Stalking e Deformazione Permanente del viso
1. Il Reato di Atti Persecutori: lo Stalking
2. Cos’è l’ammonimento?
3. Il Delitto di Deformazione dell’Aspetto dell’Aspetto della Persona Mediandte Lesioni (il Getto dell’Acido)
>> Come si manifesta lo Stalking e quali sono le conseguenze sulle vittime.
1. Il Reato di Atti Persecutori: lo Stalking (Art. 612 – bis c.p.)
Che cos’è lo Stalking?
Il termine anglosassone – che letteralmente significa “fare la posta” – indica quei comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal molestatore nei confronti della vittima.
Il reato di stalking è stato introdotto nell’ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) ed è quindi ora previsto dall’art. 612-bis c.p.
La norma si colloca tra i delitti contro la persona e mira a tutelare la libertà morale, la tranquillità psichica e la riservatezza dell’individuo.
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Lo stalking rientra certamente tra le ipotesi significative di violenza di genere che richiedono particolari forme di protezione a favore delle vittime (Cass. Sez. Unite n 10959/16), trattandosi di fattispecie comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche.
La Legge c.d. sul Codice Rosso del 19/7/2019 n. 69 – in vigore dal g. 9/8/2019 – ha inasprito il trattamento sanzionatorio elevando la pena «da 6 mesi a 5 anni à da 1 anno e 6 mesi e 6 anni e 6 mesi»
Soggetto attivo: Chiunque. Lo stalking è, infatti, un reato comune che può essere commesso anche da chi non abbia alcun legame con la vittima, senza presupporre l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. Ciò costituisce il discrimine con il più grave reato di maltrattamenti in famiglia La casistica, però, mostra che spesso vi è un rapporto di natura affettiva tra il reo e la vittima.
Soggetto passivo: la norma tutela, oltre alla vittima principale oggetto delle molestie dello stalker, anche i soggetti legati alla stessa da rapporti di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive. Lo stalker può agire anche su chi è più vicino alla vittima, per es. familiari, partner, amici, colleghi di lavoro, coinquilini o anche animali domestici (vittime per es. di rapimenti, maltrattamenti, mutilazioni).
Le condotte che configurano il reato di Stalking
La gamma di condotte che possono qualificarsi moleste e assillanti è piuttosto varia.
Le condotte vessatorie devono essere attuate sotto forma di minaccia, violenza, molestia, atti lesivi, pedinamenti, appostamenti, inseguimenti, raccolta di informazioni, intrusioni, tentativi di comunicazione e contatto di vario tipo. Non è necessario che vi sia una violenza fisica, ma è sufficiente una violenza psicologica tale da creare nella vittima un perdurante stato di ansia e di paura, il timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata affettivamente alla vittima, o ancora una costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
N.B. E’ un reato abituale: La condotta è penalmente rilevante a condizione che essa sia reiterata nel tempo. Un singolo tentativo di comunicazione, un solo appostamento, non rilevano in sé ma rileva piuttosto la loro abitualità e continuità.
Gli orientamenti della giurisprudenza
La giurisprudenza ha ritenuto atti persecutori idonei ad integrare il delitto in esame: le ripetute telefonate, l’invio di buste, sms, e-mail, la pubblicazione di post a carattere ingiurioso o minaccioso sui social network, il danneggiamento dell’auto della vittima, le aggressioni verbali in presenza di altre persone.
Il danno causato alla vittima da Atti Persecutori
Il reato di atti persecutori è un reato di danno. Le condotte persecutorie devono quindi essere idonee, alternativamente, a:
- cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
- costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il contegno dell’agente, per essere penalmente rilevante, deve cagionare nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determinare “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, pregiudicare “in maniera rilevante il suo modo di vivere”: in altri termini gli atti dello stalker devono avere un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
Procedibilità a querela di parte: il reato è punito a querela della persona offesa che può essere sporta entro il termine di 6 mesi (anziché di 3) e inizia a decorrere “dalla consumazione del reato, che coincide con “l’evento di danno”. È ammessa la remissione della querela in sede processuale, salvo che il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate gravi o perpetrate in uno dei modi indicati nell’art. 339 c.p.
Procedibilità d’ufficio. Il reato è procedibile d’ufficio solo se:
- il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità;
- il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio;
- il soggetto sia già stato ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del D.L. n. 11/2009, Dopo tale ammonimento, una eventuale ulteriore condotta persecutoria renderà il reato procedibile d’ufficio.
Difficoltà probatorie di Atti Persecutori
È facile intuire come in sede processuale risulti in concreto difficile fornire la prova dello stato di ansia o di timore. Nessun problema nel caso in cui ci sia una diagnosi di un professionista.
Diversamente si dovrà tentare di ricostruire per testi le modificate abitudini di vita (per esempio, l’aver cambiato percorso per andare al lavoro, oppure non andare più in palestra ad un dato orario) e lo stato di ansia perdurante derivante dalle molestie.
Recentemente la giurisprudenza si è espressa ritenendo che“La prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Cass. Pen. n. 22843/2019)”
Spesso per i reati di violenza di genere, sono le stesse vittime a costituire il testimone principale. Ciò accade specialmente per lo stalking, in relazione al quale solo le vittime possono narrare dei propri stati di ansia e mutamenti di abitudine. Come anticipato infatti, lo stalking ingenera un grave stato di ansia e di paura che porta la vittima ad isolarsi e a non essere capace di chiedere aiuto.
Ciò non significa che la prova del reato sia impossibile.
“Le sole dichiarazioni della persona offesa hanno piena efficacia probatoria, qualora ne venga accertata la coerenza logica, anche quando manchino altri elementi di prova e di riscontro”
Secondo la Corte di Cassazione infatti, (sent. N. 35559/2017) “la testimonianza della persona offesa, soprattutto quando portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca nel racconto, ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa”
Tuttavia, la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Ne deriva che già la sola deposizione della persona offesa può fondare il convincimento del giudice, previo controllo della sua credibilità da effettuare con ogni cautela necessaria.
Strumenti di tutela da Stalking
- Rivolgiti a un centro antiviolenza
- Rivolgiti alle forze dell’ordine
- Contatta un avvocato penalista per ricevere informazioni esaustive sui tuoi diritti e sui servizi di protezione e sostegno disponibili sul territorio.
- Se hai subito violenza fisica, recati presso il Pronto Soccorso per ricevere le cure e per far refertare le lesioni.
Quali misure possono essere attivate per tutelare la vittima di Atti Persecutori
1) Ammonimento del Questore
2) Misure cautelari:
- Divieto di dimora
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- Allontanamento dalla casa familiare
- Obbligo di presentazione alla p.g.
- Arresti domiciliari
- Custodia cautelare in carcere
3) Misure di prevenzione
- sorveglianza speciale: trattasi di prescrizioni che presuppongono un controllo di polizia sul soggetto, della durata da 1 a 5 anni.
- LE MISURE PATRIMONIALI sequestro finalizzato alla confisca dei beni strumentali alla realizzazione delle condotte.
2. Cos’è l’ammonimento?
Si tratta di una misura di prevenzione personale di natura amministrativa (e non penale)
Qual è lo scopo dell’ammonimento?
Ha lo scopo di fornire una tutela anticipata, prevedendo e bloccando l’escalation delle condotte maltrattanti per mezzo di un atto che ha natura amministrativa. L’obiettivo è quello di evitare che situazioni allarmanti possano degenerare in gesti conclamati e violenti.
I provvedimenti di ammonimento adottati dal Questore nei confronti degli uomini violenti hanno mostrato la loro efficacia: nel primo anno hanno aderito al programma del Centro Italiano per la Promozione e la Mediazione di rieducazione l’80 % degli ammoniti, solo il 10% è poi risultato recidivo
L’Iter dell’Ammonimento
L’istanza della vittima:
- Può essere presentata presso qualsiasi Ufficio di Polizia, Comando dei Carabinieri, nuclei di Polizia Locale, unità anti-stalking;
- Deve essere dettagliata e documentata, per dimostrare l’attendibilità della sussistenza del comportamento persecutorio
- Deve specificare la relazione intercorrente con lo stalker, le condotte moleste, le generalità di testimoni, le conseguenze degli atti persecutori.
L’istruttoria:
- Acquisizione di materiale es. messaggi, screenshot, elenco delle telefonate, mail, post sui social network;
- Sommarie informazioni delle persone informate sui fatti
- Acquisizione di eventuali certificazioni medico-sanitarie e referti
- Verifica di eventuali interventi effettuati dalle FFOO.
Quando viene rigettata l’istanza?
Se i fatti non sono fondati o non hanno rilevanza penale o sono procedibili d’ufficio.
Cosa succede in caso di accoglimento dell’istanza?
Il questore irroga un invito a tenere una condotta conforme alla legge e ad interrompere ogni interferenza nella vita privata della vittima.
Quali misure possono essere contestualmente adottate dal Questore?
Il Questore può adottare provvedimenti in materia di armi e munizioni, nonché richiedere al Prefetto la sospensione della patente.
Come viene notificato il provvedimento di ammonimento?
Il legislatore ha previsto che sia un provvedimento orale, per accentuarne il carattere deterrente.
L’ufficiale di P.S. spiega il disvalore delle condotte realizzate, intimando allo stalker di cessare ogni azione vessatoria, informandolo delle conseguenze giuridiche derivanti dalla reiterazione. Dell’ammonimento viene redatto un verbale, di cui una copia è rilasciata alla vittima e una all’ammonito.
Sono previsti percorsi di recupero per le vittime?
Si, alle vittime devono essere fornite tutte le informazioni relative ai centri di violenza presenti sul territorio.
È sempre possibile presentare istanza di ammonimento?
No, ci sono infatti delle ipotesi di esclusione. Ad esempio se:
- È già stata sporta querela;
- È ravvisabile un reato procedibile d’ufficio (es. art. 572 maltrattamenti in famiglia);
- Il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
- La vittima è un minore o è affetta da disabilità.
3. IL DELITTO DI DEFORMAZIONE DELL’ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO Art. 583 – quinquies c.p.
Introdotto nel codice penale con il c.d. Codice Rosso (link), ossia la legge 69/20129, nella cronaca è purtroppo concettualmente da collegarsi al reato di stalking, considerati I molti casi di cronaca che hanno purtroppo visto il concludersi di vicende persecutorie con il getto di sostanze corrosive sul viso della vittima.
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Qual è la ratio della creazione di questa nuova fattispecie autonoma?
La cronaca ci racconta tristemente di casi in cui l’uso di materiali erosivi ha sfregiato per sempre il viso delle vittime costringendole ad un calvario psichico e medico, oltreché ad una lunga serie di interventi chirurgici e ricostruttivi per riuscire a riottenere la parvenza di un volto.
Ebbene, la gravità di questi accadimenti merita un’attenzione particolare perché è manifestazione di comportamenti dettati da odio e ferocia tali da richiedere una rubricazione normativa diversa dalla lesione grave o gravissima subita in qualunque altra parte del corpo umano. La deformazione o lo sfregio del viso va infatti ad incidere profondamente sull’identità fisica, sociale e psicologica.
L’art. 583-quinquies si aggiunge dunque al catalogo di reati di genere, che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale.
Il reato di deformazione e sfregio
La norma punisce con la reclusione da 8 a 14 anni chi cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso
La trasformazione della circostanza aggravante di deformazione e sfregio del viso in fattispecie autonoma di reato
La lesione gravissima della deformazione e dello sfregio permanente del viso era già prevista nel codice penale come circostanza aggravante, all’art. 583 co.2 n. 4 c.p. ed era punita con la pena della reclusione da 6 a 12 anni. Oggi invece costituisce una fattispecie autonoma, punita con la reclusione da 8 a 14 anni, e la precedente aggravante è stata abrogata.
Soggetto attivo: chiunque. È un reato comune, che può essere commesso da qualsiasi soggetto. È, tuttavia, frequente che tra il reo e la vittima sussista un legame affettivo.
Evento del reato
La condotta deve cagionare una lesione personale dalla quale deve derivare la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Cosa si intende con “viso”?
Il ‘viso’, quale porzione ‘visibile’ del corpo, viene individuato nella parte anteriore del capo che va dall’impianto frontale dei capelli fino all’estremità del mento e dall’uno all’altro padiglione auricolare, nonché le immediate zone di contorno che contribuiscono all’estetica del volto
Cosa si intende per “deformazione”?
Dottrina e giurisprudenza concordano nel delineare la deformazione come alterazione della simmetria del viso, produttiva di sfiguramento, o ridicolizzante, sgradevole (es.: mutilazione delle narici, enucleazione di un occhio, cicatrici o stiramenti muscolari determinanti smorfie, paresi facciale incidenti sulla mimica del volto).
Cosa si intende con “sfregio”?
Lo sfregio consiste in un’alterazione che, senza determinare la deformazione, turba sensibilmente la regolarità e l’armonia dei lineamenti del viso (cicatrici anche piccole ma appariscenti ed alteranti, perdita di parte del padiglione auricolare, strabismo notevole, lacrimazione perenne, rottura del setto nasale, ecc.).
In sintesi: la deformazione identifica l’alterazione della simmetria del viso e lo sfregio l’alterazione dell’armonia e dei lineamenti del viso.
È prevista una forma di tutela per le vittime di questo reato?
Si, Il decreto Milleproroghe ha aperto all’indennizzo ex L. n. 162/2019 anche per le vittime di reato di sfregio al viso.
Trattasi di un fondo che era inizialmente previsto per le sole vittime di reati internazionali violenti. Per accedere all’indennizzo, la vittima dovrà aver già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno.
Tale presupposto non è, invece, necessario quando l’autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità.