Procura o Amministrazione di Sostegno: quando l’Anziano è Incapace
13 Mag 2020
Quando l’anziano è incapace non serve una procura, ma una misura di protezione, perché?
Di Arianna Lerose
1. A cosa serve una misura di protezione?
2. Quali sono le misure di protezione per l’anziano incapace?
3. Procura o Misura di Protezione?
4. Differenze tra Procura e Misura di Protezione
5. Cosa accade se procura e misura di protezione si sovrappongono?
1. A cosa serve una misura di protezione?
Lo scopo di una misura di protezione è quello di garantire una “protezione giuridica” al soggetto che si trova in una situazione di difficoltà, aiutandolo a provvedere ai propri interessi perché è privo in parzialmente o totalmente di autonomia, senza però limitarne in modo sproporzionato la sua capacità d’agire. L’importante per queste misure è salvaguardare l’autodeterminazione del soggetto beneficiario, conformemente ai propri diritti.
2. Quali sono le misure di protezione per l’anziano incapace?
Le misure di protezione sono tre:
a) L’amministrazione di sostegno;
b) L’inabilitazione;
c) L’interdizione.
La scelta tra queste misure di protezione si basa non solo sul grado di infermità dell’incapace ma anche su una valutazione complessiva della situazione personale e patrimoniale del soggetto effettuata dal Giudice. Ne abbiamo parlato ampiamente in Formula Terza Età
a) L’amministrazione di sostegno
La prima misura di protezione per gli anziani incapaci è l’amministrazione di sostegno, prevista dall’art. 404 del Codice civile. Grazie a questo istituto, il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica che compromette il normale funzionamento dell’organismo, può ricorrere al Giudice cautelare affinché nomini, con apposito decreto, un “amministratore di sostegno” al quale assegnerà compiti di gestione, ordinaria e straordinaria, del beneficiario. Rimanendo invece il beneficiario capace di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno: in altre parole, l’anziano potrà continuare a sentirsi “autonomo” nel compimento di alcuni atti.
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b) L’inabilitazione
Secondo l’art. 415 del Codice civile, l’inabilitazione è lo stato giuridicamente dichiarato di ridotta capacità d’agire della persona maggiorenne che per le sue condizioni mentali o fisiche non è in grado pienamente di curare i propri interessi.
c) L’interdizione
L’art. 414 del Codice civile prevede che colui che si trovi affetto da abituale infermità di mente può essere dichiarato, con provvedimento del Giudice, incapace di provvedere ai propri interessi. Rientrano non solo i soggetti affetti da vizio di mente abituale, ma anche coloro i quali dimostrano inettitudine a soddisfare i propri interessi.
L’interdizione riguarda una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici uguale a quella in cui si trova un minorenne. Il soggetto dichiarato interdetto viene affiancato da un tutore che lo rappresenterà ed assisterà.
3. Procura o Misura di Protezione?
Una delle domande più ricorrenti che vengono rivolte all’avvocato quando un parente ha bisogno di aiuto nel compiere le proprie attività di vita quotidiana è: meglio la procura o una misura di protezione?
Sono due istituti ontologicamente differenti, e non sovrapponibili, nonostante si ritenga il contrario.
4. Differenze tra Procura e Misura di Protezione
La Procura è un atto unilaterale in forza del quale il rappresentato conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in suo nome per il compimento di atti giuridici. Con la c.d. procura generale il rappresentante assume un potere che non resta circoscritto ad un determinato affare, ma che riguarda la possibilità di gestire tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
Tuttavia, affinché possa essere conferita procura generale al rappresentato è che il rappresentante sia capace di intendere e di volere ex art. 1389 c.c..
Ecco perché all’atto del conferimento – che deve essere fatto innanzi al Notaio – questi potrebbe pretendere un certificato medico attestante le capacità di autodeterminazione del rappresentante e la sua idoneità a rendersi conto delle conseguenze della procura.
A differenza della procura generale, invece, la misura di protezione viene in soccorso proprio quando il beneficiario sia impossibilitato a provvedere ai propri interessi, e soprattutto, può essere richiesta anche da persona diversa dal beneficiario.
Infine, come già specificato il soggetto cui viene conferita procura generale ha un potere “quasi” illimitato di agire in nome e nell’interesse del rappresentato, dovendo solo rendere conto direttamente a quest’ultimo della attività svolte. Non c’è alcun controllo di un soggetto terzo.
Invece l’amministratore di sostegno, il curatore o il tutore compiono tutte le attività – specificamente indicate nel provvedimento di nomina (es. provvedere alle spese personali del beneficiario, aprire e chiudere conti correnti) – sotto il controllo del Giudice Tutelare, cui devono annualmente rendicontare il proprio operato ed al quale devono presentare istanze per essere autorizzato a compiere gli atti di straordinaria amministrazione.
Un’ulteriore differenziazione, essenziale quando sono in gioco gli interessi di anziani e o incapaci, è che Il procuratore generale non sostituirsi al rappresentato in ambito sanitario.
Diversamente, è riconosciuto all’amministratore di sostegno il potere di fornire il consenso agli atti sanitari, in nome e per conto del beneficiario che non sia in grado di esprimersi. A tal fine è necessario che l’amministratore di sostegno ed il Giudice Tutelare interpellato ricostruiscano la presumibile volontà e gli intendimenti del beneficiario in relazione all’intervento sanitario proposto (sulla base del suo stile di vita, personalità, convinzioni etiche e religiose, culturali e filosofiche), così da poter agire nell’interesse di quest’ultimo.
5. Cosa accade se procura e misura di protezione si sovrappongono?
Capita sovente che un soggetto rilasci una procura anche per evitare che in caso di sopraggiunta incapacità, il proprio patrimonio rimanga incustodito.
Tuttavia, abbiamo già visto come la procura non sia uno strumento idoneo per gestire gli affari dell’incapace, perché proprio il verificarsi della sopraggiunta incapacità può invalidare la procura.
Qualora infatti all’incapacità segua un procedimento di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno che porti alla nomina giudiziale di un tutore, curatore o amministratore di sostegno, la procura soccombe con l’apertura della tutela.
Si faccia attenzione anche ad una ulteriore questione: la scelta di colui che si occuperà dei nostri interessi. Uno dei vantaggi indiscussi della procura, infatti, è quello di scegliere un rappresentante. Tale diritto però viene riconosciuto anche all’incapace (sebbene ovviamente con delle peculiarità). Infatti, a tutela del diritto di autodeterminazione di ciascuno, la legge assegna ex art. 408 c.c. la facoltà al beneficiario dell’amministrazione di sostegno di designare in via preventiva il proprio amministratore di sostegno.
La persona dell’amministratore infatti, può essere indicata nello stesso beneficiario in previsione della propria eventuale futura incapacità. L’art. 408 del Codice civile individua un ordine preferenziale a cui il Giudice debba attenersi durante la valutazione: innanzitutto deve essere valorizzata l’eventuale scelta dell’amministratore di sostegno fatta dal beneficiario, oppure dovrà tenere conto dell’eventuale preferenza che ha manifestato il beneficiario durante il procedimento. Solo qualora non fosse scelto o individuato un amministratore di sostegno da parte del beneficiario interverrà il Giudice.