Prescrizione delle cartelle esattoriali
Il termine “prescrizione” sta ad indicare il termine perentorio entro cui il diritto dell’erario o degli enti locali alla riscossione di un tributo, di una imposta o di una sanzione cessa di esistere. E dunque, decorso un lasso di tempo stabilito dalla legge senza che alcuna azione sia stata intrapresa da parte dell’ente per la riscossione (si vedano qui le recenti modifiche a seguito della chiusura di Equitalia), quella determinata somma che prima gravava sul contribuente non sarà più dovuta.
Il periodo che il diritto impiega a prescrivere è strettamente connesso col tipo di credito da riscuotere (così per esempio 10 anni per l’IRPEF, 5 anni per i contributi INPS e così via) e riprende a decorrere ogni qualvolta sia effettuato un atto interruttivo della prescrizione, ossia un atto che manifesti la volontà del creditore di agire per recuperare le somme che gli sono dovute anche attraverso un mero un sollecito di pagamento, se notificato nelle forme previste dalla legge.
Per comprendere se la cartella di pagamento sia prescritta oppure no (o meglio, se sia prescritto il diritto che ha giustificato l’invio della cartella), sarà necessario verificare il tipo di tributo o sanzione richiesto e così calcolare il termine avuto riguardo all’insorgere del diritto, alla notifica della cartella ovvero ad altri atti interruttivi.
Così, se la cartella non sarà più in Nostro possesso, sarà necessario richiedere copia delle notifiche, del conto fiscale e dell’estratto di ruolo per i calcoli relativi alla prescrizione.
Una volta verificata la prescrizione, si badi bene, che non sarà possibile fare ricorso al Giudice Tributario, al Giudice di Pace o al Tribunale Ordinario (a seconda del tipo di tributo), poichè nell’ambito tributario il nostro ordinamento non prevede la possibilità di ricorsi di natura preventiva, ma solo al fine di impugnare un atto già notificato.
Così si potrà aspettare la notifica del successivo atto di esecuzione o sollecito di pagamento, ovvero fare istanza di sgravio in autotutela.