Auto-riciclaggio: il nuovo reato del codice penale
15 Gen 2015
La fattispecie delittuosa consiste nell’impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione (diretta o in concorso) di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
In particolare, la norma di cui all’articolo 648-ter.1 inserita nell’articolo 3 della Legge n. 186/2014 dispone che:
-“si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro cinquemila a euro venticinquemila a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”;
-“si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro duemilacinquecento a euro dodicimilacinquecento se il denaro, i beni, o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”
La prima fattispecie quindi attribuisce rilievo penale alla condotta di chi utilizza in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità da reato, ostacolandone concretamente l’identificazione della relativa provenienza delittuosa. La seconda, invece, punisce con sanzioni più lievi la condotta posta in essere in relazione ad utilità provenienti sempre da delitti non colposi, allorché la stessa sia punita con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Fuori dei suindicati casi, non si configura la punibilità della condotta quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o godimento personale.