Recupero IVA
Non sempre, a seguito di un’operazione di recupero crediti, è possibile recuperare il dovuto da parte del debitore. Le ragioni possono essere molteplici: fra queste, sicuramente, il fallimento dell’impresa o la mancanza di liquidità.
In questi casi, a fronte della comprovata impossibilità di procedere al recupero del credito, l’ordinamento permette al creditore, qualora sia un imprenditore commerciale, di recuperare la parte di credito relativa all’IVA e di norma anticipata all’erario momento di emissione della fattura.
In altre parole, non solo sarà possibile segnare il credito in perdita (con conseguente abbattimento dell’imponibile), ma altresì emettere la c.d. “nota di variazione” e dunque recuperare quella parte di IVA che si era già versata ma che, di fatto, si era riferita ad una prestazione che non è stata soddisfatta dal punto di vista pecuniario.
Le condizioni per essere ammessi al recupero dell’IVA sono molteplici, per cui è necessario un esame preliminare del caso concreto prima di poter essere sicuri di potersi avvalere della procedura sin qui descritta.