Omesso versamento di ritenute certificate: quale il momento consumativo del reato?

Omesso versamento di ritenute certificate: quale il momento consumativo del reato?

19 Gen 2014

Con la sentenza 7 luglio 2010, n. 25875 la Corte di Cassazione  ha chiarito quale è il momento consumativo del reato previsto dall’art. 10bis del D. Lgs. 74/2000 secondo il quale: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.

In altre parole, il reato che viene ad essere integrato nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci le certificazioni ma non provveda a versare le somme trattenute a titolo di ritenuta entro i termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Quindi, restano escluse dall’applicazione della norma tanto l’omessa presentazione della dichiarazione annuale quanto il mancato rilascio della certificazione dell’avvenuto versamento.

Dubbi sono sorti in pratica in merito al momento consumativo del reato: se da una parte la norma fa espresso riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, dall’altro vi era chi sosteneva che il reato dovesse considerarsi consumato allo spirare del termine previsto dalla norma tributaria, l’art. 8 del D.P.R. 602/1973, per il versamento delle ritenute trattenute dal sostituto.

Quest’ultimo orientamento è stato accolto dal Tribunale di Milano, nella sentenza 21 novembre 2008, n. 2255, poi, però, sconfessato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, secondo cui: momento consumativo del reato di omesso versamento di ritenute certificate è la data di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

La Corte sottolinea l’autonomia tra le due disposizioni, quella penale e quella tributaria, sostenendo che: “Mentre la norma tributaria si riferisce alle ritenute operate mensilmente e fissa quale termine per il versamento delle stesse all’erario il giorno sedici del mese successivo, l’art. 10 bis, ha ad oggetto le ritenute complessivamente operate nell’anno di imposta, cui si riferisce la soglia di punibilità fissata dalla norma, e prevede quale termine per l’adempimento quello stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (30 settembre dell’anno successivo), con la conseguenza che col maturare di tale scadenza si verifica l’evento dannoso per l’erario previsto dalla fattispecie penale.

Sicché la condotta omissiva propria, che ha ad oggetto il versamento delle ritenute afferenti all’intero anno di imposta, si protrae fino alla scadenza del citato termine, che coincide con la data di commissione del reato, mentre a nulla rileva il già verificatosi inadempimento agli effetti fiscali.