L’Imputato di Stalking e Maltrattamenti o Violenza Sessuale

L’Imputato di Stalking e Maltrattamenti o Violenza Sessuale

Quale che sia il reato per cui si è indagati o imputati, il processo penale segue il medesimo andamento e le stesse scansioni, temporali e procedurali. Una volta iscritta la notizia di reato, si passerà dalla fase delle indagini, alla richiesta di rinvio a giudizio, con relativa fissazione di udienza preliminare. A quel punto, si potranno scegliere riti alternativi, oppure optare per accedere alla fase dibattimentale.

In caso di condanna, quando si saranno esperiti tutti i mezzi di impugnazione (appello, ricorso per Cassazione) avrà inizio la fase esecutiva.

Se questo è vero per la generalità dei reati, ci sono però delle specificità dettate per singoli reati, o categorie di essi. In questo articolo cercheremo di capire quali sono le specificità dei processi a carico di indagati, per reati di genere (stalking, violenza sessuale, violenze domestiche e così via).

Imputato di reato di genere

Per gli autori di reati di genere le norme attualmente in vigore dettano una serie di specifiche disposizioni che attengono ai seguenti ambiti: 

1) Misure precautelari
2) Misure cautelari
3) Esecuzione pena
4) Diritto penitenziario
5) Ammonimento
6) Misure di prevenzione

 E’ pertanto opportuno, nella difesa, tenere sempre a mente che ci sono delle attività, delle situazioni, o degli istituti ulteriori rispetto a quelli previsti per i reati non di genere.

Prima di passare in rassegna tutte le specificità, è bene ricordare che in caso di situazione di violenza, a maggior ragione laddove sia applicata una misura cautelare (non carceraria), potrebbe essere opportuno la presa in carico in un centro di giustizia riparativa.

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1) Misure Precautelari

È possibile applicare l’art. 384 bis, che prevede l’allontanamento dalla casa familiare in caso di flagranza di reato 

Ai sensi dell’art. 384 bis c.p.p., gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (su autorizzazione del PM) che intervengano in flagranza di reato, possono disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con successivo divieto di avvicinamento, dell’autore dei reati di cui all’art. 282 bis c.p.p. comma 6 (maltrattamenti, lesioni aggravate, stalking, violenza sessuale), ove sussistano fondati motivi che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità (fisica o psichica) della persona offesa.

 

2) Misure Cautelari

Possono essere attivate misure cautelari, quali: 

  • Divieto di dimora 
  • Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 
  • Allontanamento dalla casa familiare 
  • Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 
  • Arresti domiciliari (in luogo diverso dalla casa familiare) 
  • Custodia cautelare in carcere. 
  • In tema di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è prevista la possibilità di applicare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis c.p.p. (cd. braccialetto elettronico).  

 per il reato previsto dall’art.612-ter c.p. non trova applicazione la regola generale del divieto di applicazione di misura cautelare in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che la pena, all’esito del giudizio, non sarà superiore a tre anni. 

in sede di applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamentoil relativo provvedimento va comunicato, oltreché ai servizi socio-assistenziali, anche alla persona offesa e al suo difensore (art. 282-quater p.p.), con ciò realizzandosi un canale informativo importante che consente alla persona offesa anche di conoscere, in tempo reale, gli sviluppi cautelari della vicenda giudiziari. 

In sede di revoca o modifica della misura cautelare, la persona offesa deve essere avvisata e può presentare memorie.

 

3) Esecuzione Pena 

La sospensione condizionale della pena: è subordinata alla partecipazione di corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati cui agli artt. 572, 612bis, 609 bis c.p.

 

4) Diritto Penitenziario

Sull’apparato penitenziario incidono le modifiche apportate alla l. n. 354/1975 in particolare per la concessione dei benefici dell’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. Non solo, all’art. 13-bis (trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori) è stato aggiunto il n. 1-bis che stabilisce percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati: “le persone condannate possono essere ammessi a seguire percorsi di reinserimento presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione assistenza psicologica recupero di soggetti condannati per i reati […] organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e istituti penitenziari”.

5. L’ammonimento: stalking, percosse e lesioni

>>> Come funziona l’ammonimento

Cosa succede se sono stato ammonito? 

Se ti è stato notificato un invito da parte del Questore significa che presumibilmente hai posto in essere nei confronti di un’altra persona condotte persecutorie reiterate, idonee a cagionare stati d’ansia o di paura o hai cagionato delle percosse o lesioni lievi. 

N.B. L’ammonimento è un provvedimento amministrativo. Ciò significa che non è in corso alcun procedimento penale.  

Se successivamente all’invito del Questore venissero realizzate altre condotte moleste, il reato di stalking, che è di regola procedibile a querela di parte – diviene procedibile d’ufficio. Ne deriva che le Forze dell’Ordine potranno inoltrare una segnalazione alla Procura competente per l’avvio di indagini.  

Quali sono le conseguenze dell’ammonimento?  

a) Con l’ammonimento viene emesso un invito ad interrompere le condotte persecutorie;  

b) Possono essere adottati provvedimenti in materia di armi e munizioni (art. 3 c. 2 D.L. n. 93/2013 e art. 8 c. 1 D.L. n. 11/2009); 

c) il Questore può richiedere al Prefetto di disporre la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.  

È impugnabile il provvedimento di ammonimento? 

Si, entro un termine che decorre a partire dal giorno della notifica. Nello specifico:  1) entro 30 giorni con ricorso gerarchico al Prefetto; 2) entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale al Tar; 3) entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Sono previsti percorsi di recupero nei confronti del maltrattante? 

Si, lo stalker deve essere informato senza indugio circa i servizi disponibili sul territorio (es. consultori familiari, servizi di salute mentale e servizi per le dipendenze). 

L’Ammonimento per la violenza domestica 

 Come accade per lo stalking anche per la violenza domestica è stato previsto l’istituto dell’ammonimento.

Ha lo scopo di fornire una tutela anticipata, prevedendo e bloccando l’escalation delle condotte maltrattanti per mezzo di un atto che ha natura amministrativa. L’obiettivo è quello di evitare che situazioni allarmanti possano degenerare in gesti conclamati e violenti. 

Il procedimento può essere attivato da chiunque, con garanzia di anonimità, In caso di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni lievi (art. 582 co. 2 c.p.) procedibili a querela (consumate o tentate) commesse in ambito di violenza domestica. Non è attivabile in caso di reati procedibili d’ufficio (es. art. 572 c.p). 

 

6) Misure di Prevenzione

6.1 La Sorveglianza Speciale
6.2 Ingiunzione Terapeutica
6.3 Le Misure Patrimoniali

Indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale, oppure di una condanna passata in giudicato, per i procedimenti per STALKING  e MALTRATTAMENTI, il codice antimafia (d. lvo 169/11 come modificato dalla L 161/2017) si applica ai maltrattanti, estendendosi la categoria della pericolosità qualificata anche gli indiziati dei delitti di cui allarticolo 572, 612 bis con la possibilità di applicare misure di prevenzione anche in assenza di una condanna con particolari prescrizioni a tutela delle persone esposte a rischio 

Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene sottoposto ad alcun giudizio di colpevolezza in ordine ad un fatto specifico, ma viene ritenuto “pericoloso” in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza). La sua condotta viene elevata ad “indice rivelatore” della possibilità di compiere in futuro comportamenti analoghi a quelli già commessi. 

6.1 La sorveglianza speciale

L’art. 9 co. 4 e 5 del Codice Rosso ha esteso l’ambito di applicabilità della misura di prevenzione della sorveglianza speciale prevista nel codice antimafia, all’indiziato di delitto di maltrattamenti in famiglia e di stalking.  La finalità perseguita dalla misura preventiva è diversa da quelle cautelari, non già la libertà personale bensì quella di circolazione. 

Può essere altresì disposto il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province.   

Quando le misure di prevenzione non risultino idonee può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Dietro consenso dell’interessato, può essere applicato il braccialetto elettronico.   

 

6.2 Ingiunzione Terapeutica

Il legislatore nel 2013 (Legge n. 119/2013) ha previsto l’“ingiunzione terapeutica” a favore del soggetto imputato di uno dei reati catalogo della violenza di genere.  

Ingiunzione Terapeutica, di cosa si tratta?  

Consiste in un invito che viene rivolto al presunto autore (non ancora condannato in via definitiva) di reati riguardanti la violenza domestica a sottoporsi ad un programma di osservazione di tipo trattamentale.  

Quale è l’obbiettivo dell’Ingiunzione Terapeutica?

La misura a carattere preventivo si connota di una valenza tipicamente premiale e quindi incentivante, affinché tale impegno possa essere valutato positivamente dal giudice sul piano di una riconsiderazione della pericolosità sociale. 

Quando viene rivolto tale invito? 

L’invito è rivolto al presunto reo che sia sottoposto ad una misura non detentiva dell’allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.  

Il responsabile del servizio aggiorna costantemente il pubblico ministero e il giudice della misura ai fini della valutazione sull’attenuazione delle esigenze cautelari. 

Presupposti per l’Ingiunzione Terapeutica

L’ingiunzione presuppone sempre il consenso dell’interessato ex art. 32 co. 2 cost. per sottoporsi ad un programma di osservazione trattamentale secondo quanto stabilito dagli esperti.

 

6.3 Le Misure Patrimoniali

E’ applicabile il sequestro finalizzato alla confisca dei beni strumentali alla realizzazione delle condotte. 

 

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