Cambio del cognome del minore
10 Nov 2020
Nel nostro ordinamento è riconosciuto il diritto al nome (art. 6 c.c.), compreso il prenome e il cognome, e la relativa tutela dell’identità personale secondo quanto disposto dagli art. 7 e 8 c.c.
L’art. 6 c.c. nel disporre il diritto al nome, consente cambiamenti, aggiunte o rettifiche di questo.
La richiesta di cambiamento in ipotesi di figlio minorenne deve provenire da entrambi i genitori, salvo che uno dei due sia stato privato della potestà genitoriale.
Questo è quanto precisato dal TAR Lazio con la sentenza n. 11410/2018, originata dalla richiesta al Prefetto da parte di una madre di aggiungere il proprio cognome a quello del figlio minore, accanto a quello paterno.
Il padre a seguito dell’istanza della donna volta al cambiamento del cognome, aveva posto formale opposizione, pertanto, considerata la necessità del consenso di entrambi i genitori, la Prefettura aveva respinto la domanda della madre.
La richiesta del cambiamento di cognome del figlio minorenne, infatti, deve pervenire esclusivamente da chi ne ha la rappresentanza legale, quindi, nel caso di specie, dagli esercenti della potestà genitoriale. In caso di disaccordo si deve inevitabilmente fare espresso riferimento all’art. 320 c.c. secondo cui i genitori esercitano congiuntamente i poteri di rappresentanza dei figli in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
Quando un genitore senza il consenso dell’altro può cambiare nome al figlio minorenne?
La circolare ministeriale n. 58/2008, peraltro, prevede due ipotesi eccezionali in cui l’istanza può essere valutata positivamente se presentata da uno solo dei genitori. Ossia, in ipotesi di perdita della potestà genitoriale di uno dei due genitori, ed in ipotesi di istanza motivata sulla base di particolari circostanze familiari, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore, che non possono essere ravvisabili nel caso di conflittualità tra i genitori del minore.