La Bancarotta del Liquidatore

La Bancarotta del Liquidatore

La responsabilità del liquidatore

In tema di reati fallimentari la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall’articolo 223 della legge fallimentare, ma anche dall’articolo 2489 del codice civile, che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all’articolo 2932 c.c..

Il principio generale fissato da queste norme è che l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose, e dunque sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex articolo 40 cpv. c.p. ove i detti obblighi siano disattesi.

Inoltre, i liquidatori hanno l’obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (articolo 2487 bis, comma terzo, c.c.) che si estende addirittura anche al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta (v. Cass. Sez. V 8 novembre 2007 n. 8260 e 14 giugno 2011 n. 36435).

Le condotte dei Liquidatori e degli Amministratori

Gli amministratori ed i liquidatori dunque hanno compiti di gestione della società di capitali e possono, pertanto, porre in essere tutti gli atti, anche di disposizione, necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Essi, però, hanno anche precisi poteri-doveri di vigilanza sulle attività poste in essere da tutti coloro che, in via di diritto o di fatto, agiscano per conto della società e di controllo sull’operato di chiunque operi all’interno dell’azienda.

È evidente che, non potendo controllare e vigilare tutte le attività della società personalmente, il liquidatore dovrà darsi una organizzazione che sia idonea non solo al raggiungimento degli scopi sociali, ma anche ad impedire che vengano posti in essere atti di grave pregiudizio nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi. Ed allora la responsabilità dell’amministratore o del liquidatore sarà ravvisabile non soltanto quando a conoscenza di un atto pregiudizievole non si attivi per impedire l’evento, ma anche quando non si sia dato una organizzazione idonea a garantire gli interessi che lui ha l’obbligo, per legge, di tutelare, consentendo in tal modo che altri possano ledere i suddetti interessi.

Concludendo, gli amministratori ed anche i liquidatori debbono dimostrare di avere fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità per attuare una efficace vigilanza ed un rigoroso controllo.

In mancanza, possono essere chiamati a rispondere dei reati di bancarotta di cui agli artt. 216 e s.s.

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