Aggressione del parroco e aggravante dei futili motivi

Aggressione del parroco e aggravante dei futili motivi

17 Mag 2017

La fattispecie

L’imputato, minorenne, era stato condannato dalla Corte d’Appello per aver aggredito colpendolo con calci e pugni  un sacerdote che lo aveva invitato ad allontanarsi dal giardino della parrocchia perché infastidiva i passanti, ritenendo configurabile l’aggravante dei futili motivi in ragione della sproporzione esistente tra l’azione del sacerdote e la reazione aggressiva e violenta del minore.

Avverso la sentenza proponeva ricorso l’imputato minorenne, sostenendo che i giudici della Corte d’Appello non avessero tenuto in considerazione il fatto che l’imputato si trovasse insieme ad un gruppo di sei o sette persone che probabilmente, in ragione del non completo sviluppo della personalità dell’imputato, tale contesto potesse avere svolto un ruolo importante nella decisione del minore di aggredire il Sacerdote.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando come ricorresse nella fattispecie in esame dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p.

In giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha a più riprese considerato futile il motivo quando la determinazione al reato sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.

Nel caso in esame, aderendo alla massima ora richiamata, la Corte di Cassazione con la sentenza  sezione V, 3 maggio 2017, n. 21142 ha ritenuto la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p., essendosi l’imputato deciso ad aggredire la vittima per un futile motivo, ossia a seguito dell’invito ad allontanarsi dal giardino poiché infastidiva i passanti.

In altri termini, i Giudici hanno ritenuto che la determinazione criminosa fosse stata indotta da uno stimolo esterno di tale banalità rispetto alla gravità del reato, da apparire assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi considerare un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.