Reati Societari
Nella disamina del diritto c.d. penale d’impresa bisogna sin dal primo momento tenere a mente che la materia spalanca vasti scenari e le fattispecie di reato che sono riconducibili a quello che volgarmente viene definito il “diritto penale bianco” sono estremamente eterogenee.
Tutte però sono state improntate ed approntate dal legislatore al fine di tutelare il risparmio, esercitare il controllo del credito e dell’investimento azionario, tutelare la corretta allocazione delle risorse pubbliche e più in generale tutelare l’economia pubblica.
> Scarica il pdf riepilogativo dei Rischi Penali dell’Imprenditore
Quali sono i reati dei c.d. Colletti Bianchi?
I reati d’impresa spaziano da reati a tutela della trasparenza societaria e del capitale sociale (come il c.d. “falso in bilancio”, si veda a seguire per maggiori informazioni sui reati societari), a reati tributari, fallimentari, al delitto di riciclaggio (paragrafo a seguire), reati in materia di mercati finanziari (paragrafo a seguire), reati ambientali.
Chi sono i responsabili della commissione dei reati?
Interessati dai reati d’impresa sono spesso quei soggetti che si trovano all’interno delle singole realtà economico produttive e che al loro interno svolgono una funzione apicale. Tali soggetti infatti assumono una posizione di garanzia nei confronti di eventuali atti illeciti, tanto che infatti la posizione dell’amministratore di diritto è ormai pacificamente assimilabile a quella dell’amministratore di fatto.
Ma vi è di più: nel diritto penale d’impresa si affaccia una nuova ipotesi di responsabilità, sconosciuta nel diritto penale “comune”, ossia la responsabilità da reato degli enti ex d. lgs. 231/01 – per cui anche la società nel cui interesse viene commesso il reato, sarà passibile di sanzioni. Visita la pagina dedicata per sapere quali.
REATI SOCIETARI
I reati societari trovano la loro collocazione nel Codice civile, agli artt. 2621 e ss. Il più noto è di certo il delitto di
1. False comunicazioni sociali
Soggetto attivo: è un reato proprio che può essere commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.
Condotta punibile: è duplice.
- Esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
- Omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
Elemento soggettivo: dolo specifico consistente nel fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto + dolo intenzionale consistente nell’intenzione di ingannare i soci o il pubblico.
Oggetto materiale del reato: bilanci, relazioni ed altre comunicazioni sociali.
2. Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”
Soggetti attivi: amministratori e soci conferenti. È un reato proprio.
Condotta punibile: formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale
Forma vincolata: la condotta si realizza mediante
- attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
3. Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”
Soggetto attivo: amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione. È un reato plurisoggettivo (o a concorso necessario) proprio.
Condotta punibile: sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Elemento soggettivo: dolo generico.
In seguito alla Legge Spazzacorrotti (L. N. 3/2019) è procedibile d’ufficio.
4. Art. 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”
Reato introdotto dal D.Lgs n. 38/2017 che – in seguito alla L. n. 3/2019 – è procedibile d’ufficio.
Co. 1: è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.
Co. 2: è prevista la punibilità dell’intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell’omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.
Elemento soggettivo: dolo generico.
Problemi con le Procedure?
Abbiamo creato uno schema, liberamente scaricabile dalla nostra newsletter MPMI o direttamente da qui, grazie al quale l’imprenditore può identificare le procedure scorrette e sostituirle con quelle che non lasciano margini di confusione penale.
Reati propri che possono essere commessi (solo) dagli amministratori:
1. 2625 co. 2 c.c. “Impedito controllo”
Condotta punibile: impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali con danno ai soci. È un reato di danno.
Forma vincolata: l’impedito controllo si realizza attraverso l’occultamento di documenti o con altri idonei artifici.
Elemento soggettivo: dolo generico ma è compatibile anche con il dolo eventuale.
2. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”.
Condotta punibile: due modalità comportamentali alternativamente rilevanti della restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o della liberazione dei medesimi dall’obbligo di eseguire i conferimenti stessi.
Elemento soggettivo: dolo generico.
3. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”
Ha natura contravvenzionale, essendo punito con l’arresto fino ad un anno.
Condotta punibile: ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite.
Elemento soggettivo: dolo generico.
Estinzione del reato: il reato è estinto se prima dell’approvazione del bilancio vengono restituiti gli utili e ricostituite le riserve.
4. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”
Condotta punibile: acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociale / acquistare o sottoscrivere azioni o quote emesse dalla società controllante.
Evento del reato: cagionare una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non attribuibili per legge.
Elemento soggettivo: dolo generico.
Estinzione del reato: il reato è estinto se prima dell’approvazione del bilancio il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti.
5. 2629 “Operazioni in pregiudizio dei creditori”
Condotta punibile: effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.
Evento del reato: danno ai creditori.
Elemento soggettivo: dolo generico.
Estinzione del reato: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.