Revenge Porn

Revenge Porn

1. Revenge Porn nel contesto sociale
2. Revenge Porn, la condotta penalmente rilevante
3. Qual è la pena prevista per il reato di Revenge Porn?
4. Come tutelarsi dal Revenge Porn

1.Revenge Porn nel contesto sociale 

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Nell’ultimo decennio, a causa della potenzialità della rete, si è tristamente diffusa la riprovevole pratica della vendetta sessuale, consistente appunto nel vendicarsi dell’ex partner attraverso la diffusione o cessione, a mezzo internet, di video od immagini sessualmente espliciti che lo ritraggono per screditarne la persona. 

Questo fenomeno aveva posto seri interrogativi in ordine alla tutela penale concretamente applicabile, spesso ritenuta del tutto insufficiente a contrastare tale odiosa condotta.Era evidente che la sola invocazione di una generica tutela della privacy o di una tutela penale attraverso il reato di diffamazione, non risultava affatto sufficiente a contenere la pericolosità insita nel comportamento illecito. Il Codice Rosso ha così introdotto una nuova fattispecie nel codice penale intitolata “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (c.d. Revenge Porn) previsto dal nuovo art. 612-ter.

 

2. Revenge Porn, la condotta penalmente rilevante 

La norma punisce chiunque – dopo averli realizzati, sottratti, ricevuti o acquisiti – invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone rappresentate. 

Per le più svariate motivazioni, di rancore personale, per vendetta ovvero per recare puramente e semplicemente un danno – vengono divulgati video od immagini afferenti all’intimità del proprio partner o di altra persona, senza che questi abbia prestato il consenso alla diffusione o alla cessione dei contenuti che li ritrae. 

Assai pericoloso è anche il c.d. “sexting”, cioè quella pratica – particolarmente diffusa tra i giovanissimi – consistente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti, con foto o video che mostrano nudità od atti di autoerotismo che, seppure inizialmente limitati ad una stretta cerchia di persone, rischiano di essere diffuse in rete con grave danno per la riservatezza della persona ritratta.  

Soggetto attivo  

È un reato comune, pertanto il soggetto agente può essere “chiunque”. Come anticipato, infatti, il reo può essere anche colui che si sia appropriato di immagini o video con violenza, rilevando anche il mero possesso del materiale per sottrazione.

 

3. Qual è la pena prevista per il reato di Revenge Porn?

Il reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 €.  

La pena è però aumentata se:  

  1. i fatti sono commessi dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la vittima; 
  2. i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza; 
  3. i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. 

Desta perplessità quest’ultima circostanza aggravante. A differenza degli atti persecutori che possono prescindere da strumenti informatici, la carica offensiva del “Revenge porn” si fonda in gran parte proprio sull’uso delle tecnologie digitali. Spiego meglio. È vero che possono darsi sporadici casi di divulgazione delle immagini che non passano attraverso Internet o mediante strumenti informatici. Statisticamente però la diffusione di video o immagini avviene quasi sempre attraverso strumenti digitali. Ne consegue quindi che l’art.612-ter è destinato ad essere contestato, in giudizio, molto di più nella sua fattispecie aggravata che in quella base.

 

Il bene giuridico tutelato dalla norma 

Il bene giuridico tutelato in via prioritaria è quello della libertà dell’individuo di autodeterminarsi. La condotta illecita è, però, plurioffensiva: oltre al c.d. “onore sessuale” della persona offesa, vengono compromessi anche altri beni quali la reputazione, la privacy, fino ad arrivare al bene dell’integrità fisica personale, quando i comportamenti illeciti sovraespongano così tanto la persona, da comprometterne lo stato fisico di salute.  

 

Cosa si intende per “immagini o video a contenuto sessualmente esplicito”? 

Sono quelli attinenti alle zone erogene non necessariamente limitate agli organi genitali, ma che possano riguardare anche altre parti anatomiche o coinvolgere parti non direttamente erogene. 

L’area dell’illecito non può però essere estesa arbitrariamente fino a ricomprendere anche la pubblicazione di persone in costume da bagno, in atteggiamenti ammiccanti o comunque indossanti abiti succinti.  

 

La procedibilità 

Il delitto è punito a querela della persona offesa, ma il termine per la proposizione è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.  

Si procede tuttavia d’ufficio se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

 

4. Come tutelarsi dal Revenge Porn

La prima regola per prevenirlo è quello di evitare lo scambio di immagini di natura sessuale tramite le applicazioni di messaggistica: le foto scambiate in chat o sui social possono diventare virali in pochissimi secondi. La prevenzione, quindi, è la prima regola per non diventarne vittima. 

Contattare immediatamente il social network 

Se si nota un post con un’immagine che ritrae qualche nostra parte intima, la prima cosa da fare è contattare immediatamente lo staff del social network. È inutile cercare di convincere il nostro ex a cancellare l’immagine, nella maggior parte dei casi non risponderà o cercherà delle scuse per non farlo. Tutte le principali piattaforme social offrono la possibilità di segnalare dei post con contenuti hard e che non rispettano la netiquette del social network. Nella maggior parte dei casi, lo staff è molto veloce a eliminare le immagini e a sospendere l’account della persona che ha postato le immagini, 

Denunciare l’accaduto alla Polizia 

Dopo essere riusciti a far eliminare i post incriminati dai social network, è necessario andare dalla Polizia a denunciare l’accaduto. Questo è un passaggio fondamentale per proteggere altre donne dal revenge porn: una punizione esemplare convincerebbe molti uomini e donne a non pubblicare le immagini osé del proprio partner. Ma per poter denunciare l’accaduto è necessario realizzare un report con tutte le immagini dei post pubblicati e anche i commenti delle persone. Inoltre, si dovrà effettuare uno screenshot con tutti i messaggi ricevuti sui social network dopo che le immagini sono state pubblicate. In questo modo si potrà richiedere anche un risarcimento per i danni d’immagine. 

Per difendersi dal revenge porn e soprattutto per proteggere le persone che potrebbero in futuro diventare vittime di questa odiosa pratica, la denuncia è l’unica via. 

Assumere un’agenzia specializzata 

Una volta che le immagini vengono pubblicate online, bastano pochissimi minuti affinché diventino virali e visibili a chiunque. Per questo motivo è consigliabile assumere un’agenzia specializzata che le faccia rimuovere da ogni sito web dove sono state pubblicate. È un’operazione che si può anche fare autonomamente, ma ci si impiegherebbe davvero molto tempo. Per difendersi dal revenge porn, quando l’immagine è diventata oramai virale, assumere un’agenzia specializzata è l’unica soluzione.  

La tutela civilistica 

Lo strumento più rapido ed efficacie per ottenere la rimozione delle immagini e dei video diffusi consiste nel ricorso al Tribunale ex art. 700 c.p.c. che offre all’interessato una tutela d’urgenza, ossia in tempi più brevi rispetto al processo ordinario. 

La legge richiede che vi sia la necessità di una tutela immediata del diritto, tutela che altrimenti verrebbe irrimediabilmente frustrata qualora si procedesse per le vie ordinarie e si attendessero i tempi di una sentenza ordinaria. In altre parole, vi deve essere un pericolo imminente di un pregiudizio che minacci irreparabilmente il diritto. Il secondo requisito richiesto dalla legge è la probabile esistenza del diritto che si vuole tutelare (c.d. fumus boni iuris) 

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