C’era il coronavirus e sono uscito senza giustificazione (UPDATE)

C’era il coronavirus e sono uscito senza giustificazione (UPDATE)

12 Mar 2020

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Update: il reato di cui all’art. 650 c.p.

Le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 (D.L. n. 19/2020) dopo il 25.3.2020

Le novità del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

Il Governo, con il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, ha rivisto le sanzioni previste per l’inosservanza delle misure finalizzate a contenere il rischio epidemico da Covid-19, senza introdurre nuove limitazioni rispetto a quelle già in essere.

Riepiloghiamo: quali sono i divieti di spostamento previsti dai dpcm?

1) dpcm dell’8 marzo 2020: limitazione di spostamento in Lombardia + 14 province nelle sole ipotesi di: i) comprovate esigenze lavorative; ii) situazioni di necessità; iii) motivi di salute; iv) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. L’art. 1, lett. z), dello stesso decreto ha disposto, altresì, il divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena o positive al virus.

2) d.P.c.m. del 9 marzo 2020: divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico estendendo le misure all’intero territorio nazionale.

3) d.P.c.m. dell’11 marzo 2020, sospensione dell’attività commerciale al dettaglio (escluse le attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità), nonché i servizi di ristorazione e per la cura della persona.

4) d.P.c.m. del 22 marzo 2020, ha eliminato la possibilità di poter rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ed ulteriormente circoscritto la libertà di spostamento, vietando il trasferimento in un comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Cosa succede se mi fermano, dopo il 25.3.2020?

Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 prevedeva che in caso di violazione, il contravventore fosse punito col reato di cui all’art. 650 c.p.

L’irrisorietà delle pene ha indotto il Governo a depenalizzare la condotta di violazione delle misure di contenimento e ad introdurre, in luogo della rilevanza penale, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il D.L. n. 19/2020, infatti, prevede l’abrogazione del D.L. n. 6/2020 e della fattispecie di reato ivi prevista e la sostituzione con una nuova sanzione amministrativa pecuniaria: per le persone che violino le misure di contenimento si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 a 3.000,00 euroraddoppiata in caso di reiterazione.

L’art. 4, co. 1, D.L. n. 19/2020 prevede, inoltre, l’aumento della sanzione fino a un terzo qualora il mancato rispetto delle misure di contenimento avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo, senza però prevederne il sequestro.

L’art. 4, co. 3, D.L. n. 19/2020 espressamente consente il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta,  entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La somma da pagare è il minimo (400,00 euro), ed è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (280,00 euro).

Cosa succede se mi hanno fermato prima del 25 marzo 2020?

Il D.L. n. 19/2020 prevede, una specifica norma transitoria che prevede l’applicazione retroattiva della nuova sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima ridotta alla metà (200,00 euro) in luogo di quella penale. Le notizie di reato per violazione dell’art. 650 c.p. già trasmesse alla Procura dovranno essere archiviate, con trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa per l’irrogazione della sazione.

Ma allora… Quando commetto un reato se esco?

Esclusa l’applicabilità dell’art. 650 c.p., il decreto-legge al contrario prevede che l’inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus integri il reato di cui all’art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al fine di prevenire la diffusone di una malattia infettiva dell’uomo.

Per questo reato non  prevista l’oblazione, ed è punito con la pena dell’arresto da 3 a 18 mesi e dell’ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro, applicabile ai fatti commessi dal 26 marzo 2020 (per le condotte pregresse integranti tale contravvenzione, invece, continuerà ad applicarsi la pena, più mite, dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da 20,66 a 413,17 euro).

E se compilo falsamente l’autocertificazione?

In occasione di un controllo da parte delle Forze dell’Ordine finalizzato a verificare l’osservanza delle disposizioni dettate per contenere la diffusione del Covid-19, l’interessato ha l’obbligo di rappresentare la sussistenza delle ragioni che legittimano il proprio spostamento.

Il Ministero dell’Interno ha precisato che l’onere di giustificare la consistenza delle ragioni che legittimano lo spostamento può essere assolto con autodichiarazione.

La mancanza del modulo di autodichiarazione compilato non costituisce, di per sé, una violazione sanzionabile. All’interessato, quindi, è consentito compilare sul momento una copia, ovvero di fornire una dichiarazione orale che viene verbalizzata dagli operanti.

Entrando nel merito delle possibili falsità penali, viene in rilievo il reato di cui all’art. 495 c.p. che punisce, con la reclusione da 1 a 6 anni, la condotta di chi dichiari o attesi il falso al pubblico ufficiale sull’identità, sullo stato o su altre qualità proprie o dell’altrui persona.

Nell’ipotesi in cui, invece, la falsità attenga al motivo del trasferimento in violazione delle misure di contenimento (ad es. si attestano esigenze lavorative in realtà inesistenti), potrebbe essere contestata la previsione di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, che prevede l’applicabilità delle disposizioni penali, e la relativa pena della reclusione fino a 2 anni, in materia di falsità ideologica commessa dal privato, ex art. 483 c.p.

Non sono, quindi, più valide le considerazioni che avevamo già fatto circa il reato di cui all’art. 650 c.p., che per completezza manteniamo a seguire.

Se durante l’emergenza Coronavirus sei uscito senza autocertificazione, hai commesso un reato.

Ricordiamo che le uniche motivazioni valide per uscire di casa sono: comprovata esigenza lavorativa, esigenze di salute o per rifornirsi di alimentari. Per poter uscire (e non incorrere in sanzioni) è necessario munirsi di valida autocertificazione che attesti le motivazioni per cui si è lasciato il domicilio.

Cosa succede se vengo fermato fuori casa e non ho l’autocertificazione?

Si contravviene ad un ordine dell’autorità e si incorre nel reato previsto dall’articolo 650 del Codice Penale.
Quindi, sul momento, gli operanti che effettuano i controlli non vi daranno il classico “verbale” da pagare.
Ma vi sarà elevato un verbale di identificazione con cui, sarete informati della pendenza del procedimento penale, ed oltre all’elezione di domicilio, vi sarà nominato un difensore d’ufficio, se siete sprovvisti di uno di fiducia.

Cosa posso fare sul momento?

Una volta fermati, nelle immediatezze, non c’è molto che si potrà fare. Se non prestare attenzione a dove eleggete o dichiaratdomicilio (preferibilmente presso la propria residenza), e tornare a casa.
Con il verbale di identificazione che avrete in mano, contatterete il difensore d’ufficio oppure quello di fiducia che avrete nel frattempo reperito, che vi spiegherà cosa succederà.

Finirò in carcere?

Sebbene questa sia la domanda più frequente che in assoluto riceviamo dai clienti, non c’è mai la possibilità di dare una risposta che categoricamente lo escluda senza aver prima esaminato il caso concreto.

Il reato è punito con pena alternativa (arresto sino a tre mesi, oppure ammenda sino a 206 euro), quindi in astratto la possibilità che venga comminata una pena detentiva c’è. E’ comunque da evidenziare come la fattispecie sia una contravvenzione (non un delitto) e legge preveda la possibilità di oblarla,per estinguere il reato.

Cos’è l’oblazione?

E’ un rito che prevede che con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, il reato contravvenzionale si esingua.

L’oblazione è prevista in due forme: quella obbligatoria (art. 162 c.p.) in caso di reato punito solo con la pena pecuniaria, oppure quella facoltativa (162 bis c.p.) in caso di reato punito con pena alternativa pecuniaria o detentiva. In tale ultimo caso l’oblazione potrebbe non essere sempre possibile. Sarà il Giudice a stabilire, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p. se ammettere l’indagato all’oblazione.

Ecco perché  è  importante, singolarmente, valutare tutte le possibilità col proprio avvocato.

Finirà sul mio casellario (ossia, la c.d. fedina penale)?

Se il procedimento sarà definito con oblazione o decreto penale di condanna, no. Ma rimarrà ovviamente un precedente presente in banca dati SDI e sul casellario estratto dall’autorità giudiziaria.

In caso di oblazione il reato si esinguerà.

In caso di decreto penale sarà poi possibile chiedere l’estinzione del reato.

 

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