costruire il proprio percorso verso l’autonomia e uscire dalla condizione di violenza. 

Se hai dei figli quindi, come ti spiegheremo più avanti, è possibile che tu possa rimanere all’interno di una casa rifugio o di una casa famiglia, coi tuoi bimbi. 

2) E’ anche possibile, al contrario, che allertando l’attività giudiziaria, il maltrattante sia sottoposto a una misura cautelare, che gli imponga di lasciare l’abitazione – o peggio, che lo costringa in carcere. 

3) La terza possibilità è che attraverso i servizi sociali tu possa accedere ad un alloggio di semi autonomia, si tratta di abitazioni in cui è possibile rimanere per un periodo determinato, normalmente massimo di un anno, ove sono collocate le donne – con figli o meno – che abbiano già raggiunto un buon livello di autonomia ma necessitino di ulteriore supporto. 

Nelle case di semi autonomia ogni donna gestisce la propria quotidianità, contribuendo in piccola percentuale alle spese della casa (spesso sostenendo la quota delle utenze), le operatrici sono disponibili per colloqui settimanali o bimensili in accordo con ognuna per facilitare il percorso verso la piena autonomia.

 

4. Come posso mantenere i miei figli se non ho soldi?

È importante pianificare tutto attentamente e con cautela affinché la sicurezza tua e dei tuoi figli sia maggiormente garantita. Ricordati comunque un dato fondamentale: tutti i percorsi strutturati per le donne, faranno in modo di aiutarti a raggiungere l’autonomia, anche economica, di cui hai bisogno. 

Quando ti sentirai pronta per lasciarti alle spalle i maltrattamenti che vivi, probabilmente dovrai occuparti di gestire delle questioni economiche. Spesso non si è consapevoli delle risorse economiche che si hanno, ma sappi che ne hai molte di più di quelle che pensi di possedere. 

 

Come creare un fondo-cassa di fuga in caso di emergenza

  • Nel caso in cui tu non abbia uno stipendio e dipenda dal partner o altri familiari, puoi cercare di mettere da parte una piccola cifra alla volta dai soldi per la spesa o per altre mansioni relative alla gestione domestica. All’inizio non ti sembrerà di avere molto ma con il tempo vedrai che avrai messo da parte una somma consistente. 
  • Se ne hai la possibilità puoi vendere oro o argento o tenerlo da parte per venderlo in futuro 
  • Puoi vendere abiti costosi. 
  • Puoi vendere giochi o beni che hai usato per i bambini, ormai cresciuti 
  • Nel caso in cui lavorassi puoi provare con discrezione a prelevare e a mettere da parte una piccola quantità alla volta dalla busta paga. 
  • Potresti aprire un conto corrente a tuo nome e tenerlo nascosto, conservando in un luogo sicuro la carta di credito e le credenziali del conto. 
  • Se hai urgenza di avere dei soldi chiedi ad una persona fidata di prestarteli, pregandola di esser estremamente discreta. 

Aprire un conto in Banca e nascondere i tuoi risparmi

Puoi pensare di aprire un conto in banca senza che il/la tuo/a partner lo sappia – per esempio potresti aprirlo con una banca mai utilizzata in precedenza e richiedere che gli estratti conto non vengano inviati presso il tuo domicilio. Oppure potresti aprire un conto bancario online. In questo caso, dovresti fare attenzione e cercare di accedere ad internet da un posto diverso dalla tua casa,  

Se te la senti di confidare il tuo piano di fuga o di emergenza a delle persone di fiducia potresti affidare a loro i tuoi risparmi. Se invece non te la senti, affidagli il denaro usando come giustificazione una di queste scuse: vorrei comprare un vestito costoso che ho adocchiato da tempo, vorrei un nuovo cellulare ma lui non vuole che sprechi i soldi inutilmente, etc.

 

5. Ha detto che se vado via di casa mi denuncia!

NESSUNA DENUNCIA CONTRO UNA MADRE CHE SCAPPA DA MALTRATTAMENTI POTRA’ AVERE MAI UN SEGUITO! 

Se siete sposati: abbandono casa familiare legittimo

Uno degli obblighi imposti ai coniugi col matrimonio è la coabitazione. Quando l’abbandono del tetto coniugale e della famiglia si verifica senza una giusta causa, vengono violati anche gli obblighi di assistenza familiare. Ne consegue una responsabilità per il coniuge.  

Detta responsabilità però è esclusa nel momento in cui il coniuge che ha lasciato la casa familiare possa provare di averlo fatto per sfuggire ad una situazione intollerabile, o pericolosa. 

Vi sono dunque alcuni casi in cui l’abbandono della casa familiare è legittimo:  

  1. Quando i comportamenti di uno dei due coniugi mettono in pericolo la vita dell’altro o quella dei figli; 
  2. Quando vi sia la prova chiara e indiscutibile della volontà di porre fine al matrimonio: es. è stata depositata la richiesta di separazione.  

Se, dunque, siete vittime di maltrattamenti o abusi da parte del vostro coniuge e scappate di casa, non dovete temere di essere denunciate per “abbandono del tetto coniugale”. Tale denuncia non ha alcun fondamento giuridico. I maltrattamenti costituiscono, infatti, una giusta causa di allontanamento dalla casa familiare. 

Se non siete sposati 

Sebbene, in astratto, il fatto di allontanare un minore dall’esercente la responsabilità genitoriale possa configurare i reati di sottrazione di minore e di persone incapaci (ex artt. 573 e 574 e 574 bis c.p.p.), detto reato è escluso quando l’allontanamento si verifica perché sussiste un fondato rischio che il minore sia esposto a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile. 

Quando una donna vive una situazione di “violenza e disagio” è sempre tutelata dalla legge se decide di fuggire per sottrarsi ad una situazione che reputa di pericolo per se stessa e per il figlio minore. 

Quando un genitore è violento con il partner – a prescindere che quel genitore maltratti direttamente anche la prole – allontanare il bambino è un modo per tutelarne il sano sviluppo a livello emotivo, cognitivo, fisico e relazionale.

 

6. Se denuncio il padre, mi porteranno via i figli?

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Cominciamo col dire che i bambini si accorgono di abusi in molti modi, e i loro livelli di consapevolezza sono molto più alti di quanto sembra. I figli non hanno bisogno di una coppia con dinamiche di violenza, ma di un genitore – anche se solo – sereno. 

Tutta la normativa a tutela dei minori è improntata verso un principio fondamentale: il diritto dei figli di mantenere delle relazioni positive con entrambi i genitori. Positive, però, significa che i genitori devono mostrare capacità genitoriale, e che la relazione fra il genitore ed il minore non deve in alcun modo minare lo sviluppo psicofisico di quest’ultimo. 

Una madre che si preoccupa dei propri figli e vuole uscire da una situazione di abuso, non sarà allontanata! 

E’ possibile, ed anzi, auspicabile, che intervengano dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni a regolamentare l’affidamento dei minori. 

In tal caso, è possibile che su ricorso del PM, il Tribunale per i Minorenni decida di limitare o sospendere la potestà genitoriale del genitore inidoneo. 

Oppure, in caso di fragilità della madre, è possibile che i bambini siano affidati all’ente, ciò NON SIGNIFICA CHE SARANNO COLLOCATI LONTANO DALLA MADRE, ma che l’ente affidatario (normalmente il comune di residenza) si occuperà di loro insieme alla madre, eventualmente anche collocandoli in una comunità qualora la madre non disponga di una abitazione.

7. Non ho le prove, come faccio a denunciarlo?

Raccogliere le prove è un passaggio cruciale e prima si inizia, meno l’iter sembrerà in salita. Non importa che tu abbia deciso, o meno, di denunciare. Crea un dossier su tutte le tue giornate, servirà al momento opportuno. 

Tieni a mente questo: molti degli elementi di prova che raccoglierai non potranno essere esibiti direttamente al Giudice, ma saranno di fondamentale importanza per la denuncia, le indagini, la misura cautelare (eventuale) e le questioni legate all’affidamento dei figli. Qualsiasi prova è utile, e la tecnologia…. Aiuta! La cosa più importante però è la tua sicurezza: nascondi bene quello che raccogli, e non metterti in pericolo. 

Imparerai durante il tuo percorso, che il ruolo dell’avvocato è quello di creare una cronistoria di tutto quello che ti è successo, e di presentare gli elementi di prova raccolti nel modo più chiaro e organico possibile all’autorità giudiziaria. 

Tu puoi aiutarlo, raccogliendo fotografie di eventuali segni di percosse, audio, messaggi, dichiarazioni di altre parti.  

Se non ti sei ancora convinta a denunciare, tieni comunque queste prove e  

  1. RACCONTA LA TUA STORIA A UN’AMICA O UN PARENTE FIDATO. I racconti che farai a loro saranno degli elementi di prova a propria volta. 
  2. Scrivi in un diario, sul cellulare, o su un file tutti i dettagli: DATE, PAROLE PRECISE, tutti gli episodi di violenza fisica o verbale che hai dovuto subire. 
  3. Segna sul diario chi era presente a ciascun episodio. 
  4. Raccogli referti, certificati medici, multe, verbali, lettere, diari. 
  5. Non buttare via vestiti stracciati o rovinati, post-it, lettere, regali indesiderati. 

Se sei stata in una relazione abusiva per un po’ può essere difficile capire quali siano gli aspetti da documentare. La cosa migliore è raccogliere il maggior numero di prove possibili, anche se in seguito molte potranno rivelarsi superflue.  

Ma la cosa più importante nel fare tutto questo è che tu sia al sicuro: nascondi le prove che hai raccolto e non registrare conversazioni o episodi se non sei più che sicura che il maltrattante se ne accorga. Sii prudente. 

Alla fine della tua raccolta, dovrà essere possibile ricostruire ALMENO i seguenti punti: 

  • Primo caso di abuso che hai subito. Quando è cominciato tutto? 
  • Tutti gli incidenti più gravi, con indicazione delle date (o del periodo), dei maltrattamenti, delle conseguenze (lesioni? Traumi psicologici?), se c’erano dei testimoni, quali elementi di prova si riferiscono a ciascun episodio. 
  • Racconta come si svolge una tua giornata tipo durante il periodo di abusi subiti  
  • Chi era presente o chi è a conoscenza dei fatti 

Ricorda che dal punto di vista giuridico, la testimonianza della sola vittima del reato potrà anche essere sufficiente per ritenere accertato il reato. 

Secondo la Corte di Cassazione (n. 35559/2017), “la testimonianza della persona offesa, soprattutto quando portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, deve essere soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca nel racconto (Sez. u, 41461/2012), ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa”  

Anzi, secondo la Corte,  “la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa”. 

E’ peraltro crescente l’idea secondo cui sentimenti di ambivalenza verso l’imputato e l’assenza di denunce per molti anni, siano dati totalmente superabili in un contesto di violenza di genere.

 

8. Devo denunciarlo, da che parte comincio?

Dal punto di vista giuridico, ci sono due principali strumenti che possono essere utilizzati per richiedere la cessazione delle condotte violente o molestie. 

La prima misura ha natura amministrativa, e si tratta dell’ammonimento (ne abbiamo già parlato in modo più tecnico per i maltrattamenti in famiglia e per lo stalking ) 

L’ammonimento  

ha lo scopo di fornire una tutela anticipata prevedendo e bloccando l’escalation delle condotte maltrattanti o moleste per mezzo di un atto che ha natura amministrativa. L’obiettivo è quello di evitare che situazioni allarmanti possano degenerare in gesti conclamati e violenti. 

I provvedimenti di ammonimento adottati dal Questore nei confronti degli uomini violenti hanno mostrato la loro efficacia: nel primo anno hanno aderito al programma del Centro Italiano per la Promozione e la Mediazione di rieducazione l’80 % degli ammoniti, solo il 10% è poi risultato recidivo. 

Si tratterà evidentemente di una misura da prediligere quando ci sono situazioni di fondato timore, che non sono però ancora sfociate in gesti penalmente rilevanti, o che pongano l’incolumità della vittima a rischio. 

Si pensi, per esempio, a un ex fidanzato che invii con insistenza messaggi o regali, quant’anche indesiderati, o che si faccia trovare – senza manifestazioni violente – a più riprese nei luoghi frequentati dalla vittima. Si tratta di situazioni che ancora non hanno manifestato un concreto pericolo per la vittima (nonostante possano sicuramente risultare sgradite) in cui un procedimento penale non potrebbe avere alcun esito concreto in tempi brevi – e quindi la querela è sconsigliata – ma un provvedimento più rapido ed incisivo come quello del Questore potrebbe far desistere l’autore delle molestie dal proseguire. 

Può essere presentata richiesta di ammonimento presso qualsiasi Ufficio di Polizia, Comando dei Carabinieri, nuclei di Polizia Locale, unità anti-stalking. 

 

La denuncia

Quando ormai, però, la situazione è compromessa e non c’è possibilità di fare un passo indietro, la denuncia-querela presso le Forze dell’Ordine è soluzione migliore, perché permetterà di allertare la Procura della Repubblica immediatamente, anche in ottica di richiedere una misura cautelare per l’aggressore. 

Non solo, in caso vi siano dei figli minori, è possibile chiedere le Forze dell’Ordine trasmettano la notizia di reato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per l’adozione dei provvedimenti necessari in materia di responsabilità genitoriale 

Prima di sporgere denuncia, però, è bene sapere che ci sono moltissimi nuclei specializzati presso le Forze dell’Ordine, e detti variano anche su base Comunale. L’avvocato e i centri antiviolenza, sapranno fornirti un recapito preciso per andare a colpo sicuro. 

Se le Forze dell’Ordine intervengono in flagranza di reato, potranno anche disporre l’allontanamento dalla casa familiare.

 

9. Non voglio rivivere tutto da capo durante il Processo. E se uscito di Prigione mi trovasse?

E’ vero purtroppo che chiunque si rivolga alla giustizia, deve fare i conti con la lunghezza dei processi, il rischio di prescrizione, l’inadeguatezza delle sanzioni. 

E’ anche vero però che col Codice Rosso sono state introdotte delle norme procedurali particolareggiate per accelerare i casi di violenza contro le donne, e che presso i Tribunali sono state istituite delle vere e proprie sezioni specializzate per la trattazione di questo tipo di casi. 

L’idoneità della risposta della Giustizia cresce ad ogni intervento legislativo, e con l’aiuto dell’avvocato è possibile sbrogliare anche questioni che non sono ancora state trattate dal legislatore in modo idoneo. Si pensi per esempio al novellato art. 64bis disp. att. c.p.p. che prevede l’obbligo del giudice penale di trasmettere, senza ritardo, al giudice civile la copia dei seguenti provvedimenti: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, procedimento di archiviazione o sentenza quando ci si trovi in pendenza di procedimenti civili relativi alla separazione dei coniugi, all’esercizio della potestà genitoriale o comunque a cause inerenti ai figli minori di età. 

Ciononostante, ancora ad oggi le decisioni del giudice penale non possono avere un peso specifico nella decisione del giudice civile e permane una sostanziale la mancanza di coordinamento fra il settore penale, civile, e minorile, che porta a replicare le stesse richieste e le stesse difese in tre sedi diverse. 

Ecco perché è importante affidarsi a un avvocato, o un team di avvocati affiatati, che si occupi del problema a 360 gradi, così da poter coordinare anche lo… scoordinato. 

Le tutele giudiziarie per la PO

Si è già detto che quale che sia il reato per cui si procede il processo penale segue il medesimo andamento e le stesse scansioni, temporali e procedurali. Il pacchetto sicurezza 2013 ed il Codice Rosso 2019 però hanno introdotto importanti tutele per la vittima, già a partire dalla fase di indagine. 

Interventi per accelerare l’attività di indagine 

Per reati catalogo della violenza di genere 572 609 bis 612 bis CP è stata introdotta la possibilitàda parte della polizia giudiziariadi riferire la notizia di reato anche in forma orale. 

Intervento sull’articolo 370 c.p.p., per cui la polizia giudiziaria deve compiere senza ritardo gli atti di indagine delegata dal PM ponendo sempre senza ritardo la documentazione relativa all’attività svolta nella disponibilità del PM. 

Le informazioni dalla persona offesa e da chi ha conoscenza del fatto devono essere assunte entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato (art. 362 c.p.p.)

 

10. Strumenti di Tutela Prima, Durante e Dopo il Processo

a. Strumenti di Tutela Prima del Processo

b. La Tutela della Vittima durante il Processo

c. La tutela della Vittima dopo il Processo

d. La tutela Economica dell Vittime di Crimini Violenti

 

a. Strumenti di Tutela Prima del Processo

  1. Ai sensi dell’art. 384 bis c.p.p., gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (su autorizzazione del PM) che intervengano in flagranza di reato, possono disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con successivo divieto di avvicinamento, dell’autore dei reati di cui all’art. 282 bis c.p.p. comma 6 (maltrattamenti, lesioni aggravate, stalking, violenza sessuale), ove sussistano fondati motivi che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità (fisica o psichica) della persona offesa 
  2. Possono essere attivate misure di prevenzione
  3. Possono essere attivate misure cautelari nei confronti dell’aggressore, quali: 
  • Divieto di dimora 
  • Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 
  • Allontanamento dalla casa familiare 
  • Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 
  • Arresti domiciliari (in luogo diverso dalla casa familiare) 
  • Custodia cautelare in carcere. 
  • In tema di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è prevista la possibilità di applicare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis c.p.p. (cd. braccialetto elettronico).  

Misure Cautelari Particolari per i Reati di Genere

In tema di misure cautelari è utile segnalare delle particolarità per i reati di genere: 

– Per il reato previsto dall’art.612-ter c.p.non trova applicazione la regola generale del divieto di applicazione di misura cautelare in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che la pena, all’esito del giudizio, non sarà superiore a tre anni. 

– Inoltre, in sede di applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamentoil relativo provvedimento va comunicato, oltreché ai servizi socio-assistenziali, anche alla persona offesa e al suo difensore (art. 282-quaterp.p., ultmodif.), con ciò realizzandosi un canale informativo importante che consente alla persona offesa anche di conoscere, in tempo reale, gli sviluppi cautelari della vicenda giudiziaria. 

– Infine, di ogni modifica della misura cautelare per i reati di violenza domestica, la persona offesa deve essere notiziata e può opporsi. 

A tutela della vittima il cui aggressore sia in misura cautelare è stato introdotto il nuovo art. 387BIS

Evidentemente, si è reso necessario perseguire con una norma apposita chi, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p. (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima) nonché chi non rispetti l’ordine di cui all’art. 384 bis cpp (allontanamento urgente dalla casa familiare).  

La norma persegue una finalità preventiva rispetto al compimento di delitti contro vittime vulnerabili. 

In particolare, è punita la condotta di chi: 

  1. violi il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis cpp); 
  2. violi il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 283 cpp); 
  3. violi l’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, disposto dalla Polizia giudiziaria su autorizzazione del PM. (art. 384 bis cpp). Questa, a differenza delle prime due che costituiscono misure cautelari, è una misura pre-cautelare disposta d’urgenza quando non è possibile attendere il normale svolgersi del procedimento cautelare. 

Il delitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

È evidente la finalità preventiva perseguita dalla norma. Accordare una tutela penale alle violazioni predette, infatti, comporta un efficace effetto deterrente per prevenire la prosecuzione di episodi di offesa e l’immediata cessazione di una situazione di pericolo.  

La nuova figura criminis è stata inserita tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia; si tratta però di un delitto plurioffensivo, che persegue sia la protezione dell’efficacia del provvedimento giudiziario sia la tutela dei soggetti a favore dei quali il provvedimento è stato emesso. 

 E’ possibile che la madre, anche insieme al minore, sia collocata in una casa accoglienza o in un rifugio.

Misure di Prevenzione di Sorveglianza Speciale

 Si possono applicare all’aggressore misure di prevenzione di sorveglianza speciale: ossia prescrizioni che presuppongono un controllo di polizia sul soggetto, della durata da 1 a 5 anni: 

  • Obbligo di soggiorno, divieto di soggiorno in uno o più comuni / regioni.  
  • Tutte quelle misure ritenute necessarie avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale. 
  • Non intrattenere, con nessun mezzo, comunicazioni con la vittima
  • Applicabilità del braccialetto elettronico 
  • Possibilità di disporre il sequestro finalizzato alla confisca dei beni strumentali alla realizzazione delle condotte penalmente rilevanti. 
  • Ingiunzione terapeutica: presuppone sempre il consenso dell’interessato ex art. 32 co. 2 cost. per sottoporsi ad un programma di osservazione trattamentale secondo quanto stabilito dagli esperti.

 

b. La Tutela della Vittima durante il Processo

A) PERMANERE DELLE MISURE CAUTELARI ed avviso alla p.o. in caso di richiesta di revoca o modifica (si veda sopra); 

B) L’AUDIZIONE IN SEDE PROTETTAalla vittima di reati di genere deve essere assicurato il c.d. “diritto alla protezione” (art. 56 Convenzione di Instanbul, art. 23 Direttiva 2012/29 UE), ossia la possibilità di evitare un contatto visivo con l’autore del reato (in ipotesi, con l’ausilio di un paravento), di consentire l’esame in aula anche senza la presenza fisica (video conferenza), permettere che il processo si svolga a porte chiuse. 

Il giudice, infatti, ha l’obbligo di  assicurare la serenità e la genuinità della persona offesa. Nel nostro ordinamento lo strumento per azionare detta garanzia è  l’art. 494 co. 4 quater c.p.pche prevede che quando si debba procedere all’esame di una persona offesa che versi in condizioni di particolare vulnerabilità il Giudice possa disporre su richiesta di parte l’adozione di modalità protette. Gli indici di particolare vulnerabilità sono stati variamente elaborati dalla giurisprudenza, soprattutto comunitaria, ma possono riassumersi in scarsità di risorse economiche e strumenti culturali (Corte EDU Salah Sheekh c. Paesi Bassi dell’11.1.2007), la gravità dei reati per cui si procede (Corte EDU Opuz c. Turchia del 9 giugno 2009) che da sé sono in grado di determinare un grave stato di debolezza e fragilità della vittima. 

 C) in casosiscarcerazione per decorrenza termini, revoca della misura cautelare, concessione di una misura alternativa, il Pubblico Ministero ha l’onere di avvisare la persona offesa

 

c. La tutela della Vittima dopo il Processo

  • La sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati.  
  • Il giudice dell’esecuzione dovrà controllare l’osservanza di tale obbligo. 
  • Le persone condannate possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento: All’art. 13-bis (trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori) è stato aggiunto il n. 1-bis che stabilisce percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati 
  • Norme particolari sono previste in fase di esecuzione pena, per la concessione dei benefici dell’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione 
  • Quando il condannato deve essere scarcerato, evade, o termina la misura di sicurezza il P.M. deve darne comunicazione alla persona offesa e al suo difensore.

 

d. La tutela Economica dell Vittime di Crimini Violenti

La L. n. 122/2016 ha istituito il Fondo per le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone. L’indennizzo mira a rifondere le spese mediche e assistenziali documentate.  

I presupposti per l’accesso al fondo sono: 

  • aver già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato, salvo sia ignoto o sia ammesso al gratuito patrocinio 
  • non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno 
  • non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto 
  • non aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati superiori a 5,000 euro. 

 

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