Maltrattamenti in Famiglia

Maltrattamenti in Famiglia

1. I maltrattamenti in famiglia

2. Maltrattamenti contro familiari e conviventi Art. 572 c.p., la Figura di Reato

3. Cosa fare se sei vittima di maltrattamenti 

4. Quali misure possono essere attivate per tutelare la vittima

 

1. I Maltrattamenti in famiglia

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Non c’è perfetta aderenza fra i maltrattamenti in famiglia e tutte le manifestazioni di violenza intrafamiliare. Gli episodi di violenza domestica, qualora sporadici o isolati, infatti, difficilmente possono rientrare nella fattispecie dei maltrattamenti, ex art. 572 c.p. che richiede, come si vedrà, condotte reiterate nel tempo e parte di un medesimo disegno criminoso.  

Tuttavia, come già spiegato, la violenza domestica si manifesta in varie forme ed alcune di queste manifestazioni possono comunque integrare fattispecie autonome di reato  clicca qui >>come riconoscere la violenza

 

2. Maltrattamenti contro familiari e conviventi Art. 572 c.p., la Figura di Reato

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi reprime le condotte reiterate nel tempo lesive dell’integrità fisica e morale, realizzate nei confronti di un familiare, di un convivente o di una persona che sia sottoposta all’autorità del soggetto agente o sia a lui affidata 

Soggetto attivo: una persona avvinta da un particolare vincolo nei confronti del soggetto passivo. Trattasi, dunque, di un reato proprio.  

Soggetto passivo: familiare, convivente, persona sottoposta all’autorità del soggetto agente o a lui affidata. Con la L. n. 69/2019 il legislatore ha previsto, all’ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato. Si tratta della c.d. “violenza assistita”.

Condotta della violenza diretta: “Con il termine maltrattamenti ci si riferisce ad una serie di atti lesivi dell’integrità fisica, della libertà, del decoro del soggetto passivo nei cui confronti viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendergli la vita e l’esistenza particolarmente dolorose”. (Cass. Pen. n. 26830/2003 

Trattasi di condotte reiterate nel tempo che possono consistere in percosse, ingiurie, minacce, prevaricazioni, umiliazioni, atti di disprezzo e offesa della dignità finalizzati a provocare una sistematica sopraffazione della vittima, tanto da renderle la vita incompatibile con le normali condizioni di vita. È infatti un reato abituale, devono infatti verificarsi una serie di episodi che occupino un certo lasso di tempo e siano volti ad affermare uno stato di supremazia nei confronti della vittima.

 Comportamenti vessatori, se considerati singolarmente, potrebbero anche non costituire reato (si pensi per esempio agli insulti), ma acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo.  

Condotta della violenza assistita“Integrano il reato di maltrattamenti in danno dei figli minori anche condotte di reiterata violenza fisica o psicologica nei confronti dell’altro genitore quando i discendenti siano resi sistematici spettatori obbligati di tali comportamenti, in quanto tale atteggiamento integra anche una omissione connotata da deliberata e consapevole indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni effettivi ed esistenziali della prole” (Cass. Pen. Sez. VI n. 4332/2014). 

Procedibilità: d’ufficio. Ciò significa che per l’esercizio dell’azione penale è sufficiente che giunga alla Procura della Repubblica la notizia di reato, senza che necessariamente la vittima si determini a sporgere una denuncia. 

È configurabile il tentativo? No, perché non appena si realizzano i maltrattamenti reiterati il reato è consumato e, prima di tale momento, i singoli episodi o non sono penalmente rilevanti (es. ingiurie) oppure costituiscono un reato autonomo (es. percosse).  

Il rapporto con altri reati 

Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i reati di percosse e minacce e le lesioni personali lievi o lievissime colpose. 

Difficoltà probatorie 

Le difficoltà emergono in relazione alla prova del fatto, soprattutto in relazione alla violenza psicologica e assistita.  

 

La giurisprudenza più recente è tuttavia orientata nel senso di ritenere che la testimonianza della persona offesa possa costituire da sola prova sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, anche in assenza di riscontri esterni (Cass. Pen. n. 21135/2019).  

Il delitto è peraltro integrato anche quando le condotte violente NON realizzino l’unico registro comunicativo con il familiare, ma siano intervallate da condotte “normali” o comunque attività familiari anche gratificanti. In altre parole, i periodi di tranquillità sono compatibili con il maltrattamento (Cass Pen. 15147/2014). La violenza infatti può ben essere ciclica

 

3. Cosa fare se sei vittima di maltrattamenti 

  • Rivolgiti ai servizi sociali di zona 
  • Rivolgiti alle forze dell’ordine 
  • Contatta un avvocato penalista per ricevere informazioni esaustive sui tuoi diritti e sui servizi di protezione e sostegno disponibili sul territorio. 
  • Se hai subito violenza fisica, recati presso il Pronto Soccorso per ricevere le cure e per far refertare le lesioni.

 

4. Quali misure possono essere attivate per tutelare la vittima

1) Misure cautelari:  

  • Divieto di dimora 
  • Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 
  • Allontanamento dalla casa familiare 
  • Obbligo di presentazione alla p.g. 
  • Arresti domiciliari 
  •  Custodia cautelare in carcere  

2) Collocazione del minore solo o con la madre presso una struttura casa-famiglia;

3) Misure di prevenzione di sorveglianza speciale: trattasi di prescrizioni che presuppongono un controllo di polizia sul soggetto, della durata da 1 a 5 anni. 

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