I reati del fallito
Reati Fallimentari
Oltre ai reati di bancarotta rilevano nell’ambito della disciplina dei reati fallimentari anche:
Il ricorso abusivo al credito (art. 218 l. fall.), che punisce l’imprenditore che ricorre al credito occultando la propria condizione di crisi finanziaria, in modo da indurre il creditore ad accordare un finanziamento che, se fosse stato a conoscenza della reale situazione, avrebbe erogato a condizioni diverse o non avrebbe concesso affatto.
L’art. 219 l. fall. prevede una nutrita serie di circostanze del reato:
è previsto un aumento di pena se il danno arrecato nella commissione dei reati di cui agli artt. 216, 217, 218 è di rilevante gravità;
specularmente è prevista una circostanza attenuante in caso di danno di particolare tenuità;
la pena è altresì aumentata se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale;
il n. 1 del comma secondo prevede poi un’ulteriore aggravante nel caso in cui il colpevole abbia commesso più fatti di bancarotta o ricorso abusivo al credito.
L’art. 220 l. fall. prevede poi un reato proprio del soggetto dichiarato fallito, per cui la punibilità viene meno in caso di revoca della sentenza dichiarativa, che indichi creditori che non siano tali o risponda in maniera inveritiera all’interpello del curatore.