Amministratore di Sostegno e Gratuito Patrocinio
07 Lug 2020
1. Che cosa significa Gratuito Patrocinio?
2. Come si richiede il Gratuito Patrocinio per l’Amministrazione di Sostegno?
3. Il Gratuito Patrocinio e gli Affari di Volontaria Giurisdizione
1. Che cosa significa Gratuito Patrocinio?
Gratuito patrocinio significa che per i redditi familiari inferiori ad € 11.493,82 (aggiornato 2020 – il reddito è da rivalutarsi di anno in anno), è possibile chiedere allo Stato di “pagare” l’avvocato, o meglio, la prestazione giudiziale dell’avvocato sarà corrisposta dallo Stato in luogo che dal cliente.
Lo Stato italiano – infatti – garantisce tutela legale ed accesso alla giurisdizione a tutti i cittadini, garantendo ai meno abbienti – in possesso di determinati requisiti di reddito – la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello stato.
Questo implica che – come ad esempio nel caso di presenza di un amministratore di sostegno – si può richiedere a un avvocato iscritto agli elenchi del Gratuito Patrocinio di sbrigare le pratiche al proprio posto, senza doverlo pagare, previa ammissione al patrocinio a spese dello stato.
2. Come si richiede il Gratuito Patrocinio per l’Amministrazione di Sostegno?
Fatto salvo che è necessario rientrare nelle fasce di reddito previste perché la domanda non venga respinta, è possibile – per la richiesta di assistenza legale in ambito civile – presentare l’istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo di interesse.
> Scarica qui l’elenco di documenti e informazioni necessari per richiedere il Gratuito Patrocinio
3. Il Gratuito Patrocinio e gli Affari di Volontaria Giurisdizione
L’amministrazione di Sostegno – nonostante riguardi Affari di Volontaria Giurisdizione – rientra nei giudizi per i quali è possibile richiedere il Gratuito Patrocinio secondo quanto afferma la sentenza della Cassazione Civile n° n. 30069 del 2017:
“Come infatti si ricava del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 75, con cui vengono dettate le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, questo è assicurato, non solo “nel processo civile”, ma anche “negli affari di volontaria giurisdizione”, sempre che l’interessato “debba o possa essere assistito da un difensore”. Il patrocinio a spese dello Stato, dunque, è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria. L’istituto, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale: sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l’opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente potrebbe, teoricamente, attivare anche personalmente l’istanza giurisdizionale, ma domandi la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull’esistenza e sulla consistenza dei propri diritti e ritenga di non essere in grado di potere operare da sè.”
Ne segue che anche per l’Amministrazione di Sostegno – attivabile personalmente senza che sia necessaria la presenza di un legale – è comunque possibile avvalersi di un avvocato iscritto alle liste del Gratuito Patrocinio.
Il diritto del cittadino ad essere assistito in Affari di Volontaria Giurisdizione, e in ogni procedimento civile compreso quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria, viene ribadito nella Sentenza n. 15175 del 2019, dove “La conclusione accolta, oltre a discendere dalla lettera della legge, appare altresì perfettamente coerente con la finalità stessa dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che, in adempimento del disposto di cui all’art. 24 Cost., comma 3, è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’acceso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.”
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