Auto-riciclaggio: il nuovo reato del codice penale

Auto-riciclaggio: il nuovo reato del codice penale

15 Gen 2015
Ad opera della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero, è stato introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio, ex art. 648-ter.1 c.p..
La nuova figura delittuosa punisce chi ostacola l’identificazione della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità da reato, con l’obiettivo di disincentivare e contrastare le condotte di allocazione ed impiego dei proventi da attività illecite. Il Legislatore, con l’introduzione della predetta fattispecie, ha previsto altresì la possibilità di sanzionare gli enti, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti (Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001).
La fattispecie delittuosa consiste nell’impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione (diretta o in concorso) di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

In particolare, la norma di cui all’articolo 648-ter.1 inserita nell’articolo 3 della Legge n. 186/2014 dispone che:

-“si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro cinquemila a euro venticinquemila a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”;

-“si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro duemilacinquecento a euro dodicimilacinquecento se il denaro, i beni, o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”

La prima fattispecie quindi attribuisce rilievo penale alla condotta di chi utilizza in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità da reato, ostacolandone concretamente l’identificazione della relativa provenienza delittuosa. La seconda, invece, punisce con sanzioni più lievi la condotta posta in essere in relazione ad utilità provenienti sempre da delitti non colposi, allorché la stessa sia punita con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Fuori dei suindicati casi, non si configura la punibilità della condotta quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o godimento personale.

La pena, poi, aumenta sei fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
Il reato di autoriciclaggio è, come detto, stato annoverato tra i c.d. reati presupposto del decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 che ha introdotto in Italia la responsabilità c.d. amministrativa degli enti.
Saranno quindi sanzionate le società qualora il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un qualunque delitto non colposo siano “autoriciclati” (ovvero impiegati, sostituiti o trasferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative) nell’interesse o a vantaggio della società, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.