Assoluzione dai reati tributari per inesigibilità soggettiva
30 Apr 2016
Con la sentenza n. 13701 del 2015 il Tribunale di Milano, sezione III Penale ha stabilito in tema di reati tributari che, anche se il fatto sussiste ed è stato commesso con dolo, l’imputato va comunque considerato non colpevole ogni qualvolta la condotta sia stata tenuta in circostanze anormali ed eccezionali tali da rendere soggettivamente inesigibile un diverso comportamento e, quindi, illegittima l’irrogazione di una pena. In altre parole, in applicazione del principio costituzionale di colpevolezza l’imputato è stato mandato assolto in quanto non possibile, rectius non soggettivamente esigibile da parte sua, un diverso comportamento.
L’imputato era un amministratore di una società per azioni ed aveva omesso di versare ritenute certificate poiché si era trovato in una situazione di grave crisi dovuta al fallimento di numerosi clienti e dunque inadempimento di ingenti crediti, alla revoca di fidi bancari e linee di credito alla società, alla necessità di regolarizzare la posizione della società col fisco a causa di ingenti illeciti fiscali commessi da precedenti amministratori, ed infine alla necessità di aggiornare e mettere a norma gli impianti di depurazione dell’azienda pena il blocco della produzione.
A fronte della destinazione delle poche risorse societarie rimaste al pagamento dell’erario per i debiti pregressi, all’aggiornamento della linea di depurazione ed al pagamento degli stipendi dei dipendenti. Pertanto, l’imputato non era stato in grado di adempiere puntualmente al versamento delle ritenute entro il termine di legge.
Il Tribunale, pur osservando la sussistenza della condotta delittuosa, argomenta che la “crisi di liquidità” possa non tanto assumere un valore esimente riconducibile all’assenza di dolo, bensì l’inesigibilità della condotta alternativa rispetto a quella concretamente adottata dall’imputato.
La condotta dell’imputato quindi è considerata dolosa poichè questi era ben conscio di omettere il versamento delle ritenute certificate, ma non può essere punita in quanto “l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato non può limitarsi ad un riscontro decontestualizzato della volontarietà dell’azione o dell’omissione posta in essere, ma deve invece comprendere una generale valutazione di esigibilità soggettiva del comportamento doveroso, sulla scorta dell’incontestabile insegnamento secondo cui la colpevolezza quale elemento indefettibile del reato, non è altro che l’insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all’agente un rimprovero per aver commesso un fatto antigiuridico.”