Appunti in tema di atti sessuali con minorenne

Appunti in tema di atti sessuali con minorenne

11 Gen 2014

La fattispecie di reato che ricomprende gli stti sessuali con minorenne è prevista dall’art. 609 quater c.p., che così recita:

Atti sessuali con minorenne. Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità le pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Con l’art. 609 quater viene equiparato alla condotta di violenza ogni atto sessuale compiuto nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14 di età anche se consenziente.

In caso di atti sessuali compiuti nei confronti di minorenne infra-sedicenne consenziente invece, non si configura alcuna ipotesi di reato, a meno che non vi sia tra i due soggetti uno speciale rapporto tassativamente indicato al comma 2 della medesima norma, ossia che si tratti di ascendente, genitore, tutore ovvero altra persona cui per ragioni di cura, educazione, vigilanza o custodia il minore è affidato (tipico caso quello dell’insegnante colto a fare sesso con allievo che non ha ancora compiuto i 16 anni di età).

La ratio di tale ipotesi “estensiva” è dovuta al fatto che si presume che quel consenso del minore infra-sedicenne non sia stato del tutto scevro da condizionamenti psicologici dovuti ad un rapporto in qualche modo gerarchico o di dipendenza con il soggetto maggiorenne.

Una volta compiuti i 16 anni di età invece il consenso del minore esclude qualsiasi responsabilità penale in caso di atti sessuali compiuti nei di lui confronti, eccezion fatta per la speciale ipotesi di accertata condotta di abuso dei poteri connessi alla propria posizione in capo al genitore o al tutore, ma in tale caso la pena è comunque ridotta.

Secondo il recente orientamento giurisprudenziale, peraltro, può dirsi sussistente una circostanza attenuante se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell’integrità psico-fisica della persona offesa, non avendo rilievo alcuno, invece, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, l’eventuale consenso della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che proprio l’approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto o di affidamento per avere rapporti sessuali con un minore, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità).