Tratta di Persone e Sfruttamento della Prostituzione

Tratta di Persone e Sfruttamento della Prostituzione

1. La Tratta di Persone 

2. Lo Sfruttamento della Prostituzione

3. La Tratta di Donne Nigeriane, via mare

4. Tratta e sfruttamento delle persone transessuali

5. La Tratta di Persone Art. 601 c.p. 

6. Favoreggiamento e Sfruttamento della Prostituzione, Art. 3 L. 20.2.1958, n. 75 

7. Strumenti di Tutela per le Vittime di Tratta

 

1. La Tratta di Persone

L’ONU ha stimato che le vittime di tratta di persone a livello globale siano quasi tre milioni, per lo più donne e bambini. I guadagni annuali dei trafficanti superano i 35 miliardi di dollari. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, i minori trafficati sono più di un milione ogni anno 

  

(a) La “tratta di persone” indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo somme di denaro o benefici al fine di ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un’altra persona, per fini di sfruttamento. Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l’asservimento o l’espianto di organi; 
(b) Il consenso di una vittima di tratta di esseri umani allo sfruttamento di cui alla lettera (a) è irrilevante laddove sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui alla lettera (a);  

(c) il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere un minore a scopo di sfruttamento sono considerati “tratta di esseri umani” anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo; 
(d) Per “minore” si intende ogni persona avente meno di diciotto anni di età.”  

(Articolo 3 del Protocollo Addizionale sulla Tratta delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato)

In altre parole, la tratta consta di tre momenti:  

1) la condottail reclutamento, il trasporto, il trasferimento (che in concreto spesso è un momento di inganno con offerta di lavoro all’estero). 2) I mezzi utilizzati: coercizione, rapimento, minaccia, frode, inganno. 3) Lo scopo dello sfruttamento: sessuale, lavorativo, accattonaggio forzato, espianto di organi, costrizione al matrimonio 

Una quota significativa delle vittime è di sesso femminile e viene gestito da clan criminali che gestiscono la tratta a scopo di sfruttamento sessualeLe donne vivono solitamente in condizioni di dipendenza fisica e psicologica, senza tutele, isolate dal contesto sociale e in una quotidianità degradata sotto il profilo abitativo, relazionale e culturale. Chi le controlla tende a mantenerle nell’emarginazione per aumentarne il controllo. 

Molte di queste donne però esprimono una volontà di riscatto e sono in grado di avviare proficui cammini di autonomia, anche grazie ai programmi di protezione sociale previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 286/98 ed art.13 Legge 228/03

 

2. Lo Sfruttamento della Prostituzione

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Secondo un rapporto del 2012 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil), su 21 milioni di vittime di grave sfruttamento lavorativo nel mondo, 4,5 milioni sono vittime di sfruttamento sessuale 

Per definizione, vi è sfruttamento, nel lavoro sessuale, quando i proventi dell’attività vanno a vantaggio non di chi la esercita ma di altri soggetti: il cosiddetto protettore (lo sfruttatore o la sfruttatrice), l’organizzazione che controlla la prostituzione, la rete criminale che gestisce la tratta di persone.  

 Tra le nazionalità delle persone che dall’Italia sono entrate in programmi di protezione ex art. 18.

il gruppo più numeroso (48%) è quello delle donne provenienti dalla Nigeria, il 10% viene dalla Romania, il 6% dal Marocco e poi a seguire Albania, Moldavia, Russia e Ucraina. 

 Le giovani nigeriane di Benin City arrivano in Italia attraverso una catena di intermediari che rispondono alle maman in Italia, le quali “comprano” una ragazza attraverso il debito che lei contrae per emigrare e si fanno restituire questo debito (fra € 25.000,00 e 35.000,00) con il lavoro sessuale.   

Ragazze rumene e moldave e albanesi, invece, sono gestite da figure maschili, detti pseudo-fidanzati. Ma se le ragazze rumene – anche grazie all’ingresso del loro paese nell’Unione Europea – hanno aumentato la propria capacità e possibilità di negoziare condizioni e compensi dell’attività prostituzionale con l’organizzazione; d’altra parte le ragazze albanesi, invece, sono sottoposte a meccanismi di assoggettamento para-schiavistici. 

 Di più recente costituzione è il sistema di esercizio della prostituzione cinese, che funziona attraverso il meccanismo del debito da ripagare ed è andato diversificandosi in diverse modalità: bordelli “tradizionali”, case/appartamenti e lavoro in strada. 

 

3. La Tratta di Donne Nigeriane, via mare

Nel primo rapporto sul fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale in Italia pubblicato dall’OIM nel 2015/18, l’Organizzazione aveva elaborato un elenco di indicatori utili a individuare velocemente potenziali vittime di tratta tra i migranti appena sbarcati.  

Tali indicatori riguardano: 1) genere: per lo più donne2) età: spesso giovani e minori di età compresa tra i 13 e i 24 anni. Molte minori dichiarano di essere adulte sebbene siano palesemente minori; 3)  nazionalità: per quanto riguarda la nazionalità è importante sottolineare la peculiarità del caso delle vittime di tratta provenienti dalla Nigeria4) stato psico‐fisicose in gruppo, sono le più sottomesse e silenziose, a volte evidentemente controllate da altre/i migranti, che ad esempio rispondono al posto loro, oppure si oppongono ad un colloquio privato; 5) livello d’istruzionebasso; 6) situazione familiare: ad esempio, l’appartenenza a famiglie particolarmente disagiate; spesso primogenite di famiglie numerose; dichiarazione di essere orfane credendo erroneamente, per questo motivo, di avere diritto ad un trattamento di favore; 7) condizioni in cui avviene la migrazione: dichiarazione di non aver pagato nulla per il viaggio perché qualcuno ha pagato per loro; difficoltà a ripercorrere le tappe del viaggio; la durata della permanenza in Libia (laddove una durata molto breve può indicare un’organizzazione efficiente che accorcia i tempi verso lo sfruttamento in Italia; una durata lunga invece ‐ oltre tre mesi ‐ può indicare degli intoppi organizzativi).  

 Quando il personale dell’OIM rileva indicatori utili per la configurazione del reato di tratta, acquisisce il consenso della vittima e, in caso di minore, quello del tutore, a partecipare ad un programma di protezione. La vittima è segnalata dall’OIM al Numero Verde anti-tratta e, qualora la stessa voglia sporgere denuncia, il personale dell’Organizzazione prende le necessarie misure per facilitare la denuncia alle autorità inquirenti 

Vittime di Tratta: reclutamento, trasferimento, sfruttamento

Nel caso delle vittime di tratta che arrivano via mare, gli elementi che costituiscono la fattispecie delittuosa (1) reclutamento, 2) trasferimento, 3) sfruttamento) si concretizzano nello specifico come segue:  

1) Reclutamento:  nel paese di origine tramite inganno (es. la promessa di un lavoro/futuro migliore in Italia); Minaccia (es. il rituale voodoo, minaccia – quella di avere una bambolina che ci rappresenta in cui vengono conficcati spilloni – che potrebbe far sorridere persone con una formazione culturale europea, ma che in alcune culture africane, in Nigeria in particolare, viene vissuta molto seriamente in quanto riesce a creare uno stato di “dipendenza mentale” della vittima nei confronti dello sfruttatore. Ma non si tratta solo di “bamboline”, una vittima racconta il suo rito di iniziazione“Mi hanno strappato la camicia, mi hanno tolto le scarpe, mi hanno buttato a terra. Poi hanno iniziato tutti e otto a picchiarmi con calci, pugni e bastoni. Mi hanno avvicinato peperoncino sulla testa e la faccia e mi hanno ferito il corpo con un rasoio. Il peperoncino fa lacrimare l’occhio, loro raccolgono la lacrima che viene mescolata con il sangue delle ferite. Lacrime e sangue vengono mescolate con alcol, riso e tapioca e quindi viene chiesto di giurare fedeltà e totale silenzio sulle pratiche dell’organizzazione”.Abuso di autorità (es. il caso di minori che non hanno espresso la volontà di partire ma che vengono “scelte/i” dai familiari); Approfittamento di una situazione di vulnerabilità (es. fidanzati che ingannano le vittime con false promesse), di inferiorità psichica o psicologica, o di necessità (grave povertà); Promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità (es. la promessa di lauti guadagni);  

2) Trasferimento: trasporto irregolare attraverso i paesi di transito e via mare verso i paesi di destinazione (in prevalenza Italia, Spagna, Francia e Germania, ma anche Svezia, Belgio, Austria, Olanda, e Svizzera); le vittime sono in possesso, generalmente, di un contatto telefonico europeo, nigeriano o libico per avere indicazioni su come raggiungere la destinazione finale ove avrà luogo lo sfruttamento;  

3) Scopo dello sfruttamento: va segnalato che mentre le minori di nazionalità nigeriana sono indirizzate esclusivamente alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, sono stati accertati casi di minori di sesso maschile trafficati in Italia a scopo di sfruttamento lavorativo, oltre che sessuale

 

4. Tratta e sfruttamento delle persone transessuali

In Italia vivono 40.000 transessuali e 10.000 si prostituiscono – dati di Free Woman – di cui il 60% di origine sudamericana.  

Con prostituzione transessuale o prostituzione trans, si intende quella parte del mercato del sesso italiano composto da persone che hanno effettuato, o stanno effettuando, un cambiamento dei propri caratteri sessuali in direzione opposta a quella di partenza.  

La maggioranza sono MTF – Male To Female – ovvero persone di sesso maschile che, in ragione del proprio percepirsi donne, effettuano tale cambiamento. L’immaginario collettivo si figura tale fenomeno come una pratica che avviene in particolare sulle vie delle città, ma di fatto si svolge sia all’aperto che al chiuso.  

La prostituzione di immigrate transessuali, lungi dall’essere libera scelta, nasce da promesse illusorie degli sfruttatori di farle emigrare in Italia ed entrare nel mondo dello spettacolo, rivelandosi, solo in seguito, inganni che le porteranno a lavorare in condizioni misere di sfruttamento, costrette a prendere ormoni e rimodellare il proprio corpo con protesi al senso, fianchi e glutei al fine di compiacere la clientela.  Tali interventi – raramente effettuati in circuiti ufficiali della medicina estetica – sono a spese della transessuale.   

Il viaggio che l’immigrata intraprende per venire in Italia – costo anticipato dagli sfruttatori – crea un ulteriore debito che difficilmente la transessuale riesce a saldare. Debito a cui vanno ancora aggiunte le spese per la piazzola in cui prostituirsi (tra i 3.000 e gli 8.000 euro), vitto e alloggio. I modelli di organizzazione delle tratte sono differenti tra loro, ma sono riscontrabili alcune somiglianze, quella delle brasiliane, ad esempio, è similare a quella nigeriana, dove la sfruttatrice è anch’essa una transessuale che era stata sfruttata a sua volta. L’impossibilità di liberarsi da questo circuito di tratta e sfruttamento si lega a doppio filo con la difficoltà di trovare un lavoro differente a causa dei pregiudizi verso i transessuali. Inoltre, nel momento in cui – sopraffatti dai debiti – denunciassero i propri sfruttatori e avessero accesso ai programmi di protezione sociale, resta la consapevolezza di star mettendo in pericolo i propri familiari.

 

5. La Tratta di Persone Art. 601 c.p. 

La nozione di “tratta” 

Si ricavava dall’art. 1, n. 2, Conv. Ginevra 25.9.1926 (resa esecutiva con R.D. 26.4.1928, n. 1723): «La tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi» 

La condotta penalmente rilevante per la tratta

La tratta di persone, punita con la reclusione da 8 a 20 anni, può essere realizzata: 

  1. a) reclutando, introducendo nel territorio dello Stato, trasferendo anche al di fuori di esso, trasportando, cedendo l’autorità sulla persona, ospitando una o più persone che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 600;
  2. b) realizzando le condotte sub a) su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità oapprofittamentodi una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l’autorità. 

La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso dal comandante o dall’ufficiale della nave.  

Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito con la reclusione da tre a dieci anni 2. 

Il dolo specifico 

La condotta deve essere accompagnata dal “[…] fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.”  

Non è però necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, atteso che con tale richiamo il legislatore ha inteso solo stabilire la necessità del dolo specifico.  

Ai fini della configurabilità del delitto non è nemmeno richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o in condizione analoga. Ne consegue che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia al fine di porla nel nostro territorio in condiziona analoga alla schiavitù. 

 

6. Favoreggiamento e Sfruttamento della Prostituzione, Art. 3 L. 20.2.1958, n. 75 

Gli artt. 531-536 c.p. sono stati abrogati e sostituiti dall’art. 3, L. 20.2.1958, n. 75, sull’«abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui»
Il delitto è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329.
L’art. 4 della già menzionata legge prevede alcune circostanze aggravanti.  

L’atto di prostituzione 

È un qualsiasi atto sessuale compiuto dietro pagamento di un corrispettivo che risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine.  

Le condotte penalmente rilevanti dell’Atto di Prostituzione

L’art. 3 L. n. 75/1958 contiene un’elencazione delle condotte penalmente rilevanti.  

Nello specifico, è punito chi:  

  1. abbia la proprietà, l’esercizio, l’amministrazione, la direzione o il controllo di una casa di prostituzione 
  2. conceda in locazione un locale a scopo di esercizio di una casa di prostituzione; 
  3. tolleri abitualmente la presenza di persone che si danno alla prostituzione all’interno di un locale di cui è proprietario; 
  4. recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione o ne agevoli la prostituzione; 
  5. induca alla prostituzione una donna di maggiore età o compia atti di lenocinio; 
  6. induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato per esercitare la prostituzione; 
  7. esplichi attività in associazioni ed organizzazioni dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione; 
  8. in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. 

L’induzione alla prostituzione 

Il reato di induzione alla prostituzione (art. 3, n. 5) consiste nell’attività diretta a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono il soggetto passivo dal prostituirsi (ovvero a rafforzare la risoluzione di prostituirsi non ancora consolidata).  

L’induzione non deve esaurirsi in una mera proposta, ma deve essere accompagnata da pressioni fisiche o psicologiche.  

Il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione 

Si concretizza in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione con la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo.  

Lo sfruttamento consiste nel fatto di chi approfitti dei guadagni, in denaro o in altra utilità (purché economica), realizzati attraverso l’attività di prostituzione altrui.

 

7. Strumenti di Tutela per le Vittime di Tratta

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Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha istituto il numero verde 800 290 290  in favore delle vittime di tratta che richiedano assistenza. Gli operatori sono mediatori linguistico-culturali, che coprono tutti i target linguistici necessari (inglese, spagnolo, albanese, romeno, russo, moldavo, ucraino, nigeriano, cinese, polacco, portoghese e arabo) e permettono alle potenziali vittime di esprimersi nella loro lingua madre. Tale elemento è da ritenersi fondamentale se si considera che uno dei maggiori fattori che ostacolano l’emersione delle vittime è proprio il fatto che esse non conoscono la lingua italiana e non sono così in grado di chiedere aiuto o anche soltanto di avere delle informazioni riguardo i percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento e i diritti di cui sono titolari. 

Gli operatori hanno il compito di filtrare le chiamate e indirizzare le segnalazioni al territorio di competenza. Si occupano inoltre delle seguenti attività: 

  • la valutazione della sussistenza delle condizioni necessarie per attuare gli interventi di sostegno previsti dalla normativa italiana in tema di tratta e grave sfruttamento; 
  • l’accoglienza della domanda e l’orientamento della potenziale vittima sulle opportunità di aiuto offerte dal sistema italiano di protezione, a partire dai diritti e dalle informazioni sulla legislazione vigente in materia di immigrazione, tratta e sfruttamento; 
  • la cosiddetta “messa in rete” delle richieste di trasferimento delle persone vittime di tratta da parte dei soggetti attuatori dei progetti; l’individuazione di indicatori qualitativi e quantitativi relativi alla definizione del sistema di monitoraggio. 

 

Le Misure Italiane contro la Tratta di Persone

 In Italia, secondo il Ministero dell’Interno, la tratta di persone costituisce la terza fonte di reddito per le organizzazioni criminali, dopo il traffico di armi e di droga.  

La normativa italiana, per il contrasto alla tratta di esseri umani, si basa essenzialmente sulla  legge n. 228 dell’11 agosto 2003, che titola “Misure contro la tratta di persone” e sull’articolo 18 del decreto legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione). 
In generale, il sistema italiano si conforma e si fa promotore dei principi guida riconosciuti a livello internazionale, in primo luogo il principio dell’autonomia della vittima, che attraverso un programma di assistenza e di sviluppo individualizzato è portata all’autonomia, il principio dell’integrazione, che riguarda tanto i soggetti con origini e finalità diverse, tanto le stesse politiche adottate; e infine il principio di sussidiarietà, in base al quale la dimensione territoriale rappresenta il punto di riferimento su cui strutturare l’intervento rivolto alle vittime.  

La protezione sociale delle vittime si articola in 1) rilascio di un particolare permesso di soggiorno, previsto dall’art. 18 del d.lgs_286-98, che rappresenta un modello avanzato in materia in quanto non è vincolato alla collaborazione della vittima nel procedimento penale contro i trafficanti o gli sfruttatori; 2) la prima accoglienza dove sono garantiti – in via transitoria- vitto e alloggio, assistenza sanitaria e psicologica; 3) inclusione socio-lavorativa della persona nel territorio nazionale o, dove possibile, nel Paese d’origine (disciplinato dall’art. 13 dellaLegge_228-2003).  

Permesso soggiorno 

l’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione contempla due differenti percorsi: quello giudiziario che prevede la denuncia dello sfruttatore da parte della vittima e quello umanitario o sociale che non presume la denuncia. 

 

 

 

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