Al vaglio della Corte Costituzionale la causa di non punibilità per estinzione del debito tributario

Al vaglio della Corte Costituzionale la causa di non punibilità per estinzione del debito tributario

17 Apr 2016

Con ordinanza del 23 febbraio 2016 il Tribunale di Treviso ha rimesso alla Corte Costituzionale il vaglio circa la legittimità della causa di non punibilità per estinzione del debito tributario.

La recente riforma dei reati tributari infatti ha introdotto la previsione della causa di non punibilità dell’autore del reato in caso di pagamento totale del debito tributario, ed in particolare ha imposto un termine rigido di 3 o 6 mesi per completare l’estinzione del debito.

Secondo il Giudice remittente, questa norma, prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 74/00 sarebbe in contrasto con le norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 24.

La recente riforma dei reati tributari operata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 torna a far parlare di sé, ponendosi – questa volta – al centro di un’ordinanza con cui il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3 d.lgs. 74/2000. A parere del giudice rimettente, tale previsione, in particolare l’imposizione di un termine rigido di tre o sei mesi per completare l’estinzione del debito tributario sarebbe in contrasto con le norme costituzionali di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

La disposizione in esame infatti prevede che i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis e 10-ter e di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000 non sono punibili qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, vengano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Tale previsione va letta in combinato disposto con il terzo comma del medesimo articolo, in virtù del quale quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, il giudice concede un termine di tre mesi, prorogabile al massimo di ulteriori tre mesi, per consentire il pagamento del debito tributario residuo. Durante tale periodo la prescrizione è sospesa.

La ragione sottesa all’introduzione della norma risiede nel vantaggio dell’erario alla propria piena soddisfazione piena del processo penale.

Nel caso di specie, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato del reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. 74/00 chiedeva il rinvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 citato ad una data successiva al dicembre 2017. Tale termine era stato precedentemente individuato nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, con cui era stata raggiunta una transazione fiscale che avrebbe previsto il pagamento rateale dell’intero debito entro il 31 dicembre 2017. Risulta chiaro come il termine di tre mesi previsto dalla norma non sarebbe stato sufficiente per il totale adempimento del debito. Pertanto, Il giudice del Tribunale di Treviso ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, reputando tale norma – nella parte in cui non consente, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.