Attestazione di non aver riportato condanne penali

Attestazione di non aver riportato condanne penali

14 Apr 2023

Quando dichiararlo costituisce reato, se non risponde a verità?

Non da luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 483 c.p., che prevede il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la dichiarazione (in atto sostitutivo di notorietà) di non aver riportato condanne penali, quando le stesse non compaiono sul certificato penale.

Un geometra, al momento dell’iscrizione al relativo albo, aveva falsamente dichiarato di non aver riportato condanne in quanto sul certificato del casellario -richiesto poco prima dell’istanza di iscrizione- nulla figurava. Lo stesso aveva, invece, in passato riportato due condanne: l’una definita con decreto penale, l’altra definita con sentenza di patteggiamento.

In primo grado il geometra, imputato del reato di cui all’art. 483, era assolto, mentre in secondo grado condannato (su ricorso del Procuratore Generale) alla pena di mesi 3 di reclusione.

Ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato, denunciando l’erronea applicazione della normativa di cui al DPR 313/2002 sostenendo che il ricorrente aveva reso una dichiarazione conforme a quanto contenuto sul certificato penale rilasciato a sua richiesta.

Ad avviso della Corte di Cassazione (sentenza 205/2022) la dichiarazione ex art. 46 DPR 45/2000 di non aver subito condanne penali, quando l’interessato le abbia in realtà riportate, non costituisce il reato di cui all’art. 483 c.p. nella misura in cui la condanna sia ricompresa tra quelle menzionate dagli artt. 24 co. 1, 28 co. 7 DPR 313/2002.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso sul presupposto che nessuna delle condanne riportate dal ricorrente appariva sul casellario, e che pertanto egli non era tenuto a dichiarare “nulla piu di quanto sarebbe risultato dal certificato penale che sarebbe stato rilasciato al privato o alla pubblica amministrazione”.

Tale ricostruzione esegetica è confermata dalla nuova versione dell’art. 28 co. 8 del DPR citato, secondo il quale l’interessato che rende dichiarazioni sostitutive all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui all’art. 24 co. 1. Dunque, non è tenuto a indicare le iscrizioni riguardanti le sentenze di patteggiamento, quelle definite con decreto penale di condanna, o per le quali sia stata concessa la non menzione.