Induzione al Matrimonio (art. 558 BIS c.p.)

Induzione al Matrimonio (art. 558 BIS c.p.)

1. L’Induzione al matrimonio, il matrimonio forzato

2. Costrizione o Induzione al Matrimonio, la Figura di Reato art. 558 bis c.p. 

3. La Mutilazione Genitale

4. Le Mutilazioni Genitali, la Figura di Reato art. 583 bis cp

 

1. L’Induzione al matrimonio, il matrimonio forzato

L’espressione “matrimonio forzato” definisce un matrimonio nel quale il consenso manifestato da almeno una delle due parti è stato estorto tramite violenze, minacce o altre forme di coercizione.  Il matrimonio forzato differisce dal matrimonio combinato in quanto, in quest’ultimo – nonostante sia voluto dalle famiglie – ai futuri consorti spetta l’ultima parola.  

Il confine tra i due è comunque molto labile in quanto l’induzione, essendo spesso psicologica, è difficile da riconoscere.  Per quel che riguarda la diffusione di questo fenomeno, in Italia sono assenti studi condotti su scala nazionale, ma i dati emersi da uno studio del 2008 in Germania – in media  3443 casi ogni anno –permettono di comprendere come questo argomento non sia per nulla anacronistico. L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel tentativo di contare i casi accertati, ovvero quelli in cui vi è stata denuncia e relativa messa in sicurezza della vittima, parla di non meno di 150 casi ogni anno. 

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Le caratteristiche dell’induzione al matrimonio

Tra le caratteristiche principali dei matrimoni forzati è possibile individuare: 

1) modalità coercitive: violenza fisica, psicologica (es. ritiro dalle scuole), economica (es. interruzione di aiuti e sostentamento familiare), affettiva (es. ostracismo sociale).  

2) conflitto di lealtà: (dal francese “conflit de loyauté”) il sentimento di lealtà nei confronti della propria famiglia, riduce la propensione alla volontà di denunciare i matrimoni forzati, dove la persona è disposta ad andare contro ai propri interessi onde evitare di creare problemi.  

3) transnazionalità del fenomeno: solitamente, tali matrimoni, vengono condotti all’estero con la scusa di una vacanza o di far visita ai propri familiari, ciò non fa che complicare la repressione di tale fenomeno andando in contrasto con il principio di territorialità del diritto penale. 

 

2. Costrizione o Induzione al Matrimonio, la Figura di Reato art. 558 bis c.p. 

Il contesto normativo dell’Induzione al Matrimonio

L’induzione al matrimonio è stato inserito nel Codice penale dall’art. 7, 1° co., L. 19.7.2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019 (c.d. Codice Rosso).  

La norma, volta a rafforzare la tutela penale delle vittime di violenze domestiche e di genere, intende punire con una disposizione ad hoc la pratica dei c.d. matrimoni forzati, in adempimento anche dell’obbligo sancito dall’ art. 37 della Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati firmatari di prevedere una sanzione penale per le condotte consistenti nel “costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio” e nell’“attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio”.  

Le condotte penalmente rilevanti in caso di Induzione al Matrimonio

L’articolo articolo 558-bis c.p distingue due ipotesi di reato  1) costrizione al matrimonio: prevede unicamente la minaccia e la violenza come modalità di coercizione alla contrazione di un matrimonio o un’unione civile; 2) induzione al matrimonio è commesso da “chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile”. Pene aggravate nel caso di minorenni.  

In caso di minorenni sono previste pene aggravate che si differenziano in base all’età della vittima: 1) tra 14-18 anni vi è un aumento fino a un terzo della pena; 2) età inferiori ai 14 anni, pena tra i 2 e i 7 anni.  

La norma individua due distinte ipotesi di reato, descritte al 1° e al 2° co. dell’art. 558 bis. 

La prima condotta consiste nella costrizione o induzione della vittima con violenza o minaccia. 

Il 2° co. Individua, invece, alcune specifiche modalità di induzione al matrimonio che consistono nell’approfittamento delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, nell’ abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia.  

Tali disposizioni si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. 

L’induzione al matrimonio e l’evento del reato 

Si evidenzia come, nonostante il titolo del reato faccia mero riferimento al matrimonio, nel testo della norma è specificato espressamente che le condotte penalmente rilevanti sono quelle di costrizione / induzione a contrarre matrimonio o unione civile. 

L’evento del reato consiste, quindi, nella contrazione del matrimonio o dell’unione civile. La formulazione normativa sembra riferirsi, pertanto, alle sole unioni aventi effetti civili nell’ordinamento, con conseguente esclusione dei vincoli contratti all’estero ma privi di effetti civili nell’ordinamento italiano. 

La pena 

Le condotte di cui al 1° e 2° comma appena descritte, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è però aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto o di un minore di anni quattordici.  

Procedibilità  

Il reato è procedibile d’ufficio.

 

3. La Mutilazione Genitale

Ogni forma di rimozione, parziale o totale del clitoride o delle piccole labbra, o modificazione degli organi genitali femminili per ragioni culturali o non terapeutiche sono mutilazioni genitali femminili (MFG).  La c.d. infibulazione, la più invasiva delle MFG, consiste nella riduzione dell’apertura vaginale a un piccolissimo buco attraverso la suturazione di una parte delle grandi labbra. Le mutilazioni genitali femminili vengono eseguite principalmente su bambine tra i 4 e i 14 anni. Queste pratiche, gravi violazione dei diritti umani delle donne, hanno risvolti fisici quali la difficoltà nell’urinare, dolore o impossibilità nell’avere rapporti sessuali, rischio di morte post parto per difficoltà nella cicatrizzazione della MFG, dove i problemi si riflettono anche nella psiche e nelle relazioni di queste con depressione, sfiducia e comportamenti autolesionistici.  Le MGF, praticate in 28 paesi dell’Africa Sub Sahariana, ma anche nello Yemen, in Indonesia e nell’Oman, sono regolate da una complessa pluralità di fattori religiosi e culturali che – fino ad oggi – anche se la pratica è stata vietata, ne hanno impedito la scomparsaLe ragioni possono essere di natura 1) sessuale (ridurre la sessualità femminile); 2) sociologiche (es. iniziazione delle adolescenti all’età adulta); 3) estetiche (per alcune culture i genitali femminili sono considerati osceni e portatori di infezioni); 4) sanitarie (si crede che favoriscano la fertilità della donna); 5) religiose (sono molti coloro i quali credono che la MGF sia prevista da testi religiosi). 

La forza di tali pratiche risiede nel convincimento della ragazza che siano per il suo bene, dove – a essere esecutrici di tali pratiche – sono le donne stesse (es. levatrici tradizionali o ostetriche). 

125 milioni di donne nel mondo – ad oggi – convivono con una mutilazione genitale.  

Le MGF violano il diritto delle bambine alla salute, alle pari opportunità, a essere tutelate da violenze, abusi, torture oltre alla privazione della possibilità di decidere della propria vita riproduttiva.  

L’Alto Commissariato per le Nazioni Unite dei Rifugiati (UNHCR) ha riconosciuto la FMG come forma di persecuzione contro un gruppo specifico (donne, ragazze, bambine), a cui può essere concessa la protezione internazionale.

4. Le Mutilazioni Genitali, la Forma di Reato

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.” (Art. 583 bis cp) 

  1. Strumenti di tutela: a chi mi rivolgo 

L’assistenza presso strutture medico sanitarie (ospedali, consultori, presidi medici) è gratuita e prevista anche per donne prive di permesso di soggiorno e documenti validi.  

I Centri Antiviolenza garantiscono protezione e sostegno attraverso 1) consulenza e assistenza legale gratuita; 2) percorsi di accompagnamento che permettano la conoscenza dei propri diritti; 3) sostegno psicologico, emotivo e relazione (es. inserimento socio-economico al fine di garantire l’autonomia della persona); 4) Ospitalità in Case Rifugio (garantito vitto e alloggio). 

Per il permesso di soggiorno, l’Alto Commissariato per le Nazioni Unite dei Rifugiati (UNHCR) ha riconosciuto la FMG come forma di persecuzione contro un gruppo specifico (donne, ragazze, bambine), a cui può essere concessa la protezione internazionale.  LINK CONTATTACI 

La medesima protezione viene garantita dal decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142 di attuazione delle direttive “Accoglienza” (Dir. 2013/33/UE) e “Procedure” (Dir. 2013/32/UE) dell’Unione Europea e la Convenzione di Istanbul contro le donne.  I tutori o genitori di ragazze minorenni che hanno subito o che rischiano la MGF hanno diritto di chiedere protezione, la quale può essere estesa anche a loro.  

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