La funzione ed i requisiti del bilancio sociale
23 Dic 2015
Il bilancio societario è regolato dagli artt. 2423 c.c. e s.s. i quali stabiliscono che gli amministratori hanno l’obbligo della redazione del bilancio d’esercizio, il quale si compone di tre parti:
– LO STATO PATRIMONIALE
– IL CONTO ECONOMICO (art 2425),
– LA NOTA INTEGRATIVA (artt 2427 e 2427-bis; un documento funzionale per chiarire e giustificare i contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico, e per comunicare informazioni che non possono essere espresse in linguaggio contabile).
Talvolta vi sono ulteriori allegati obbligatori, quali:
– RELAZIONE SULLA GESTIONE (artt 2428 e 2428-bis),
– RELAZIONE DEI SINDACI (art 2429),
– LA RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE (D.Lgs 39/2010 artt 14 e 16).
Il progetto di bilancio è sottoposto per l’approvazione agli organi sociali competenti (assemblea ordinaria o consiglio di sorveglianza) ed è comunicato il pubblico.
Il bilancio deve soddisfare tre requisiti generali, che debbono quindi ispirare la redazione dello stesso: la chiarezza, l’aderenza al vero, e la correttezza. I tre requisiti, insieme, devono rappresentare la neutralità del bilancio nella rappresentazione dello stato patrimoniale dell’azienda, senza asservire logiche di interesse di creditori o debitori o soci dell’azienda.
Tanto che l’art. 2423 co. 4 c.c. stabilisce dapprima il principio di completezza dell’informativa di bilancio, obbligando a fornire anche tutte le informazioni facoltative ma funzionali al soddisfacimento della clausola generale. Nondimeno l’art. 2423 co. 4 c.c. fissa l’obbligo di deroga alla normativa sul bilancio quando in casi eccezionali una o più disposizioni del codice civile si palesino incompatibili con la rappresentazione veritiera dello stato patrimoniale.
Delle circostanze eccezionali che impongono la deroga, l’assemblea dovrà dare conto nella nota integrativa al bilancio, unitamente al risultato che diversamente si sarebbe ottenuto senza il ricorso alla deroga.
Nondimeno, l’applicazione della deroga di bilancio non può dare origine a dividendi, ma gli utili eventualmente ottenuti debbono essere accantonati in una riserva indisponibile del patrimonio netto.
L’art 2423-bis poi stabilisce ulteriori principi di bilancio:
– PRINCIPIO DI PRUDENZA, che deve tenere conto anche dei costi e delle perdite probabili; ma non degli utili e dei ricavi se non si sono già manifestati.
– PRINCIPIO FUNZIONALE nelle valutazioni di bilancio della funziona economica della società,
– PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA,
– PRINCIPIO DI CONTINUITA’ DEL FUNZIONAMENTO AZIENDALE, formulando ipotesi sullo svolgimento delle gestioni future.
– PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA.
Il principio di periodicità del bilancio è implicito negli articoli in commento.
La funzione del bilancio non viene esplicitata dal codice civile, ma nella dottrina si sono affermate diverse teorie fra cui la tutela del ceto creditorio e del mercato.
Nella prassi, in verità, la funzione del bilancio va oltre la rappresentazione economica dello stato aziendale, esulando talvolta dalle mere logiche di obbligatorietà legislativa e gestione d’impresa ed intende invero incidere sull’aspetto del marketing di impresa. Sono state elaborate numerose teorie in tema di bilancio (c.d. impact management) quale strumento di promozione aziendale per supportare la tesi di responsabilità sociale.
Uno degli strumenti maggiormente indicati per dare visibilità alle domande ed alla necessità di informazione e trasparenza del proprio pubblico di riferimento ad oggi, infatti, è il bilancio sociale.