Bancarotta documentale semplice: negligenza nella tenuta delle scritture contabili
23 Mag 2015
Un nuovo arresto in materia di bancarotta documentale.
Secondo la Corte di Cassazione (rel. Vessicchelli, sent. del 31 ottobre 2014) è configurabile il reato di bancarotta documentale semplice qualora la perdita delle annotazioni delle indicazioni contabili sia dovuta alla cancellazione o perdita della memoria informatica per comportamento negligente o imprudente dell’amministratore o del delegato.
La Corte di Cassazione ha infatti escluso la fraudolenza del comportamento, derubricando così il reato di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice documentale, in forza del dettato dell’art. 2220 c.c. secondo cui le scritture contabili ed i documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, purché tali registrazioni corrispondano ai documenti e siano in ogni momento accessibili. Nel caso di specie, secondo i Giudici, la indisponibilità tecnica della memoria informatica (e quindi la incorretta tenuta delle scritture) è punibile a titolo di colpa in quanto assimilabile nella fattispecie di omessa tenuta delle scritture, mentre è da escludere che il comportamento dell’amministratore possa andare esente da responsabilità penale essendo lo stesso obbligato a rendere immediatamente disponibili le scritture in ogni momento.